Sentenza 7 ottobre 2003
Massime • 2
In tema di aree protette sussiste la possibilità per lo Stato di istituire, e non solo designare, zone di protezione speciale, sottoponendole alla disciplina generale sulle aree protette, atteso che la competenza alla istituzione delle ZPS non è attribuita alla Regioni, ed allo Stato in via sostitutiva, ma anche a quest'ultimo, in via principale ancor più dopo la modifica costituzionale dell'art. 117, allorché un determinato "habitat" naturale o seminaturale sia ritenuto importante, nonché per la conservazione della flora e della fauna selvatica.
Il concetto di "aree naturali protette" è più ampio di quello comprendente le categorie dei parchi nazionali, riserve naturali statali, parchi naturali interregionali, parchi naturali regionali e riserve naturali regionali, in quanto ricomprende anche le zone umide, le zone di protezione speciale, le zone speciali di conservazione ed altre aree naturali protette. (Fattispecie nella quale la Corte ha affermato la inclusione tra le aree protette della zona di protezione speciale denominata "Murgia Alta").
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 07/10/2003, n. 44409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44409 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ALDO RIZZO Presidente
Dott. AMEDEO POSTIGLIONE Consigliere
Dott. GUIDO DE MAIO Consigliere
Dott. LUIGI PICCIALLI Consigliere
Dott. VITTORIO VANGELISTA Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AL RO, nata ad [...] il [...];
avverso l'Ordinanza del Tribunale di Bari del 24.3.2003. Sentita la relazione fatta dal Consigliere Amedeo Postiglione;
udito il Pubblico Ministero in persona del dr. Mario Fraticelli che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente alla particella n. 221.
Fatto e Diritto
Con ordinanza del 24.3.2003, il Tribunale di Bari confermava il sequestro preventivo di alcune particelle (recanti il n. 12, 169, 219, 221 e 290) del fondo rustico di proprietà di NA RO in Altamura, destinate alla realizzazione di un fabbricato per deposito e trasformazione di prodotti agricoli, ravvisando la violazione degli artt. 20 lettera c legge n. 47/85 e 30 L. 394/91. Riteneva il Tribunale che l'area, inserita nelle zone di protezione speciale ai sensi della normativa comunitaria, essendo altresì coperta da vegetazione boscosa (pini di Aleppo ed altre essenze) e già interessata in precedenza dal fuoco, non consentiva il movimento di terra con mezzi meccanici, il disboscamento, la copertura di ingenti quantità di pietrame, oltrechè scavi, senza le preventive autorizzazioni ambientali.
Osservava che le opere edilizie già realizzate e gli altri interventi, se non bloccati, potevano aggravare la situazione. Contro l'ordinanza l'interessata AL RO ha proposto ricorso per Cassazione, chiedendo l'annullamento del sequestro, limitatamente alla particella catastale n. 221, perchè non coperta da bosco e non attinta da incendi, sicchè era sufficiente la concessione edilizia n. 22/2002 a legittimare le opere su di essa.
La ricorrente deduce, altresì, che l'area interessata dal sequestro rientra solo tra quelle "designate" quali zone di protezione speciale, senza un vincolo giuridico di immediata efficacia e non appartiene alle aree naturali protette ex L. 394/91. Il ricorso è infondato.
Giustamente in sede cautelare - salvo più approfondito esame nel giudizio di merito - la misura del sequestro è stata riferita unitariamente a tutte le particelle del fondo rustico della AL, perchè oggetto di opere rilevanti di trasformazione, in assenza di qualsiasi titolo per i profili paesaggistico - ambientali, oltrechè urbanistici.
Anche la concessione edilizia citata per la casa colonica è stata considerata inidonea ad impedire il sequestro, perchè la natura boschiva del territorio comportava un vincolo di inedificabilità (come pure la circostanza dell'interessamento dal fuoco negli ultimi 10 anni) implicando una trasformazione urbanistica senza autorizzazione regionale.
