Sentenza 9 novembre 2018
Massime • 1
In tema di sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità, la "ratio" della previsione di cui all'art. 54, comma 3, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, che stabilisce che l'attività relativa a tale lavoro deve essere svolta con modalità e tempi che non pregiudichino le esigenze di studio del condannato, deve individuarsi nella necessità di consentire a quest'ultimo di continuare a seguire regolarmente il proprio percorso di formazione e non di tutelarne qualsiasi interesse culturale. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure il provvedimento di rigetto dell'istanza di differimento dell'inizio dell'esecuzione del lavoro di pubblica utilità avanzata dal condannato al fine di potersi recare all'estero per seguire un corso universitario nell'ambito del programma "Erasmus", atteso che la mancata partecipazione a tale corso non gli avrebbe impedito comunque il proseguimento degli studi nell'università italiana alla quale era iscritto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/11/2018, n. 4660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4660 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2018 |
Testo completo
04660-1 9 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da: 2263/18 - Presidente- Sent. n. sez. FRANCESCO MARIA CIAMPI CC 09/11/2018 Relatore EMANUELE DI SALVO - R.G.N. 19213/2018 DANIELA RITA TORNESI EUGENIA SERRAO GIUSEPPE PAVICH ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NC RI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 16/03/2018 del GIP TRIBUNALE di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE DI SALVO;
lette/sentite le conclusioni del PG L. Ciomo A N N V IL A MENTO πίν νιο RITENUTO IN FATTO ricorre per cassazione avverso il provvedimento in 1. AN Enrico epigrafe indicato, con cui è stata rigettata l'istanza di differimento dell'inizio dell'esecuzione del lavoro di pubblica utilità.
2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, poiché erroneamente l'istanza è stata dichiarata parzialmente inammissibile, in quanto fondata su atti redatti in lingua straniera e privi di traduzione. La richiesta è infatti unica, onde non è giuridicamente possibile una declaratoria di inammissibilità parziale nè altra differenziazione decisoria relativamente ad essa.
2.1. Il provvedimento si pone poi in contrasto con l'art. 54 d. lg. n. 74 del 2000, a norma del quale il lavoro di pubblica utilità deve essere svolto con modalità tali da non pregiudicare le esigenze di studio dell'interessato, che, nel caso in esame, aveva comunicato all'Ente competente i propri impegni di studio all'estero, nell'ambito del progetto Erasmus, e ha ricevuto la convocazione quando si trovava, a tal fine, nei Paesi Bassi già da nove giorni. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.La doglianza formulata con il primo motivo di ricorso è priva di fondamento. Il giudice a quo, infatti, pur qualificando l'istanza come "parzialmente inammissibile", è entrato nel merito delle ragioni addotte in quest'ultima e ha esaminato la problematica inerente alle esigenze di studio all'estero dedotte dall'istante a fondamento della richiesta di differimento dell'inizio dell'esecuzione del lavoro di pubblica utilità, dando conto in motivazione, sia pure in modo sintetico, della disamina espletata al riguardo e così, nella sostanza, mostrando, al di là delle espressioni utilizzate, di ritenere l'istanza ammissibile, anche se non accoglibile.
2. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato. L'art. 186, comma 9 bis, cod. strada prevede la sostituzione della pena con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 54 d. lg. 28-8-2000, n. 274, da espletarsi secondo le modalità ivi previste. Quest'ultima norma, a sua volta, stabilisce, al comma 3, che l'attività deve essere svolta con modalità e tempi che non pregiudichino, per quanto interessa in questa sede, le esigenze di studio del condannato. La norma fa dunque riferimento alla necessità di evitare che l'espletamento del lavoro di pubblica utilità possa arrecare un pregiudizio all'iter formativo del condannato e non alla salvaguardia di qualunque interesse che quest'ultimo possa nutrire nel campo degli studi. La ratio della norma è infatti quella di consentire al 1 2 condannato di continuare a seguire regolarmente il proprio percorso di formazione e non quella di tutelare qualsiasi interesse culturale del condannato. La legge mira, infatti, a contemperare le esigenze di studio di quest'ultimo con la necessità di dare pronta esecuzione alla sentenza di condanna. Nel caso di specie, viene dedotto l'interesse a recarsi, per un periodo, per motivi di studio, presso una Università olandese, nel quadro del progetto "Erasmus". E' però noto che la mancata partecipazione a tale progetto, nonostante la sua intrinseca validità culturale, non pregiudica in nulla il percorso formativo dell'interessato, che può continuare a svolgersi regolarmente, nell'ambito dell'Università alla quale egli è iscritto. Ciò che il ricorrente lamenta non è dunque un pregiudizio alle proprie esigenze di studio ma la mancata possibilità di coltivare il proprio interesse all'esperienza di studio all'estero in questione. Ma tale interesse, in mancanza di un effettivo e concreto pregiudizio al regolare espletamento degli studi universitari, che non è dedotto neanche dal ricorrente, non può considerarsi tutelato dalla legge.
3. Il ricorso va dunque rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 9-11-2018. estensore Il PresidentePran DEPOSITATO IN CANCELLERIA 30 GEN 2019 oggi, IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Dott.ssa Irene Caliendo 2