Sentenza 2 luglio 2013
Massime • 2
La declaratoria di inammissibilità della richiesta di revoca della sentenza di non luogo a procedere può essere adottata anche all'esito dell'udienza fissata a norma dell'art. 435, comma terzo, cod. proc. pen., e non solo in sede di valutazione preliminare "de plano".
I nuovi elementi di prova che consentono di disporre la revoca della sentenza di non luogo a procedere debbono essere contrassegnati dal requisito della "casualità" rispetto alle precedenti acquisizioni. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso tale requisito in quanto gli elementi su cui fondava la domanda di revoca della sentenza provenivano da indagini coordinate con quelle già valutate nella sentenza di non luogo a procedere, svolte dagli stessi organi investigativi ed acquisite dal P.M. in epoca precedente alla richiesta di rinvio a giudizio).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/07/2013, n. 31970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31970 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 02/07/2013
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - N. 1091
Dott. CONTI Giovanni - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. APRILE Ercole - Consigliere - N. 12137/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma;
nei confronti di:
1. MA IA, nato a [...] il [...];
2. EL CA RF, nato a [...] il [...];
avverso la ordinanza del 30/01/2013 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Dott. Conti Giovanni;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GERACI Vincenzo, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la ordinanza in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma dichiarava inammissibile la richiesta di revoca della sentenza di non luogo a procedere - emessa in data 21 novembre 2001 dal G.u.p. del medesimo Tribunale nei confronti di IA MA e RF EL CA nell'ambito dei procedimenti n. 13748/09 e n. 31012/09 RGIP - proposta in data 16 novembre 2012 dal P.m. in sede.
Nei confronti del MA e del EL CA era stata esercitata l'azione penale per il reato in concorso di frode in pubbliche forniture nell'ambito della vicenda connessa all'appalto alla società GEMMA s.p.a. del servizio di lavorazione delle pratiche di condono edilizio del Comune di Roma.
Rilevava il G.i.p. che alle fonti di prova prodotte non poteva riconoscersi il carattere della novità richiesto per la revoca della sentenza di non luogo a procedere dall'art. 435 c.p.p.; e comunque che esse non avrebbero, pur in una valutazione congiunta con gli elementi probatori già esaminati in sede di udienza preliminare, alcuna idoneità a determinare il rinvio a giudizio degli imputati per il reato di frode in pubbliche forniture già oggetto della sentenza di non luogo a procedere.
2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, che ha denunciato l'erronea applicazione della legge penale a carico della ordinanza impugnata, osservando in primo luogo che irritualmente con essa è stata dichiarata la inammissibilità della richiesta, che pure aveva superato tale vaglio, tanto che era stata fissata l'udienza camerale ex art. 435 c.p.p., comma 3. Deduce in secondo luogo che erroneamente il G.i.p. aveva negato il carattere di novità agli elementi probatori addotti a sostegno della richiesta sulla base della considerazione che questi non erano stati portati al vaglio del giudice della precedente udienza preliminare;
in contrario, doveva ritenersi irrilevante che tali elementi fossero stati già acquisiti dal p.m., peraltro nell'ambito di altro procedimento penale e, in ogni caso, una parte almeno di essi (evidenze documentali circa l'esito degli accertamenti sulle oltre cinquemila pratiche di condono risultate non definite) era stata acquisita successivamente alla sentenza di non luogo a procedere. Contrariamente a quanto ritenuto dal G.i.p., gli ulteriori elementi portati alla sua attenzione non erano il prodotto di una indagine proseguita dopo la sentenza di non luogo a procedere, ma erano stati acquisiti nel corso di indagini relative ad altro procedimento penale, riguardante una diversa ipotesi di reato (accesso abusivo a un sistema informatico).
Illegittimamente, dunque, il G.i.p. aveva rigettato la richiesta di revoca della sentenza di non luogo a procedere, non riconoscendo che gli elementi non conosciuti all'epoca di tale decisione erano, unitamente a quelli già raccolti, idonei per un rinvio a giudizio.
3. Ha depositato memoria difensiva l'avv. Marco Franco, difensore di IA MA, sostenendo la inammissibilità del ricorso, per le ragioni esaustiva mente esposte nella ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso, in tutti i suoi aspetti, è manifestamente infondato o comunque per altro verso inammissibile.
2. Va in via preliminare precisato che non si ravvisa alcuna irritualità nella declaratoria di inammissibilità della richiesta di revoca della sentenza di non luogo a procedere per non essere stata tale forma di decisione assunta in sede di valutazione de plano, ben potendo essa essere adottata anche all'esito della udienza fissata a norma dell'art. 435 c.p.p., comma 3; dato che in tale sede, all'esito del contraddicono tra le parti, il giudice per le indagini preliminari conserva ogni spazio decisionale a lui assegnato, ivi compreso quello della valutazione di inammissibilità della richiesta. D'altro canto, proprio, perché è stato assicurato il contraddicono, una simile questione, riferendosi a una decisione comunque reiettiva, attiene a profili meramente nominalistici.
3. Come condivisibilmente osservato dal Procuratore generale requirente, il provvedimento impugnato si rivela incensurabile in sede di legittimità con riguardo a entrambi i profili presi da esso in considerazione: quello della mancanza di novità delle prove dedotte con la richiesta di revoca della sentenza di non luogo a procedere e quello della inidoneità, comunque, di tali elementi, unitamente a quelli già valutati, a determinare il rinvio a giudizio.
Con riferimento al primo aspetto, deve ritenersi che la richiesta del P.m. non è assistita dalla necessaria specificità, posto che l'Ufficio ricorrente appare limitarsi a insistere sulla - per il vero non negata - formale diversità del procedimento nell'ambito del quale i "nuovi" elementi sarebbero emersi, senza considerare che il G.i.p. ha approfonditamente esaminato il tema della interconnessione tra i due diversi procedimenti, giungendo alla conclusione, per nulla messa in crisi dagli argomenti posti a base del ricorso, della mancanza del requisito della "casualità" che, secondo la costante giurisprudenza, deve contrassegnare le addotte "nuove" acquisizioni. Il tutto, essendo stato rimarcato che entrambe le indagini, svolte dagli stessi organi investigativi, avevano ricevuto un unico coordinamento;
che la nuova informativa della G. di F. su cui aveva fatto leva l'Ufficio ricorrente venne redatta quando per il precedente procedimento non era stata ancora formulata richiesta di rinvio a giudizio;
che non sussisteva in realtà una vera diversità di notitiae criminis, dato che le investigazioni per entrambi i procedimenti, come d'altra parte ammesso dallo stesso P.m., erano andate avanti in perfetta sinergia e i relativi esiti erano stati comunicati con sostanziale contestualità.
Anche con riguardo all'ulteriore aspetto della inidoneità delle "nuove" indagini a giustificare il rinvio a giudizio il ricorso si rivela generico, non affrontandosi in esso criticamente gli argomenti esposti nell'ordinanza impugnata, ove si fa riferimento alle testimonianze di coloro che avevano competenza al controllo e alla verifica della liquidazione, rapportate alla documentazione acquisita, limitandosi il ricorrente a prospettare uno sviluppo ulteriore idoneo a una modifica della imputazione ex art. 423 c.p.p..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 2 luglio 2013.
Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2013