Sentenza 12 aprile 2001
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- 1. Condominio, deliberazione, rideliberazione, materia del contendereAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 1 aprile 2010
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 12/04/2001, n. 5470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5470 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2001 |
Testo completo
IN NOME DEL PO5470/0 1 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREM DICASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE isaluzince prelivious Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: re di vendita - PONTORIERI Presidente Dott. Franco R.G.N. 2641/99 Cron. 11842 Dott. Alfredo MENSITIERI Consigliere - Rep. 1379 Dott. Giandonato NAPOLETANO - Rel. Consigliere Dott. Umberto GOLDONI Consigliere Ud. 25/01/01 Dott. Sergio DEL CORE Consigliere C AZIONE ha pronunciato la seguente 100 SE NTENZA Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 OR sul ricorso proposto da: 3000 por din e #12APC CRESPI MASSIMO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA F IERE BOEZIO 6, presso lo studio dell'avvocato PAPARAZZO LIRE 3000 ETTORE, difeso dall'avvocato DAVERIO GIORDANO, giusta CANCELLERIA delega in atti;
ricorrente 06509377
contro
EL RI, PR IR elettivamente domiciliati in ROMA VIA MONTE SANTO 25, presso lo ит studio dell'avvocato SIBILIO GIACOMO, difesi в и dall'avvocato SCARVACI ANTONINO, giusta delega in ж 2001 atti;
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- controricorrenti -
-1- avverso la sentenza n. 501/98 della Corte d'Appello di TORINO, depositata il 04/05/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/01/01 dal Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO;
l'Avvocato Francesco SCAGLIONE, per delegaudito dell'avv. Scarvaci, depositata in udienza, difensore resistenti che ha chiesto il rigetto delI dei ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per il rigetto del ricorso. т у ры -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO I coniugi ER LÈ ed RA RZ, con atto di citazione notificato 1'11 febbraio 1977, convennero innanzi al Tribunale di Verbania il geom. Massimo PI, chiedendo che, ai sensi civ., in luogo del contratto dell'art. 2932 cod. definitivo di compravendita, cui le parti si erano obbligate con scrittura privata del 28 ottobre 1971 e che non si era concluso per inadempimento del convenuto, promittente venditore, fosse disposto il trasferimento a loro favore della proprietà di un appezzamento di terreno posto in località Larcegna di Miasimo. Esposero gli attori che, del presso di £. 15.000.000 convenuto per la compravendita, essi avevano versato £.
1.500.000 a titolo di caparra all'atto della sottoscrizione del preliminare, £.
1.500.000 ancora erano state versate successivamente, £.
5.000.000 dovevano essere т versate entro la data del 31 gennaio 1976, fissata и per la stipula del contratto definitivo, ed il ив residuo doveva essere pagata mediante ventiquattro ч pagherò cambiari, dell'importo, ciascuno, di ₤. 335.500, con scadenza mensile, a partire dal 1° dicembre 1975. Essi, pertanto, dichiararono di 3 offrire al convenuto il residuo prezzo dovuto "mediante deposito in cancelleria di libretto di deposito a risparmio al portatore per la cifra di £.
5.000.000 e n. 24 cambiali di £. 335.500". Ma in calce al loro atto di citazione inserirono un elenco dei documenti prodotti, non comprendente alcun libretto al portatore. Il PI si oppose alla domanda, sostenendo di avere rifiutato il suo consenso alla conclusione del contratto perché i promissari acquirenti avevano versato solo un acconto di £.
3.000.000 sul prezzo pattuito e non si erano mostrati pronti a pagare l'acconto ulteriore di £.
5.000.000. Chiese, pertanto, in via riconvenzionale, che il contratto preliminare fosse dichiarato risolto per inadempimento degli attori. L'adito tribunale, rigettata la domanda riconvenzionale, accolse quella di esecuzione specifica del preliminare proposta dagli attori e т la sua decisione, impugnata dal PI, trovò и conferma nella sentenza resa in data 16 aprile 1983 ив dalla Corte d'Appello di Torino. ч Il PI propose ricorso per cassazione e questa Suprema Corte, con sentenza n. 4799 del 30 luglio 1988, in accoglimento del ricorso, annullò la sentenza impugnata, rinviando la causa ad altra sezione della Corte d'Appello di Torino, affinché giudicasse considerando che l'emissione di assegno post-datato è reato e che, conseguentemente, non poteva addebitarsi al PI di essersi rifiutato di riceversi l'assegno post-datato di due giorni, col quale, nel corso dell'incontro tra le parti innanzi al notaio designato per la stipula, i promissari acquirenti intendevano versare l'ulteriore acconto di £.
