Sentenza 24 aprile 1999
Massime • 1
In tema di rendita per inabilità da malattia professionale nell'industria, ai fini dell'accertamento del carattere tabellare della lavorazione, occorre aver riguardo non già alla tabella allegata al d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 vigente al momento del ricorso giudiziario, ma a quella vigente per il periodo di esposizione al rischio ed al momento della denuncia all'Inail della malattia professionale.(Nella specie è stata ritenuta inapplicabile la tabella di cui al d.P.R. 13 aprile 1994 n. 336 vigente al momento del deposito del ricorso giudiziario ed è stata affermata la necessità di applicare la precedente tabella di cui al d.P.R. 9 giugno 1975 n. 482, vigente durante il periodo di esposizione a rischio e alla data di denuncia della malattia professionale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/04/1999, n. 4107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4107 |
| Data del deposito : | 24 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vincenzo TREZZA Presidente
Dott. Vincenzo MILEO Consigliere
Dott. Luciano VIGOLO Cons. Relatore
Dott. Attilio CELENTANO Consigliere
Dott. Gabriella COLETTI Consigliere
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
GO LU, elettivamente domiciliato in Roma, via Alberico II 33 presso lo studio dell'avv. Boer Paolo che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
L'ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO (INAIL), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via IV Novembre 144 presso gli avv.ti Varone Pasquale e Catania Antonino che lo rappresentano e difendono giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 234/97 del Tribunale di Rimini depositata il 24/7/97 R.G. 560/96;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18.12.98 dal Relatore Cons. Dott. Vigolo Luciano;
Udito l'avv. Paolo Baer;
Udito l'avv. Antonino Catania;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Sepe Ennio Attilio che ha concluso per l'inammissibilità del 1^ motivo, e rigetto degli altri.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.
Con sentenza in data 15 dicembre 1995 il Pretore - giudice del lavoro di Rimini affermava il diritto del sig. LU GO a percepire dall'INAIL rendita per invalidità del 12% da ipoacusia contratta nell'espletamento di lavorazione tabellata (lavanderia industriale con macchinari ad aria compressa) e quindi nella presunzione legale di patogenicità.
Su appello dell'Istituto assicurativo che contestava la ricorrenzà della presunzione, il Tribunale - Sezione del lavoro della stessa sede, con sentenza in data 10 /24 luglio 1997, rigettava la domanda dell'assicurato sul rilievo che nella voce 50 della tabella allegato 4 del d.p.r. 30 giugno 1965, n.1124 non era ricompresa l'attività di una lavanderia industriale. Era dunque onere dell'assicurato provare la patogenicità delle mansioni svolte e a tal fine non era sufficiente dedurre la presenza in azienda di macchinari ad aria compressa i quali, secondo le obiezioni di controparte erano solo macchinari, con servocomandi pneumatici;
si trattava di lavorazioni non assimilabili a quelle con utensili ad aria compressa;
inoltre ad un controllo fonometrico l'ambiente di lavoro presentò rumorosità compresa tra 80 e 85 decibel, ritenuta dal consulente tecnico di ufficio a rischio uditivo assai basso. Per la cassazione della sentenza del Tribunale ricorre l'assicurato con tre motivi illustrati con memoria. Resiste l'INAIL con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art.75, 83, 101, 112, 159, 182 c.p.c., in relazione all'art.2 d.l.c.p.s. del 13 maggio 1947, n.483 (art.360 c.p.c.) ed eccepisce l'inammissibilità dell'appello dell'Istituto, in quanto a) la procura in calce, sottoscritta dal dirigente della Sede, non consentiva di riferire il mandato al Presidente dell'Ente, unico titolare della rappresentanza processuale dell'Istituto. Inoltre, b) mentre la sentenza di appello indicava, quali difensori dell'INAIL, gli avv.ti Annamaria Cocco e Manuela Ciccola "giusta procura in calce all'atto di appello", detto atto risultava invece sottoscritto dal dott. proc. Leonardo Lucio Moretti.
Il motivo è infondato.
Quanto alla censura sub a), si osserva che questa stessa Corte suprema ha avuto occasione di rilevare come l'art.372, comma primo, c.p.c., che vieta la produzione di altri documenti nel giudizio di cassazione, fatta eccezione per quelli che riguardano (tra l'altro) la nullità della sentenza impugnata, non possa essere letto, in ragione del suo tenore letterale e della sua collocazione sistematica, nel senso di escludere (in contrasto con gli artt.3 e 24 Cost.) la prova documentale dei vizi afferenti l'irregolare costituzione del rapporto processuale e inducenti la nullità della sentenza di secondo grado - non rilevati ex officio dal giudice di appello - quando tale prova venga offerta, per la prima volta, in Cassazione e quando, come nel caso di specie, il relativo ricorso rappresenti il solo mezzo di impugnazione consentito contro quella sentenza (cft. Cass. 18 giugno 1997, n. 5460, in ipotesi di evocazione in giudizio di soggetto minore).
