Sentenza 13 maggio 2004
Massime • 1
Ricorre l'attenuante del ravvedimento operoso prevista dall'art. 62 n. 6 cod. pen. nell'ipotesi in cui l'imputato consegni, senza pressione o costrizione, la sostanza stupefacente, illecitamente detenuta, agli ufficiali di polizia giudiziaria prima che questi inizino la perquisizione presso la sua abitazione, in quanto tale consegna elide le conseguenze del reato, consentendo il recupero della sostanza vietata ed evitando una sua possibile diffusione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/05/2004, n. 33422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33422 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LEONASI Raffaele Presidente del 13/05/2004
Dott. MANNINO Saverio Felice Consigliere SENTENZA
Dott. MARTELLA Ilario Salvatore Consigliere N. 812
Dott. COLLA Giorgio Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. DI CASOLA Carlo Consigliere N. 4927/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN PP, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza, in data 20 ottobre 2003, della Corte di appello di Bari. Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in Pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARTELLA Ilario S.;
udito il P.M., in persona del S.P.G. Dott. FAVALLI Mario, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1. La Corte di Appello di Bari, con sentenza in data 20 ottobre 2003 confermava la decisione 19.11.2002 del G.U.P. del Tribunale di Foggia che aveva dichiarato AN PP colpevole del reato di cui all'art. 73 co. 1 D.P.R. n. 309/90 (perché, in Foggia, l'8/7/2002, deteneva illecitamente presso la propria abitazione un involucro contenente sostanza stupefacente del tipo cocaina del peso di gr. 13,600 - da cui potevano ricavarsi 37 dosi medie giornaliere - e dieci ovuli di cellophane contenenti la medesima sostanza e del peso di gr. 11,500 da cui potevano ricavarsi 25 dosi medie giornaliere, unitamente a materiale usato per il confezionamento di detta sostanza. Con la recidiva reit. specif.) e lo aveva condannato - concesse le attenuanti generiche ritenute prevalenti sulla contestata recidiva ed operata la riduzione della pena per la scelta del rito abbreviato, alla pena di anni 3 mesi 8 di reclusione ed euro quattordicimila di multa, con ogni ulteriore conseguenza di legge.
2. Con il proposto ricorso, l'imputato, tramite il difensore, denuncia: violazione dell'art. 606 c. 1 lett. b) e lett. e) c.p.p. in relazione all'art. 62 n. 6 c.p. ed all'art. 546 co. 1 lett. e) c.p.p.: inosservanza ed erronea applicazione della norma penale sul ravvedimento operoso ed assoluta mancanza di motivazione sullo stesso punto.
Si deduce che la Corte di appello di Bari non ha accolto la richiesta di concessione della attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p., immotivatamente disconoscendo valore positivo alla fattiva collaborazione del AN, che, sopraggiunto nella propria abitazione, mentre gli agenti operanti si accingevano ad operare la perquisizione e prima che la stessa avesse inizio consegnava loro spontaneamente, prelevandolo da un armadio, un borsello contenente la sostanza stupefacente.
3. Il ricorso merita accoglimento.
L'attenuante invocata - ex art. 62 n. 6 c.p. - è ravvisatale anche in tema di detenzione di sostanze stupefacenti a fine di spaccio, allorché, come nella fattispecie, dopo la commissione del reato, l'imputato si sia adoperato, affinché la sostanza stupefacente non fosse ulteriormente diffusa, consentendone il reperimento, evitando che altri potesse reperirla ed egli stesso potesse disporne, così attivandosi senza pressione o costrizioni, a elidere le conseguenze del reato commesso (cfr.: Cass., Sez. 6^, 3-4-2000, De Lillo). Consegue da quanto sopra l'annullamento della impugnata sentenza per non avere il giudice a quo adeguatamente valutato la ricorrenza dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p., talché gli atti vanno trasmessi ad altra sezione della Corte di appello di Bari per nuovo giudizio sul punto.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla mancata valutazione delle attenuanti di cui all'art. 62 n. 6 c.p. e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Bari per nuovo giudizio. Così deciso in Roma, il 13 maggio 2004.
Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2004