Sentenza 23 maggio 2001
Massime • 1
L'interpretazione delle disposizioni dei contratti collettivi di diritto comune è riservata al giudice di merito le cui valutazioni sono censurabili in sede di legittimità solo per vizi di motivazione o per violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva interpretato gli artt. 13 e 16 del CCNL dei dirigenti industriale nel senso che il primo - nell'accordare al dirigente dimissionario entro centottanta giorni dal trasferimento di proprietà dell'azienda o eventi equiparati il diritto a un terzo dell'indennità di preavviso - si riferiva a mutamenti organizzativi incidenti sulla posizione del dirigente solo potenzialmente, mentre l'art. 16 - che attribuiva l'intera indennità di preavviso al dirigente dimessosi entro sessanta giorni - si riferiva a situazioni nelle quali il pregiudizio della professionalità del dirigente conseguente a mutamenti organizzativi, legati o meno a cambiamenti proprietari, era attuale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/05/2001, n. 7060 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7060 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSARIO DE MUSIS - Presidente -
Dott. GIOVANNI PRESTIPINO - Consigliere -
Dott. MARIO PUTATURO DONATI VISCIDO - " -
Dott. PASQUALE PICONE - rel. " -
Dott. SAVERIO TOFFOLI - " -
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
UW TR LI SpA, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma, via Pierluigi da Palestrina, n. 19, presso l'avv. Alessandro Terenzio, che la rappresenta e difende con procura speciale apposta in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
RI RR, elettivamente domiciliato in Roma, via Monte Zebio, n. 40, presso l'avv. Franco Minucci, che lo rappresenta e difende con procura speciale apposta a margine del controricorso;
- controricorrente -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Roma n. 21605 in data 10 dicembre 1998 (R.G. 42761/93 );
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15.3.2001 dal Consigliere dott. Pasquale Picone;
udito l'avv. Terenzio;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Giovanni Giacalone che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Il Tribunale di Roma, in accoglimento dell'appello di RR DI ed in riforma della sentenza del Pretore della stessa sede, ha condannato la UW TR TA SpA a pagare al DI la somma di L. 137.216.712, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali.
La domanda di pagamento era stata avanzata dal DI sulla base dell'art. 16 del CCNL per i dirigenti delle aziende industriali, contemplante la corresponsione dell'indennità di preavviso al dirigente che rassegni le dimissioni entro sessanta giorni dal verificarsi di un mutamento delle attribuzioni tale da incidere sostanzialmente sulla sua posizione lavorativa. Assumeva, infatti, il DI che, a seguito dell'acquisto delle azioni della Mobil OI TAna da parte della società Kuwait e dei mutamenti degli assetti societari, era stato predisposto un nuovo organigramma dirigenziale, divenuto operativo mediante ordine di servizio del 10 ottobre 1990, in forza del quale gli era stata assegnata la nuova posizione di responsabile delle vendite del settore lubrificanti, di livello professionale inferiore, sotto diversi profili, a quella di treasurer in precedenza rivestita. Questo il motivo delle dimissioni rassegnate con lettera del 7 dicembre 1990 ed il fondamento del credito azionato.
Il Tribunale è pervenuto all'esito di accoglimento della domanda sul rilievo che, in astratto, era configurabile proprio la fattispecie di cui all'art. 16 del contratto collettivo, non quella di cui all'art. 13 del medesimo contratto - che accordava al dirigente dimissionario entro centottanta giorni dal trasferimento di proprietà dell'azienda, ed eventi equiparati, il diritto a un terzo dell'indennità di preavviso - fattispecie da considerare fra loro completamente autonome e indipendenti;
che, rispetto al termine di due mesi, le dimissioni dovevano considerasi tempestive, considerato che il dies a quo non poteva essere anteriore all'inizio effettivo dell'attività nella nuova posizione lavorativa;
che, in concreto, era comprovato il minore contenuto professionale della nuova posizione rispetto a quella rivestita in precedenza. Per la cassazione della sentenza ricorre per due motivi la Kuwait TR TA Spa, ulteriormente precisati con memoria depositata ai sensi dell'art. 378 c.p.c.; resiste con controricorso RR DI.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo - con il quale denuncia violazione degli art. 1362 ss. c.c. in relazione agli art. 16 e 13 del contratto collettivo dirigenti industriali, nonché difetto di motivazione - la società ricorrente sostiene che le disposizioni contrattuali regolavano due distinte fattispecie, delle quali la prima assumeva a suo presupposto il mutamento della posizione lavorativa in azienda rimasta immutata nella proprietà o assetti societari, mentre la seconda faceva specifico riferimento a tale evenienza, assorbendo nella sua previsione sia il caso di posizioni lavorative rimaste inalterate, sia l'ipotesi dell'eventuale pregiudizio dei diritti del dirigente. A suo avviso, quindi, poiché ricorrevano i presupposti della fattispecie di cui all'art. 13, restava esclusa quella di cui all'art. 16, e, con motivazione illogica e contraddittoria, il Tribunale aveva, invece, ritenuto che il pregiudizio professionale fosse autonomamente considerato soltanto da quest'ultima clausola e non fosse compreso nell'altra, di contenuto molto più ampio e tale da coprire tutte le ipotesi di mutamenti degli assetti proprietari che non potevano non determinare cambiamenti anche dei moduli organizzativi. In particolare, non era logicamente ammissibile il risultato di consentire al dirigente una scelta fra due tipi di tutela, di cui una più favorevole dell'altra, e, nella lettura operata dal Tribunale, non trovava alcuna valida spiegazione la diversità dei termini per rassegnare le dimissioni (60 giorni ai sensi dell'art. 16; 180 ai sensi dell'art. 13).