Questa Corte ha ulteriormente precisato che per nullità della sentenza, ai fini ora considerati, deve ritenersi non solo quella dipendente da vizi (sostanziali o formali, ex artt.132, 156, 161 c.p.c.) suoi propri, ma anche quella originata in via riflessa da -
vizi radicali del procedimento che, attenendo alla identificazione dei soggetti del rapporto processuale (legitimatio ad processum) e dunque alla legittimità del contraddittorio, determinano la nullità, degli atti processuali compiuti (Cass. 29 settembre 1998, n. 9733, in punto di produzione di provvedimento di riconoscimento della personalità giuridica e dello statuto di ente privato). Si tratta di principi trasponibili anche nell'ipotesi concreta, oggetto di questo giudizio di legittimità, nel quale l'INAIL, costituendosi con controricorso, ha prodotto copia autentica della delega presidenziale (in data anteriore al deposito del ricorso al Tribunale) di conferimento al direttore della sede periferica dei poteri relativi al grado di appello.
Quanto alla censura sub b),essa non evidenzia affatto un difetto di mandato in capo al procuratore che sottoscrisse Fatto di appello (dott. proc. Leonardo Lucio Moretti) e quindi un vizio di tale atto, ma, caso mai, un semplice errore materiale in cui il Tribunale è incorso nella redazione dell'epigrafe della sentenza. Col secondo motivo, il GO deduce violazione del principio di presunzione d'origine professionale delle infermità di cui alla tabella approvata con d.p.r. 9 giugno 1975, n.482, allegata sub 4 al d.p.r. 30 giugno 1965 n.1124 e successive modificazioni;
insufficienza di motivazione (art.360, n.3 e 5 c.p.c) e sostiene che la circostanza che i meccanismi pneumatici ad aria compressa non, siano a diretto contatto del lavoratore ma costituiscano parti dell'utensile dallo stesso impiegato, non esclude la presunzione di riconducibilità della malattia alla lavorazione tabellata. La giurisprudenza di legittimità, con riferimento al punto 44, lett. 1) della tabella alla 4 al d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124 - nel testo, (della stessa tabella) di cui al d.p.r. 9 giugno 1975 n.482 -, che considera malattie professionali l'ipoacusia e la sordità da rumori contratte in lavorazioni eseguite con utensili ad aria compressa, ricomprende in tale previsione anche l'ipotesi in cui la macchina singolarmente considerata sia parte di un procedimento o di un macchinario più ampio e complesso e diversamente azionato nel suo insieme, sicché la tutela concerne lavorazioni. in cui comunque intervenga un utensile ad aria compressa, tanto autonomo, quanto parte di un diverso complesso.
Il motivo è fondato.
Erroneamente il Tribunale ha fatto riferimento all'elenco delle 24 lavorazioni previste alla voce 50 della tabella allegato 4 del d.p.r. 30.6.1965, n. 1124 per escludere il carattere di lavorazione tabellata dell'attività di una lavanderia industriale. Il Tribunale ha, evidentemente, considerato (in relazione a ricorso al Pretore del 15 luglio 1994) la tabella così come sostituita dal d.p.r. 13 aprile 1994, n.336, mentre avrebbe dovuto avere riguardo al fatto generatore del rischio (attività nella lavanderia, svolta dal 1972, come dedotto senza contestazione anche nel ricorso per cassazione) ed alla data della denuncia all'Istituto di assicurazione corredata di certificato medico (cui deve seguire, pruina dell'azione giudiziaria, il procedimento amministrativo), evidentemente anteriori all'entrata in vigore del d.p.r. 13 aprile 1994, n.336, dal che sarebbe risultato corretto applicare la precedente tabella all.4 di cui al d.p.r. 9 giugno 1975, n.482. Questa prevede al n.44 lettera 1) la ipoacusia e sordità da rumori in lavorazioni eseguite con utensili ad aria compressa.
La giurisprudenza di questa Corte è costante "nel ritenere che in relazione a tale previsione tabellare, l'espressione utensile non deve essere intesa in senso riduttivo e restrittivo, giacché in tale termine deve comprendersi qualsiasi strumento di lavoro e non solo quello che richieda un contatto diretto del lavoratore con la macchina, sicché per la tutela assicurativa e l'indennizzabilità dell'infortunio è sufficiente che l'utensile faccia parte di uri procedimento e di un macchinario complesso, il cui funzionamento sia reso possibile dalla utilizzazione dell'aria compressa, fonte di rumorosità e quindi di rischio professionale, in quanto la ratio legis impone che ai fini assicurativi ad eguale fonte di rumorosità corrisponda eguale protezione della sordità che può derivare ai lavoratori addetti (Cass. 12 ottobre 1987, n. 7542; 19 gennaio 1989, n. 247; 24 maggio 1991, n. 5902). Alla stregua di tali principi, la sentenza del Tribunale risulta affetta dal vizio di violazione di legge denunciato, tanto più che già con sentenza 16 dicembre 1986, n.7578, questa Corte aveva sostanzialmente equiparato, ai fini della tutela, il rischio specifico con il rischio ambientale, osservando che l'art.3 del d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124,nel richiedere che la malattia risulti contratta nell'esercizio e a causa delle lavorazioni specificate nelle tabelle, non ha condizionato l'indennizzabilità della malattia all'esercizio immediato e diretto delle lavorazioni da parte del lavoratore colpito, ma ha semplicemente richiesto che la malattia professionale risulti contratta dal lavoratore nell'ambiente nel quale si svolgono quelle lavorazione ed a causa delle lavorazioni stesse.
