Articolo 37 della Legge 15 dicembre 1990, n. 395
Articolo 36Articolo 38
Versione
11 gennaio 1991
Art. 37. (Competenza del funzionario delegato) 1. A parziale modifica del primo comma dell'articolo 3 della legge 21 dicembre 1977, n. 967 , e dell' articolo 1, comma 3, del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 1 , convertito dalla legge 6 marzo 1987, n. 64 , il limite di spesa previsto per il funzionario delegato e' elevato a lire 200 milioni.
Note all'art. 37:
- Il testo del primo comma dell'art. 3 della legge n. 967/1977 (Procedure eccezionali per lavori urgenti ed indifferibili negli istituti penitenziari), che viene parzialmente modificato dall'articolo 3 della presente legge, e' il seguente:
"I lavori di cui all'articolo 1 possono essere eseguiti dall'amministrazione penitenziaria in economia diretta fino ad un importo di lire 50 milioni ed affidati a trattativa privata e licitazione privata rispettivamente per importi fino a 300 e fino a 500 milioni".
- Il comma 3 dell'art. 1 del D.L. n. 1/1987 (in Gazzetta Ufficiale n. 3, del 5 gennaio 1987), recante "Proroga dei termini in materia di opere e servizi pubblici, di protezione civile e servizio antincendi in taluni aeroporti", convertito dalla legge n. 64/1987 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 1987), che viene parzialmente modificato dal presente articolo, e' il seguente:
"3. Il termine di efficacia della legge 21 dicembre 1977, n. 967 , concernente procedure eccezionali per lavori urgenti ed indifferibili negli istituti penitenziari, modificata con l' articolo 20 della legge 30 marzo 1981, n. 119 , e con leggi 25 gennaio 1983, n. 14, e 2 marzo 1985, n. 55 , e' prorogato fino al 31 dicembre 1988. Per l'esecuzione in economia degli interventi di edilizia penitenziaria e per l'acquisizione di beni e servizi di competenza della Direzione generale per gli istituti di prevenzione e pena del Ministero di grazia e giustizia, il limite di spesa previsto per il funzionario delegato e' elevato a lire 100 milioni".
Entrata in vigore il 11 gennaio 1991