Cass. pen., sez. III, sentenza 31/05/2017, n. 38635
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Sentenza 31 maggio 2017

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La circostanza attenuante comune dell'attivo ravvedimento, prevista dall'art. 62, comma primo, n. 6, seconda ipotesi, cod. pen. non può essere concessa per il fatto che l'autore del reato abbia intrapreso un percorso terapeutico volto alla comprensione del disvalore del reato commesso, e, quindi, in relazione a semplici stati psicologici interiori dell'imputato, essendo, invece, necessaria l'elisione delle conseguenze dannose della condotta. (Fattispecie di realizzazione di materiale pedopornografico in cui la S.C. ha, altresì, puntualizzato che eventuali percorsi interiori di comprensione del disvalore del reato commesso possono essere al più valutati ai fini della determinazione della pena, ai sensi dell'art. 133, comma secondo, n. 3), cod. pen., ovvero del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, di cui all'art. 62-bis, cod. pen.).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 31/05/2017, n. 38635
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 38635
    Data del deposito : 31 maggio 2017

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