Sentenza 1 febbraio 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 01/02/2002, n. 1282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1282 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2002 |
Testo completo
O L L O B I 2 7 D - 0 1 - A 6 T 2 S R L O E P D U 2 M I 4 6 . A R REPUBBLICA ITALIANA . D P L PO LO ITALIANO1 2 82 /02 . D E T B N E S E 2 LA CORTE SUPREMA DICASSAZIONE Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Giovanni LOSAVIO - R.G. N. 19461/99 Cron. 3581 Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Consigliere Rep. 380 Dott. Mario ADAMO Consigliere Ud. 16/10/01Dott. Francesco Maria FIORETTI - Consigliere SPIRITO Rel. ConsigliereDott. Angelo ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE S ENTENZA UFFICIO COPIE Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: dal Sig. IL SOLE 24 ORE ARCIDIACONO SALVATORE, ARCIDIACONO RAFFAELE, per diritti OCCHIPINTI ROSARIO, GIUDICE GIOVANNI, GIUDICE 1 FEB. 2002 il IL CANCELLIERE BATTAGLIA CONCETTA,SEBASTIANO, AMATO VINCENZA, GIUDICE GIUSEPPA, GIUDICE ROSA, CILIA ANGELO, €1,55 L.3000 CELLERIA GIAMPICCOLO CARMELA, GIUDICE GIOVANNI, GIUDICE SALVATRICE, GIUDICE CONCETTA, LO PRESTI RI, US RI, TU NU, TU NA, questi DG724644 tre quali eredi di TU GI, ultimi domiciliati in ROMA VIA FEDERICO CESI elettivamente l'avvocato MASSIMILIANO TORRISI, 21, presso 2001 rappresentati e difesi dall'avvocato GIORGIO ASSENZA, 2126 giusta procura in calce al ricorso;
-1- ricorrenti
contro
COMUNE DI COMISO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA XX SETTEMBRE 3, presso l'avvocato PODESTA' FABIO, rappresentato e difeso dall'avvocato SALVATORE CITRELLA,
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 656/98 della Corte d'Appello di CATANIA, depositata il 03/09/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica 16/10/2001 dal Consigliere Dott. Angelo udienza del SPIRITO;
in persona del Sostituto Procuratore udito il P.M. Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- R.G. 19461/99 Svolgimento del processo Il sig. LV ID e gli altri attuali ricorrenti convennero in giudizio in- nanzi alla Corte d'appello di Catania il Comune di Comiso, proponendo opposizione alla stima in relazione ad alcuni loro fondi espropriati nel settembre del 1993. Il giudice, con la sentenza del 3 settembre 1998, procedette alla determinazione dell'indennità per l'espropriazione, commisurandola, ai sensi dell'art. 16 della legge n. 865 del 1971, al valore agricolo medio dei terreni in oggetto, alla stregua della stima effettuata dalla Commissione provinciale. Venne, altresì, determinata l'indennità per la legittima occupazione dei fondi. La Corte territoriale pervenne a tali conclusioni (contraddicendo il C.T.U., che ave- va ritenuto l'area di fatto edificabile) dopo avere nella sua relazione accertato che l'appezzamento ricadeva, al momento dell'espropriazione, in "zona agricola di ri- spetto El", con indice d'edificabilità 0,015 e con destinazione d'uso "ad abitazioni degli agricoltori ed edifici aziendali". Accertò, altresì, che la zona (occupata e poi espropriata per lavori di risanamento delle cave antistanti il cimitero di Comiso), con il P.R.G. del 1994 (successivo, dunque, all'espropriazione), venne assoggettata a vin- colo cimiteriale "con destinazione principalmente a verde attrezzato per lo sport e parte a cave". L'ID e gli altri propongono ora ricorso per la cassazione della sentenza della Corte di Catania, svolgendo quattro motivi. Risponde con controricorso il Co- mune di Comiso. J Cons. Spirito est. R.G. 19461/99 Motivi della decisione Con il primo motivo i ricorrenti, nel lamentare la violazione dell'art. 5 bis della leg- ge n. 392 del 1992, sostengono che i suoli, essendo adiacenti ad un'area di espansio- ne urbana, erano di fatto edificabili, così come affermato dal C.T.U.; che il loro inse- rimento in zona agricola di rispetto consentiva di costruire, seppure secondo le relati- ve limitazioni;
che solo successivamente all'espropriazione l'area fu in parte assog- gettata a vincolo cimiteriale;
che, comunque, i terreni gravati di tale vincolo non de- vono essere necessariamente valutati come agricoli, ben potendo essere stimati in funzione di destinazioni anche diverse dall'edificabilità (ad es. sportive). Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano l'omessa motivazione circa l'esatta determinazione delle aree rientranti nel preteso vincolo cimiteriale, sostenendo che solo minima parte di quelle espropriate sarebbe assoggettata a tale vincolo. Con il terzo motivo i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 15 e 16 della legge n. 865 del 1971, per avere il giudice ritenuto esatta la deter- minazione operata dall'UTE secondo il VAM, mentre avrebbe dovuto valutare il suolo secondo il suo valore effettivo, posto che nel caso particolare esso era destinato non ad uso agricolo ma produttivo. Con il quarto motivo i ricorrenti lamentano il fatto che il giudice non abbia moti- vato circa l'utilizzazione del suolo non a scopo agricolo, bensì di estrazione di pietra pregiata e, dunque, destinato ad insediamento produttivo. I motivi, che possono essere esaminati tutti congiuntamente, sono infondati e vanno respinti. Cons. Spirito est. 2 R.G. 19461/99 M In argomento va, innanzitutto, ricordato che la giurisprudenza di questa Corte di le- gittimità è ormai unanimemente pervenuta all'affermazione del principio (definitiva- mente ribadito da Cass. sez. un. 23 aprile 2001, n. 172) secondo il quale, nel sistema di disciplina della stima dell'indennizzo espropriativo introdotto dall'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992, caratterizzato dalla rigida dicotomia (che non lascia spazi per un tertium genus) tra "aree edificabili" (indennizzabili in percentuale del loro valore venale) ed "aree agricole" o "non classificabili come edificabili" (tuttora indennizza- bili in base a valori agricoli tabellari ex legge n. 865 del 1971), un'area va ritenuta edificabile quando, e per il solo fatto che, come tale, essa risulti classificata al mo- mento dell'apposizione del vincolo espropriativo dagli strumenti urbanistici, secondo un criterio di prevalenza o autosufficienza della edificabilità legale;
la cosiddetto edi- ficabilità "di fatto" rileva esclusivamente in via suppletiva (in carenza di strumenti urbanistici) ovvero, in via complementare (ed integrativa), agli effetti della determi- nazione del concreto valore di mercato dell'area espropriata, incidente sul calcolo dell'indennizzo. Giova pure ricordare che il sistema attualmente portato dall'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992 risulta ribadito dal nuovo testo unico in materia di espropriazione (D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, in vigore dal 1° gennaio 2002), che, oltre a conferma- re l'endiadi "possibilità legali ed effettive di edificazione", specifica dettagliatamente i casi in cui non sussistono le possibilità legali d'edificazione (art. 37, comma quar- to), così recependo gli indirizzi giurisprudenziali finora consolidatisi. Venendo alla fattispecie in esame, appare ineccepibile il ragionamento svolto dal giudice di merito alla stregua dei principi finora enunciati. L'inserimento dei suoli in Cons. Spirito est.. 3 R.G. 19461/99 zona "agricola di rispetto El" esclude, infatti, in radice la possibilità legale d'edifica- zione del fondo, rendendo necessario adeguarsi alle regole della legge n. 865 del 1971 per la determinazione dell'indennità d'espropriazione. Sicché, correttamente il giudice ha contraddetto le conclusioni del C.T.U. tendenti ad attribuire all'area l'edi- ficabilità di fatto, pur in assenza di quella legale;
così come correttamente ha affer- mato che l'inedificabilità dell'area deriva dal mero fatto che al momento dell'espro- priazione l'appezzamento ricadeva nella citata zona, a prescindere dalla circostanza che sussistesse o meno il vincolo cimiteriale (posto in rilievo solo nel P.R.G. succes- sivo all'atto ablativo). Ed è per le esposte ragioni che le censure dei ricorrenti si palesano manifestamente infondate. Infatti, alla luce di quanto premesso e di quanto pacificamente accertato in atti, appare del tutto inutile discutere (come si fa nel primo motivo) circa la ricono- scibilità di una mera edificabilità di fatto oppure di una valutazione intermedia tra l'edificatorio e l'agricolo; così come il problema posto nel secondo motivo (l'omessa delimitazione dell'area compresa nel vincolo cimiteriale) si risolve con il rilevare che il giudice non ha tenuto in nessun conto tale vincolo (peraltro sopravvenuto rispetto alla vicenda ablativa), ma ha tratto le sue conclusioni sulla base del sicuro inseri- mento dell'area in zona agricola. Queste ultime affermazioni fanno giustizia anche riguardo ai motivi terzo e quarto, ove si tenga conto che la determinazione dell'indennità non poteva che essere fatta sulla base del valore agricolo del suolo, prescindendo da qualsiasi altra (eventuale) utilizzazione fattane. Cons. Spinito est. 4 R.G. 19461/99 Il ricorso va, pertanto, respinto ed i ricorrenti vanno condannati a rivalere la
contro
- parte delle spese del giudizio di cassazione, come liquidate nel dispositivo.
Per questi motivi
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento, in solido tra loro, delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessive £ 2.120.oop, di cui £ 2 milioni per onorari. 129,11 Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2001. Il Presidente T Ураспиловкий TOT. CORTE SUPREMADI CASSAZIONE IL CANCELLERE Prima Soziona Andrea Blanchi Depositato il 1 FEB 2002. IL CANCELLERELUERE 2 A M O L O L 2 -7 O 0 B -1 I 6 2 D L E A D T 2 S 4 4 6 O T . P 6 .R C IM .P 2 A D A ll. D 8 a E T 1 b a N t E 2 S 2 E t. r a 5 Cons. Spirito est.