Sentenza 12 novembre 2013
Massime • 1
Il reato di falsità materiale in atti pubblici concorre con quello di contraffazione delle impronte di una P.A. in ragione del diverso bene giuridico tutelato dalle due fattispecie, che, per la prima, deve essere individuato nella fede pubblica documentale e, per la seconda, nella fiducia attribuita ai mezzi simbolici di autenticazione pubblica. (Fattispecie relativa alla falsificazione di certificazione relativa ad un atto di compravendita sul quale erano stati apposti un sigillo notarile contraffatto e una sigla apocrifa del notaio).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/11/2013, n. 7419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7419 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2013 |
Testo completo
7 4 19 / 1 4 DEPOSITATA IN CANCELLERIA addi 17 FEB 2014 19 κ IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Calmela Lanzuice REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 12/11/2013 SENTENZA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: N. 2887/2013 Dott. GIULIANA FERRUA - Presidente - REGISTRO GENERALE N. 15818/2013 Dott. SILVANA DE BERARDINIS - Rel. Consigliere - Dott. PAOLO ANTONIO BRUNO - Consigliere - Dott. GERARDO SABEONE - Consigliere - Dott. CARLO ZAZA - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SO NN N. IL 17/05/1969 avverso la sentenza n. 1277/2009 CORTE APPELLO di MILANO, del 20/09/2012 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/11/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVANA DE BERARDINIS Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Gabriele Mazzotta che ha concluso per l'annullamento senza rinvio limitatamente al capo C) estinto per remissione di querela con conseguente nuova determinazione della pena in anni tre, mesi dieci e giorni venti;
inammissibile il ricorso nel resto. Udito il difensore Avv.Antonello Grassi;
RITENUTO IN FATTO Con sentenza in data 20.9.2012 la Corte di Appello di Milano confermava la sentenza emessa dal GUP presso il Tribunale di Milano in data 18.9.2008 con la quale SO EN era stato dichiarato responsabile dei reati di cui agli artt. 81-476- 485-482 CP così riqualificati i capi a) ed e),e del reato di cui all'art. 469 CP. così riqualificate le ipotesi di cui ai capi b) ed f),e condannato alla pena di anni quattro,mesi quattro e giorni venti di reclusione con la continuazione e la diminuente del rito,con interdizione dai pubblici uffici per anni cinque. All'imputato risultavano ascritti ai capi a) ed e) reati di falso in atto pubblico,per avere formato una certificazione relativa ad atto di compravendita datato 26/1/2006,inerente all'acquisto di un box auto, con sigillo notarile del notaio Pietro Soriani,contraffatto e sigla del notaio apocrifa;
risultava altresì la contraffazione di un contratto di compravendita immobiliare dell'anno 2006,per acquisto di due box auto;
ed altri atti (scrittura privata menzionata al capo e),e fideiussione bancaria,con altri documenti. Era stato altresì contestato l'uso del sigillo notarile contraffatto,nei documenti sub a). La sentenza del GIP era stata appellata dal PG.della Corte di Appello di Milano,che aveva censurato la determinazione degli aumenti di pena per la continuazione, ritenendo che ogni aumento avrebbe dovuto essere non inferiore ad un terzo della pena base, sussistendo la recidiva ex art.99 co.IV CP.;anche l'imputato proponeva appello. La Corte territoriale aveva disatteso le censure avanzate dal PG e i motivi di appello della difesa dell'imputato(che aveva chiesto l'esclusione del concorso di reati e- quanto alla pena-aveva chiesto di ritenere applicabile la recidiva di cui al secondo comma dell'art.99 CP., chiedendo di contenere in limiti inferiori anche la pena base e gli aumenti dovuti per la continuazione.)- Avverso la predetta sentenza veniva proposto ricorso per cassazione dall'imputato, deducendo: -in via preliminare di avere risarcito il danno patito dalla persona offesa(Vyhnal RI) e che era intervenuta remissione di querela per i fatti denunciati.
1-deduceva inoltre la erronea applicazione della legge penale in riferimento agli artt- 81-84-469 e 476 CP. A riguardo censurava la decisione con la quale si era ritenuto il concorso dell'ipotesi di cui all'art.469 CP. con quella prevista dall'art.476 CP.,rilevando che la condotta inerente all'uso del sigillo contraffatto era da ritenere assorbita in quella di falso ascritta ai sensi dell'art.476 CP .dato che il contrassegno costituiva parte essenziale del documento. Pertanto chiedeva l'annullamento della sentenza in ordine ai reati di cui ai capi b) ed f)- 2-rilevava la violazione degli artt.99 e 133 CP. ,deducendo mancanza di motivazione,e censurava la determinazione degli aumenti di pena per la continuazione operati dal GIP, evidenziando sul punto carenza della motivazione della sentenza di appello.
3-infine deduceva l'erronea applicazione dell'art.99 CP e la carenza di motivazione al riguardo. RILEVA IN DIRITTO Il ricorso risulta privo di fondamento. Va premesso che risulta intervenuta l'estinzione dei reati ascritti ai capi E) e G) della rubrica sentenza impugnata(ossia le fattispecie di falso in scrittura privata sub E) e quella di truffa indicata al capo G) stante la remissione di querela allegata dal ricorrente, resa dalla persona offesa-Vyhnal RI, in riferimento ai fatti denunciati nelle date del 30.6.2006 e 23.8.2006- 2 -Tanto rilevato deve osservarsi che innanzi al giudice di appello la difesa non aveva opposto censure in riferimento alla ricostruzione dei fatti limitandosi a dedurre l'insussistenza del concorso formale tra le ipotesi contemplate dagli arte.469 e 476 CP.,e sul punto il ricorso appare ripetitivo,e privo di fondamento. Invero, secondo i canoni giurisprudenziali enunciati da questa Corte (Sez.IV 9/7/2008,n.27973 -Rv240315)-il reato di falsità materiale in atti pubblici concorre con quello di contraffazione delle impronte di una PA.,in ragione del diverso bene giuridico tutelato dalle due fattispecie,che,per la prima, deve essere individuato nella fede pubblica documentale,per la seconda, nella fiducia attribuita ai mezzi simbolici di autenticazione pubblica. Alla stregua di tale orientamento, deve ritenersi priva di fondamento la tesi difensiva inerente alla insussistenza del concorso formale tra i reati ascritti ai sensi degli arte.469 e 476 CP.all'odierno ricorrente,trattandosi di condotte aventi ad oggetto distinti beni giuridici, così come ritenuto in motivazione dalla Corte territoriale. In conclusione, ritenendosi superati gli ulteriori motivi di gravame, inerenti alla definizione della pena, va dunque pronunziato l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in relazione ai reati sub E) e G),perché estinti per remissione di querela. Va inoltre pronunziato l'annullamento della sentenza con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Milano per la determinazione della pena in relazione alle residue imputazioni(arte.469 e 476 CP).Nel resto segue la pronunzia di rigetto del ricorso.
PQM
Annulla la sentenza impugnata limitatamente ai reati sub e) e g) per essere gli stessi estinti per remissione di querela;
annulla la sentenza impugnata con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio ad altra Sezione della Corte di Appello di Milano;
rigetta nel resto il ricorso- Roma, deciso in data 12 novembre 2013 Il Consigliere relatore IL PRESIDENTE им 3