Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/07/2013, n. 31970
CASS
Sentenza 2 luglio 2013

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La declaratoria di inammissibilità della richiesta di revoca della sentenza di non luogo a procedere può essere adottata anche all'esito dell'udienza fissata a norma dell'art. 435, comma terzo, cod. proc. pen., e non solo in sede di valutazione preliminare "de plano".

I nuovi elementi di prova che consentono di disporre la revoca della sentenza di non luogo a procedere debbono essere contrassegnati dal requisito della "casualità" rispetto alle precedenti acquisizioni. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso tale requisito in quanto gli elementi su cui fondava la domanda di revoca della sentenza provenivano da indagini coordinate con quelle già valutate nella sentenza di non luogo a procedere, svolte dagli stessi organi investigativi ed acquisite dal P.M. in epoca precedente alla richiesta di rinvio a giudizio).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/07/2013, n. 31970
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 31970
    Data del deposito : 2 luglio 2013

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