Sentenza 26 maggio 2004
Massime • 1
Il ricorso straordinario, previsto dall'art. 625 bis cod. proc. pen., per la correzione di errori materiali contenuti in provvedimenti della Corte di cassazione, è l'unico strumento a cui può farsi ricorso per pervenire alla sostituzione di una pronuncia emessa in violazione del principio del "ne bis in idem". (Fattispecie in cui dopo che una Sezione della Corte si era pronunciata su un processo in modo definitivo, un'altra sezione a cui erano pervenuti gli atti senza alcun riferimento al precedente si era nuovamente pronunciata in violazione del giudicato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/05/2004, n. 24602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24602 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI Renato - Presidente - del 26/05/2004
Dott. FABBRI Gianvittore - Consigliere - SENTENZA
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - N. 2536
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - N. 018623/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nel procedimento iniziato d'ufficio ex art. 625 bis c.p.p. relativo alla sentenza pronunciata dalla Sezione Prima Penale di questa Corte in data 29/04/2004 nei confronti di:
SI ON;
Sentita la relazione fatta dal Presidente Dott. TERESI RENATO;
Sentite le conclusioni del P.G. Dr. Vitaliano Esposito che ha concluso chiedendo "revocarsi la sentenza della 1^ Sezione penale in data 29/04/2004". Con ordinanza in data 1 aprile 2004 la 5^ Sezione penale di questa Corte dichiarava inammissibile il ricorso proposto nell'interesse di SI ON avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Genova pronunciata il 27.11.2003 con la quale veniva rigettata l'istanza contro il provvedimento di custodia cautelare in carcere emesso dal locale Gip il 21.3.2003.
Successivamente alla spedizione del predetto fascicolo - pervenuto alla Cancelleria penale centrale di questa Corte il 12.12.2003 ed iscritto al n. 47467/03 di R.G. - veniva trasmesso dal Tribunale del riesame di Genova in data 29.12.2003 altro fascicolo, relativo al medesimo ricorso, che veniva registrato in pari data sotto il n. 49070/03 e trasmesso alla 1^ Sezione penale.
Non emergendo da alcun obiettivo riferimento che il ricorso fosse stato già deciso dalla 5^ Sezione penale, veniva fissata apposita udienza e, con sentenza in data 29.4.2004, la 1^ Sezione penale (Pres. Gemelli, relatore Giordano) rigettava il ricorso. Il Tribunale del riesame di Genova, venuto a conoscenza delle due distinte decisioni (a seguito della ricezione dei rispettivi estratti esecutivi) chiedeva "chiarimenti" ad entrambe le Sezioni di questa Corte anche per quanto si riferiva alla esatta "individuazione" del provvedimento rispetto al quale doveva considerarsi formato il giudicato sull'ordinanza impugnata.
L'evidente violazione del principio "ne bis in idem" comportava la fissazione di apposita udienza finalizzata a risolvere anche sul piano formale l'esistenza di due giudicati tra di loro comunque non compatibili.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva preliminarmente il collegio che la problematica deve essere inquadrata nell'ambito della speciale procedura prevista dall'art. 625/bis c.p.p. in quanto la seconda pronuncia, sopravvenuta a quella già emessa dalla 5^ Sezione penale, non risulta affetta da un errore materiale secondo lo schema tipico dell'art. 130 c.p.p. atteso che, nel caso di specie, l'eliminazione dell'errore comporta una modificazione essenziale dell'atto, cioè della sentenza della 1^ Sezione penale che non avrebbe potuto essere pronunciata se fosse stata nota l'esistenza di quella già emessa dalla 5^ Sezione ai sensi del principio recepito nel citato art. 649 c.p.p.: con la conseguenza che, non essendosi ciò verificato, deve essere posta giuridicamente nel nulla.
Il ricorso alla speciale procedura introdotta con l'art. 625/bis c.p.p. - pur nell'atipicità del caso di specie - è l'unico strumento a cui si può fare ricorso nell'ordinamento processuale per pervenire alla totale modificazione di una decisione emessa in sede di legittimità mediante la sua sostituzione con altra pronuncia emessa - anche d'ufficio - da un collegio della stessa Corte suprema di Cassazione.
Ed invero, pur non trattandosi di sentenze di condanna nel senso più stretto e rigoroso del termine - così come evidenziato dalle Sezioni Unite (Sentenza n. 16103 del 30.4.2002) - ci si trova di fronte, comunque, a due pronunce - l'una di inammissibilità e l'altra di rigetto con conseguente condanna alle spese in entrambe per lo stesso procedimento e nei confronti della medesima parte - che, senza l'intervento regolatore della Corte, dovrebbe essere risolto in sede di incidente di esecuzione con la eliminazione di quella che non avrebbe potuto essere emessa: la seconda, intervenuta a giudicato già formatosi.
Irrilevanti, pertanto, gli effetti rispetto all'ordinanza emessa in sede di riesame - che nell'uno e nell'altro caso veniva riconosciuta immune da censure - non irrilevanti, invece, per la parte privata che non poteva essere giudicata due volte e due volte condannata alle spese del procedimento.
La duplicità delle decisioni - così emerge dagli atti - è imputabile, da un lato, alla mancata e doverosa indicazione nel successivo inoltro degli atti( poi oggetto del provvedimento della 1^ Sezione penale) che trattavasi di "seguito" e non di autonoma procedura - e, dall'altro, dal mancato rilevamento di tale dato obiettivo da parte della Cancelleria Centrale di questa Corte che attraverso la identità sia del provvedimento impugnato (la stessa ordinanza) che del medesimo ricorrente, avrebbe dovuto e potuto rilevare che non andava effettuata, così come avvenuto, una seconda iscrizione a ruolo.
Va sottolineato obiettivamente che anche il difensore di fiducia del Simeone ha omesso di denunciare la ricezione di due distinti avvisi, per due diverse udienze, ma per lo stesso ricorso.
Così come previsto dal 4 comma dell'art. 625/bis c.p.p. la decisione emessa il 29 aprile 2004 dalla 1" Sezione penale va pertanto revocata e sostituita da quella di non luogo a provvedere per precedente giudicato, così come si sarebbe dovuto pronunciare se fosse stata nota, a quella data, l'esistenza dello stesso.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, Sezione Prima Penale, visti gli artt. 649, 625/bis comma 4 e 127 c.p.p. revoca la decisione emessa dalla stessa Sezione in data 29.4.2004 sul ricorso proposto da SI ON avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Genova n. 1007 del 27.11.2003 e dichiara il non luogo a provvedere per precedente giudicato.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 maggio 2004. Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2004