Sentenza 14 aprile 1999
Massime • 1
Poiché la confisca prevista nell'ambito del procedimento di prevenzione nei confronti di persona indiziata di appartenere ad associazione di tipo mafioso non ha ne' il carattere sanzionatorio di natura penale, ne' quello di un provvedimento di prevenzione, bensì quello di un "tertium genus" riconducibile nell'ambito della misura di sicurezza prescritta dall'art. 240, comma secondo,cod. pen., la sua applicabilità non può venir meno -così come non si caduca quella prevista dalla suddetta norma del codice- a seguito della morte della persona assoggettata alla misura personale, come del "reo", ancorché si accerti postumamente che questa è intervenuta prima della adozione del provvedimento ablativo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/04/1999, n. 1790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1790 |
| Data del deposito : | 14 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Brunello Della Penna Presidente del 14.4.1999
1. Dott. Lionello Marini Consigliere SENTENZA
2. " Ernesto Perna La Torre " N. 1790
3. " Michele Besson " REGISTRO GENERALE
4. " NI IC " N. 49307/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da CI NN, nata a [...] l'[...] avverso il provvedimento emesso il 29.9.1998 dalla Corte d'Appello di Palermo, di rigetto della richiesta di revoca del decreto di confisca dei beni del figlio EC PE, emesso il 7.2.1994 da detta Corte Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Lionello Marini Letta la richiesta 13.2.1999 del Procuratore Generale che ha concluso per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con istanza depositata il 22-6-1998 CI IO, madre di EC PE, già sottoposto con decreto definitivo 2-12-1976 alla misura personale di prevenzione della sorveglianza speciale in quanto sospettato di appartenere ad una associazione mafiosa e colpito, con decreto 7-2-1994 (divenuto definitivo a seguito di sentenza 29-3-1996 della corte di Cassazione) dalla misura patrimoniale del sequestro di beni immobili (anche intestati alla CI), faceva istanza di revoca al Tribunale di Palermo della misura di prevenzione patrimoniale producendo sentenza 2-5-1997 del Tribunale civile, dichiarativa della morte presunta del EC fatta risalire alla data del 21-9-1985. Con ordinanza in data 29-9-1998 il Tribunale di Palermo rigettava l'istanza, motivando la propria decisione come segue. Il provvedimento applicativo al EC della sorveglianza speciale di p.s. 2-12-1976 era divenuto irrevocabile in epoca antecedente la data della morte presunta di costui 21-9-1985 ed alla data in cui era stata avanzata, nei confronti del medesimo, la proposta di sottoposizione alla misura reale (9-1-1988).
Il problema che si poneva nella specie era quello della eventuale caducazione della misura patrimoniale per decesso della persona socialmente pericolosa intervenuto prima della confisca ovvero prima che questa fosse divenuta esecutiva in seguito a provvedimento definitivo.
La correlazione della confisca, in subiecta materia, ad una precisa connotazione di obiettiva illiceità della res da considerarsi, pertanto, pericolosa in sè comporta, alla luce di recente giurisprudenza poi ribadita dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (3-7-1996, Simonelli), la legittimità dell'ablazione anche nei casi in cui la misura personale, alla quale la confisca accede, fosse cessata in conseguenza della morte del proposto, in un'ottica di eliminazione dell'utile economico proveniente dall'attività criminosa, finalità che la restituzione a familiari o prestanome della persona affiliata ad associazioni criminose renderebbe non conseguibile.
Alla luce di tali principi, e rilevato che nella specie il EC era già sottoposto precedentemente a misura di prevenzione personale con provvedimento passato in cosa giudicata già in epoca antecedente l'inoltro della ulteriore proposta di sottoposizione alla misura patrimoniale, il Tribunale riteneva che questa, una volta disposta, non fosse venuta meno in ragione dell'avvenuto decesso della persona la cui pericolosità sociale era stata definitivamente accertata. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore della CI, deducendo i vizi ex art. 606, lettere B) ed E) in relazione agli artt. 125 c.p.p. e 2 ter, commi 1 e 3 L.31-5-1965, n.575.