Col terzo motivo, il ricorrente deduce insufficien[-za] e difetto di motivazione su un punto decisivo della controversia (art.360, nn.3 e 5 c.p.c.); Violazione e falsa applicazione dell'art.421 c.p.c (art.360 nn.3 e 5 c.p.c.) e si duole che il Tribunale abbia ritenuto non sussistente nell'ambiente di lavoro un grado di rumorosità otolesivo, ignorando la documentazione prodotta dallo stesso ricorrente e la nozione recepita anche dalle norme ISO e ACGIH secondo cui non esistono livelli di sicurezza validi per tutti i soggetti. I livelli di rumorosità previsti dal d.lgs. 277 del 1991 costituiscono non valori limite, ma livelli di azione e cioè di intervento del datore di lavoro per livelli di rumorosità superiori a 85 dB. La norma ISO 1999/91 evidenzia come innalzamenti di soglia alle frequenze più alte possano verificarsi per esposizioni a rumori inferiori a 90 dB. I dati epidemiologici, inoltre, indicherebbero la soglia di sicurezza attorno a 73 dB.
La prova della causa di lavoro, inoltre, avrebbe dovuto essere valutata in termini di ragionevole certezza e riconosciuta anche in presenza di un rilevante grado di probabilità. Non era stata considerata la deposizione del teste AU NG circa i rumori provocati e comunque presenti nell'ambiente di lavoro durante tutto l'arco della giornata.
Il giudice di merito avrebbe dovuto attivarsi ex officio a norma dell'art.421 c.p.c., comunque rinnovando le indagini peritali in considerazione della possibilità di risalire dallo specifico quadro morboso alle cause di esso, considerati anche il decorso lento della tecnopatia, la difficoltà di individuare altre fonti idonee di rischio o cause della malattia, la circostanza che ormai talune malattie, pur non tabellate, sono da ritenersi di natura professionale secondo i dati della scienza medica. Già le risultanze della consulenza tecnica di ufficio espletata in prime cure avrebbero potuto condurre a ritenere il nesso causale tra lavorazione e malattia secondo un criterio probabilistico, avendo il consulente tecnico di ufficio affermato che anche un inquinamento acustico tra 80 e 85 dB, in presenza di Predisposizione soggettiva, avrebbe potuto causare un danno acustico del 12%.
Il motivo è fondato nei sensi e nei limiti delle considerazioni che seguono.
Alla luce, in particolare, dei principi enunciati (in particolare connotazioni di rischio ambientale nel rischio specifico tabellato) dalla sentenza di questa Corte n. 7578 del 1986, cit.; - della diversità delle risposte individuali ai fattori otolesivi (onde non era decisivo il rischio assai basso di una rumorosità di 80/85 decibel, così come ritenuto, invece, dal Tribunale in via del tutto astratta e teorica); - del possibile concorso di molteplici fattori alla determinazione della ipoacusia;
- della eventualità di poter risalire dagli effetti (particolare tipo di ipoacusia) alle cause del tecnopatia, il giudice di appello avrebbe dovuto disporre le necessarie indagini ai fini della decisione circa la riconducibilità causale della tecnopatia riscontrata - sia sulla scorta degli elementi già acquisiti, evidenziati sufficientemente nel ricorso, sia esercitando i poteri di ufficio ex art.421 c.p.c. e 437 c.p.c. -, fermo restando che (contrariamente a quanto affermato dal giudice di appello) il difetto di prova sull'elemento - causale, trattandosi di malattia professionale e di lavorazione tabellata, deve, comunque, risolversi in danno dell'Istituto assicuratore. Le considerazioni svolte, assorbito ogni altro profilo di censura, impongono dunque l'annullamento della sentenza impugnata ed il rinvio della causa ad altro giudice equiordinato, indicato in dispositivo, il quale si atterrà ai principi di diritto sopra enunciati.
Allo stesso giudice appare opportuno demandare altresì la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.
P. T. M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, al Tribunale di Forlì.
Così deciso in Roma, il 18 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 24 aprile 1999