Cass. civ., sez. I, sentenza 26/06/1999, n. 6637
CASS
Sentenza 26 giugno 1999

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La domanda di risarcimento proposta, ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ., per responsabilità processuale aggravata è devoluta alla cognizione esclusiva del giudice chiamato a conoscere della causa in cui si sarebbe, in ipotesi, consumata la condotta illecita della parte, così che, in caso di domanda risarcitoria avanzata in relazione ad una dichiarazione di fallimento poi revocata, la relativa competenza (funzionale) spetta al giudice dell'opposizione al fallimento, a nulla rilevando la circostanza che la responsabilità del creditore istante sia riferibile ad una fase processuale (quella della proposizione del ricorso di fallimento) precedente e diversa rispetto a quella in cui la domanda risulti materialmente introdotta (la fase, cioè, relativa al giudizio di opposizione alla dichiarazione di fallimento), posto che l'ingiustizia del danno può assumere concreto rilievo soltanto in sede di giudizio di opposizione, all'esito del negativo riscontro dei presupposti per la dichiarazione di fallimento.

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 21, terzo comma della legge fallimentare, e 96, primo comma cod. proc. civ., il creditore istante è responsabile dei danni cagionati con dolo o colpa grave al fallito non soltanto se, in seguito ad opposizione, la sentenza dichiarativa di fallimento sia stata revocata per mancanza dei presupposti di diritto sostanziale, ma anche quando la sentenza stessa sia stata dichiarata nulla per inosservanza di norme processuali, ed il vizio di forma dirimente la statuizione di fallimento (nella specie, asserita nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa) sia causalmente imputabile a dolo o colpa grave del creditore istante.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 26/06/1999, n. 6637
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6637
    Data del deposito : 26 giugno 1999

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