Secondo il ricorrente la misura patrimoniale non era applicabile in quanto il EC era da tempo deceduto, già prima della relativa proposta.
Instaurato dal legislatore del 1965, con l'introduzione dell'art. 2 ter commi 1 e 3 un rapporto di pregiudizialità tra l'applicazione delle misure di prevenzione personali e quelle patrimoniali, laddove è stabilito che la confisca presuppone la irrogazione della misura personale alla quale può seguire, od essere contestuale, ma non mai essere antecedente, non poteva essere utilizzato il remoto provvedimento irrogativo della misura personale costituito dal decreto della Corte d'Appello di Palermo del 1-12-1976, antecedente la data della morte presunta del EC, difettando al riguardo, con riferimento al tempo in cui fu disposta la confisca di un fabbricato del EC e di due terreni intestati alla CI (decreto del 7-2-1994, oggetto di ricorso per cassazione rigettato dalla Suprema Corte con sentenza del 29-3-1996) il necessario requisito della permanente ed attuale pericolosità per la sicurezza pubblica del soggetto, nella specie non solo non provata, com'era necessario atteso il tempo decorso dalla irrogazione della misura di prevenzione, ma esclusa in radice dall'avvenuta dichiarazione di morte presunta in epoca antecedente la richiesta di applicazione della misura patrimoniale. Il ricorso non è fondato, dovendo la gravata sentenza del Tribunale di Palermo essere ritenuta immune dai dedotti vizi di motivazione e di violazione di legge, e condivisa per le ragioni che seguono. Dall'esame della sentenza 29-3-1996 della Suprema Corte, reiettiva del ricorso presentato avverso il decreto dispositivo della confisca degli immobili emerge che questi furono acquistati in epoche prossime (precisamente, il 24-11-1997 il fabbricato residenziale intestato al EC ed il 3-4-1981 i due appezzamenti di terreno intestati alla CI) la emissione del decreto 2-12-1976 della Corte d'Appello di Palermo, applicativo della misura della sorveglianza speciale al EC PE, ed antecedenti la data del 21-9-1985 alla quale risale l'ultima notizia di esistenza in vita del EC e nella quale viene, quindi, collocata la morte presunta di costui. Emerge altresì dalla suddetta sentenza una accertata netta sproporzione tra le disponibilità economiche di costoro ed il valore assolutamente notevole degli immobili, sicché la connessione tra l'appartenenza del EC al sodalizio mafioso e la disponibilità dei beni de quibus presunta dalla legge in assenza della (mai data) prova, incombente sugli interessati, della legittima provenienza dei beni stessi è stata definitivamente accertata con sentenza passata in giudicato.
Già sottoposto il EC alla misura personale di prevenzione divenuta definitiva e mai eseguita, va osservato che il decreto applicativo di tale misura personale non può considerarsi, rispetto a quello con il quale è stata disposta la misura reale, remoto e non più utilizzabile - come vorrebbe la ricorrente CI - atteso che l'accento va posto, in relazione al provvedimento ablativo, non già sul soggetto, ma sui beni in questione, pervenuti nella disponibilità del EC in epoche di poco seguenti alla irrogazione della misura personale e la cui connotazione di obiettiva illiceità (dovendo essi ritenersi, in difetto di prova contraria, frutto di attività illecite tenute in un contesto di appartenenza ad un'associazione mafiosa o costituenti il reimpiego di quanto con esse guadagnato: art. 2 ter, comma 2 L. 575/1965) non viene meno per effetto del decesso del soggetto colpito dall'antecedente misura di prevenzione personale.
Il provvedimento di confisca, quindi, è stato emesso su beni da ritenersi di provenienza delittuosa e pertanto da considerarsi "pericolosi" ex se , e poiché la particolare confisca - de qua non ha ne' carattere sanzionatorio ne' quello di un provvedimento di prevenzione, bensì quello di un tertium genus riconducibile nell'ambito della misura di sicurezza ex 240 comma 2 c.p. (Cass. Sezioni unite 3-7-1996, Simonelli), la sua applicabilità non può venire meno - così come non si caduca quella prevista dalla suddetta norma del codice - in conseguenza della morte della persona assoggettata alla misura personale, così come del "reo", ancorché si accerti postumamente che questa è avvenuta prima dell'adozione del provvedimento ablativo.
