Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/11/2018, n. 4660
CASS
Sentenza 9 novembre 2018

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In tema di sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità, la "ratio" della previsione di cui all'art. 54, comma 3, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, che stabilisce che l'attività relativa a tale lavoro deve essere svolta con modalità e tempi che non pregiudichino le esigenze di studio del condannato, deve individuarsi nella necessità di consentire a quest'ultimo di continuare a seguire regolarmente il proprio percorso di formazione e non di tutelarne qualsiasi interesse culturale. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure il provvedimento di rigetto dell'istanza di differimento dell'inizio dell'esecuzione del lavoro di pubblica utilità avanzata dal condannato al fine di potersi recare all'estero per seguire un corso universitario nell'ambito del programma "Erasmus", atteso che la mancata partecipazione a tale corso non gli avrebbe impedito comunque il proseguimento degli studi nell'università italiana alla quale era iscritto).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/11/2018, n. 4660
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4660
    Data del deposito : 9 novembre 2018

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