CASS
Sentenza 10 luglio 2023
Sentenza 10 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/07/2023, n. 29919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29919 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da CO FR, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 04/11/2022 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal componente Angelo Capozzi;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale PE RI, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 6 Num. 29919 Anno 2023 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: CAPOZZI ANGELO Data Udienza: 17/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma, a seguito di gravame interposto - per quanto in questa sede di interesse - dall'imputato FR AN avverso la sentenza emessa il 18 maggio 2020 dal locale Tribunale, in riforma delle decisione ha assolto il predetto dal reato di cui al capo B per non aver commesso il fatto e rideterminato la pena inflitta al predetto in ordine al reato di cui al capo A) (artt. 110, 337 cod. pen.) in ordine al quale è stata confermata la responsabilità. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che con atto del difensore deduce: 2.1. Con il primo motivo vizio cumulativo della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato in relazione alla attendibilità delle dichiarazioni dell'operante intervenuto in ordine all'utilizzo della cintura da parte del ricorrente rispetto al quale esse risultano contraddittorie e discordi. 2.2. Con il secondo motivo erronea applicazione della legge penale per la mancata conversione della pena inflitta in pena pecuniaria, rientrando la prima nei limiti di legge. 3. Il procedimento si è svolto ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.-l. 28 ottobre 2020, n.137 conv. in legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. mod. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è genericamente proposto per ragioni in fatto correlate alla rivalutazione della prova, rispetto alla doppia conforme decisione di merito che ha ritenuto la condotta minacciosa del ricorrente - correttamente desunta dalla deposizione del teste TO - che, nel contesto ingiurioso e verbalmente minaccioso, ebbe a far roteare la propria cintura con fibbia di metallo sopra la propria testa. 3. Il secondo motivo è manifestamente infondato rispetto all'ostativo limite edittale di mesi sei previsti dall'art. 53 I. n. 689/81 all'epoca vigente, segnalandosi che - a seguito della introduzione dell'art. 95, comma 1, d. leg.vo 10 ottobre 2022, 2 4 n. 150 - la istanza di applicazione della pena alternativa, in c:onsiderazione della sopravvenuta più favorevole condizione conseguente all'ampliamento del limite di pena, può essere proposta al giudice dell'esec::uzione. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17/05/2023.
udita la relazione svolta dal componente Angelo Capozzi;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale PE RI, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 6 Num. 29919 Anno 2023 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: CAPOZZI ANGELO Data Udienza: 17/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma, a seguito di gravame interposto - per quanto in questa sede di interesse - dall'imputato FR AN avverso la sentenza emessa il 18 maggio 2020 dal locale Tribunale, in riforma delle decisione ha assolto il predetto dal reato di cui al capo B per non aver commesso il fatto e rideterminato la pena inflitta al predetto in ordine al reato di cui al capo A) (artt. 110, 337 cod. pen.) in ordine al quale è stata confermata la responsabilità. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che con atto del difensore deduce: 2.1. Con il primo motivo vizio cumulativo della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato in relazione alla attendibilità delle dichiarazioni dell'operante intervenuto in ordine all'utilizzo della cintura da parte del ricorrente rispetto al quale esse risultano contraddittorie e discordi. 2.2. Con il secondo motivo erronea applicazione della legge penale per la mancata conversione della pena inflitta in pena pecuniaria, rientrando la prima nei limiti di legge. 3. Il procedimento si è svolto ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.-l. 28 ottobre 2020, n.137 conv. in legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. mod. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è genericamente proposto per ragioni in fatto correlate alla rivalutazione della prova, rispetto alla doppia conforme decisione di merito che ha ritenuto la condotta minacciosa del ricorrente - correttamente desunta dalla deposizione del teste TO - che, nel contesto ingiurioso e verbalmente minaccioso, ebbe a far roteare la propria cintura con fibbia di metallo sopra la propria testa. 3. Il secondo motivo è manifestamente infondato rispetto all'ostativo limite edittale di mesi sei previsti dall'art. 53 I. n. 689/81 all'epoca vigente, segnalandosi che - a seguito della introduzione dell'art. 95, comma 1, d. leg.vo 10 ottobre 2022, 2 4 n. 150 - la istanza di applicazione della pena alternativa, in c:onsiderazione della sopravvenuta più favorevole condizione conseguente all'ampliamento del limite di pena, può essere proposta al giudice dell'esec::uzione. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17/05/2023.