Trattasi, invero, in ambo i casi di misure reali obbligatoriamente adottabili, in presenza dei rispettivi presupposti, su cose che sono da considerarsi intrinsecamente criminose, tale qualificazione valendo anche per quei beni che sono risultati nella disponibilità di un soggetto del quale è stata affermata la pericolosità qualificata per la sua appartenenza ad una associazione di tipo mafioso e dei quali non sia stata dimostrata la legittima provenienza.
E poiché oggetto della richiesta della CI è stata la revoca, ai sensi dell'art. 7 L. 27-12-1956 n.1423, del provvedimento ablativo emesso dal Tribunale di Palermo con decreto in data 7-2-1994 (provvedimento a carattere giurisdizionale avente pacificamente, ad onta della sua denominazione, natura di sentenza e passato in giudicato a seguito del rigetto, con sentenza 29-3-1996 della Corte di Cassazione dei ricorsi presentati per la stessa CI e per il EC), per l'accoglimento di tale richiesta sarebbe stata necessaria la prova, richiesta dalla norma in questione, della cessazione o del mutamento non già della causa che aveva determinato l'applicazione della misura personale, ma di quella che aveva determinato la misura reale (che nella previa irrogazione della prima ha un suo indefettibile presupposto, ma trova la sua causa tipica nella non giustificazione della legittima provenienza dei beni di valore non proporzionato ai redditi che sono risultati nella disponibilità del soggetto già sottoposto alla misura personale), prova insussistente dal momento che la connotazione di intrinseca illiceità dei beni medesimi non può dirsi, attesa la ratio cui l'istituto è informato - che è quella di eliminare comunque l'utile economico proveniente dall'espletata specifica attività criminosa - ne' cessata ne' mutata per effetto dell'avvenuto decesso della persona sottoposta alla misura di prevenzione personale.
La sentenza gravata, con la motivazione che è stata riassunta nella parte narrativa della presente decisione, si è attenuta ai principi di diritto sin qui enunciati rendendo conto dell'iter logico - giuridico seguito e non ha certamente fatto erronea applicazione del disposto degli art. 2 ter comma 1 (in tema di ulteriori indagini espletabili dal Tribunale nel corso del procedimento di prevenzione) e comma 3 (a tenore del quale il provvedimento di confisca dei beni sequestrati dei quali non sia stata dimostrata la legittima provenienza può essere emesso anche successivamente all'applicazione della misura di prevenzione).
La censura della parte ricorrente, secondo cui il Tribunale non avrebbe tenuto conto del fatto che il legislatore del 1965 ha sancito che la confisca non può precedere la irrogazione della misura personale non è fondata perché, come già detto, la misura della sorveglianza speciale nei confronti del EC era stata già da tempo applicata, e del resto, poiché risulta che nel 1988 erano state richieste a carico dello stesso soggetto sia (nuovamente) la medesima misura nei confronti del EC sia quella reale, e la prima, diversamente dalla seconda, non era stata disposta (proprio perché il EC era stato già sottoposto alla sorveglianza speciale con provvedimento sul quale erasi formato il giudicato), ogni eccezione relativa alla non adottabilità della misura reale in difetto di irrogazione di quella personale nel medesimo procedimento trovava la sua sede naturale ed esclusiva nel giudizio innanzi alla Corte di Cassazione, conclusosi, come si è detto, con il rigetto dei ricorsi avverso il provvedimento ablativo, e non poteva essere più sollevata davanti al Tribunale di Palermo in sede di richiesta di revoca della misura reale, nella quale rilevano unicamente la Cessazione od il mutamento della causa che ha determinato la misura, ma non è (più) deducibile la illegittima applicazione della stessa. Per le ragioni sin qui esposte il ricorso deve essere rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 14 aprile 1999. Depositato in Cancelleria il 8 luglio 1999