1.1. La Corte giudica il motivo di ricorso infondato. La questione concerne esclusivamente l'interpretazione che è stata data dal giudice del merito a clausole di un contratto collettivo di diritto comune, istituzionalmente riservata a tale organo e sindacabile nel giudizio di legittimità soltanto sotto il profilo della violazione delle norme dettate dal codice civile per il procedimento interpretativo, ovvero sotto quella del vizio della motivazione.
Quanto al primo profilo, il motivo è inammissibile prima che infondato, giacché non precisa in alcun modo quale articolo di legge sarebbe stato violato dal Tribunale nella ricostruzione del significato delle clausole.
Il secondo è infondato perché le denunciate insufficienze ed illogicità della motivazione non sussistono.
Non vi sono elementi ed argomentazioni decisive non considerate dalla sentenza impugnata, mentre la lettura delle clausole nel senso che l'art. 13, in considerazione del rapporto fiduciario con il dirigente, prende in considerazione il solo mutamento degli assetti proprietari, diversamente dall'art. 16, che collega il diritto al preavviso ai cambiamenti della posizione lavorativa, ha una plausibilità logica almeno parti all'opposta lettura proposta dalla ricorrente. In particolare, non si ravvisa alcuna contraddittorietà nella ricostruzione del disegno contrattuale come inteso ad accordare, in caso di mutamento della proprietà, un più ampio spatium deliberandi al dirigente, nel presupposto che mutamenti organizzativi incidenti sulla sua posizione siano meramente potenziali, ancorché probabili, ed uno, invece, di minore durata, allorché sia divenuto attuale il pregiudizio alla professionalità, sia o non tale pregiudizio una conseguenza del mutamento proprietario.
2. Con il secondo motivo, si denunzia violazione degli art. 1362 ss. c.c. e vizio di motivazione in ordine all'affermazione che il dies a quo di due mesi dovesse collocarsi alla data del 10 ottobre 1990, mentre il nuovo organigramma era stato comunicato P giugno dello stesso anno e ne risultava con precisione la nuova posizione lavorativa del DI. Alla conclusione del superamento del termine alla data delle dimissioni, si sostiene, il Tribunale avrebbe dovuto pervenire se avesse considerato adeguatamente il significato dell'espressione negoziale "dalla data legale dell'avvenuto cambiamento", da intendere come conoscenza piena del pregiudizio.
2.1. Anche questo motivo non può trovare accoglimento. Neppure nel pervenire alla conclusione della tempestività delle dimissioni, il Tribunale ha violato le norme del codice civile sull'ermeneutica dei contratti, considerando la disposizione nella sua interezza e interpretandone il significato nel senso che il termine debba decorrere non dai cambiamenti semplicemente progettati, ma dalla loro concreta attuazione, della quale il dirigente riceva puntuale comunicazione.
La motivazione, nei termini descritti articolata, non può essere censurata in questa sede perché non presenta illogicità e contraddizioni.
5. Per le ragioni esposte il ricorso deve essere rigettato, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese e degli onorari del giudizio di cassazione, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in L. 21.000 e degli onorari liquidati in L. 3.500.000.
Così deciso in Roma, il 15 marzo 2001.
Depositato in Cancelleria il 23 maggio 2001