Nel caso in esame risulta dal testo del provvedimento impugnato che anche la particella 221 fu interessata da uno scavo di fondazione, sebbene su terreno nudo, ossia da un'opera di trasformazione urbanistica e paesaggistica senza preventiva autorizzazione. Contrariamente a quanto assume la ricorrente la zona di protezione speciale, denominata "Murgia Alta", è inserita nella classificazione delle aree protette, come risulta dalla Delibera del Ministero dell'Ambiente 2 dicembre 1996 (G.U. Serie Generale n. 139 del 17 giugno 1997), art. 1, punto g, ai sensi della normativa comunitaria (direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici).
La stessa zona "Alta Murgia" è espressamente indicata come "prioritaria area di reperimento a livello nazionale dalla legge quadro nazionale sulle aree protette" (l. 6.12.1991, n. 394 art. 34, punto 6, lettera 1).
Anche il D.M. 3 aprile 2000 include nell'elenco A delle ZPS (Zona Protezione Speciale) la "Murgia Alta".
Non può essere pertanto condivisa l'opinione della ricorrente secondo cui le ZPS non sono "aree naturali protette". Secondo questa Corte il concetto di "aree naturali protette" è più ampio di quello comprendente le categorie dei parchi nazionali, riserve naturali statali, parco naturale interregionale, parco naturale regionale, riserva naturale regionale, perchè abbraccia anche le zone umide, le zone di protezione speciale, le zone speciali di conservazione ed altre aree naturali protette. Il ruolo di leale collaborazione tra Stato e Regione non esclude la possibilità per lo Stato di istituire (e non solo designare) zone di speciale protezione, sottoponendole alla disciplina generale sulle aree protette.
La normativa per la protezione della fauna selvatica (l. 11.2.1992 n. 157) ha un diverso oggetto giuridico (la "fauna selvatica" come tale, art. 2) e non determinati spazi quali ecosistemi naturali da proteggere, sicchè essa appare integrativa e non sostitutiva di quella sulle aree protette. Non si può, dunque, ritenere che la competenza nella istituzione di zone di speciale protezione sia solo delle Regioni ed in via sostitutiva dello Stato (nel caso di inerzia): questo vale quando un determinato "habitat" sia ritenuto importante per la protezione della fauna ai sensi delle specifiche direttive comunitarie, non quando un determinato "habitat" sia rilevante quale ecosistema anche per la flora e sia ritenuto di importanza nazionale. Una conferma è data dal D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357, che recepisce il Regolamento sulla Direttiva 92/43/CEE
relativa alla conservazione di habitat naturali e seminaturali, nonchè della flora e della fauna selvatica (G.U. Serie Gen. n. 248 del 23.10.1997): in tale normativa è specificato che il Ministro dell'ambiente designa, cioè istituisce i siti, sia pure con la collaborazione regionale (art. 3), con un criterio inverso a quello cui si richiama la ricorrente.
In conclusione non è esatto, a parere di questa Corte, che l'individuazione della ZPS sia prerogativa esclusiva delle Regioni, mentre lo Stato potrebbe intervenire solo "in caso di inerzia" delle prime. Ciò non può sostenersi a maggior ragione dopo che la legge costituzionale n. 3/2001 ha ricompreso nella competenza esclusiva dello Stato, la competenza in tema di "ambiente, ecosistemi e beni culturali".
Sembra, dunque, che il principio di collaborazione tra Stato e Regioni, sempre sottolineato dalla giurisprudenza Costituzionale in tema di protezione della natura (Sent. 302/94) debba condurre quantomeno ad un principio di parallela autonomia, con possibilità di iniziativa dello Stato a tutela di un valore costituzionale. La esistenza giuridica di un area di protezione speciale denominata "Alta Murgia" in base alla disciplina delle aree protette, consentiva ai giudici di merito di configurare altresì la violazione dell'art. 30 l. 394/91 anche con riferimento alla particella 221, perchè anch'essa parte della zona speciale di protezione istituita su iniziativa dello Stato.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 20 NOVEMBRE 2003.