5.000.000. Riassunta la causa, la Corte d'Appello di Torino, con sentenza resa in data 22 giugno 1990, in accoglimento dell'appello proposto dal PI, accolse la domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto preliminare avanzata dallo stesso PI e, quindi, respinse la domanda dei coniugi LÈ RZ, che condannò al risarcimento dei danni, liquidati nella già versata somma di £. 3.000.000. т La sentenza fu impugnata con ricorso per и cassazione del BE e dalla RZ e questa щ Suprema Corte, in accoglimento del secondo motivo, Ү con sentenza n. 1507 del 16 febbraio 1994, cassò la decisione impugnata, rinviando per il giudizio ad altra sezione della stessa Corte d'Appello. 5 Osservò il giudice di legittimità che la Corte d'Appello aveva fatto automaticamente discendere l'accoglimento della domanda di risoluzione per inadempimento proposta dal PI dall'accertamento del mancato pagamento dell'ulteriore acconto di £. 'senza accorgersi che, in mancanza di un5.000.000, "1 termine essenziale, sarebbe stato anche necessario stabilire in concreto che quell'inadempimento, opportunamente valutato anche in relazione al successivo comportamento dei coniugi BE-RZ (che, secondo quanto risulterebbe dalla sentenza impugnata, avrebbero sollecitato al PI un nuovo appuntamento dinanzi al notaio subito dopo il primo fallito incontro) fosse di non scarsa importanza per il creditore, promittente venditore". Il giudice del rinvio, adito in riassunzione dai coniugi BE-RZ, con sentenza resa in data 4 maggio 1998, dopo aver dato atto che il contratto preliminare era stato concluso dal PI ит nella qualità di mandatario speciale di RI ON e SO SO, proprietarie dell'immobile щ и promesso in vendita e che l'immobile risultava М essere stato venduto a terzi con atto pubblico trascritto in data anteriore alla proposizione della domanda da parte dei coniugi LÈ-RZ, 6 in accoglimento della domanda subordinata di risarcimento avanzata dai predetti, ha dichiarato risolto per grave inadempimento del PI il preliminare di vendita, condannando costui a risarcire, in separato giudizio, ai coniugi BE- RZ i danni, tenuto conto anche della somma di £.
3.000.000 pagata complessivamente al PI a titolo di acconto e di caparra. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il PI, affidandosi ad un unico motivo. Il BE la RZ resistono con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo formulato il ricorrente censura l'impugnata sentenza per violazione degli artt. 88, 116, co. 1°, e 168 cod. proc. civ. nonché per erronea ed insufficiente motivazione circa un punto della controversia da lui prospettato, adducendo che, contrariamente a quanto ritenuto dal ит giudice del rinvio, la mancata produzione, da parte в и dei promissari acquirenti, del libretto di deposito ч portante la somma di £. 5.000.000, dovuta come ulteriore acconto sul prezzo, andava valutata alla luce dei principi generali di correttezza e buona 7 fede. Sostiene il ricorrente che, alla luce di tali principi, si sarebbe potuto ritenere che l'inadempimento dei coniugi LÈ-RZ si era ulteriormente aggravato dopo il preteso pagamento con assegno post-datato. Invece, il giudice del rinvio, facendo menzione di un precedente giurisprudenziale che non confortava la sua opinione, ha ritenuto che la mancata produzione del libretto non costituisse indizio di incapacità dei promissari acquirenti a pagare il residuo prezzo. Il motivo è, in parte, inammissibile ed, in parte, privo di fondamento. La censura relativa alla inadeguata valutazione della mancata realizzazione della condizione dell'azione di cui all'art. 2932, cpv., cod. civ., costituita dall'offerta del prezzo residuo, è inammissibile, perché sul punto risulta essersi formato il giudicato interno. Per vero, avendo il tribunale di Verbania т е accolto la domanda principale di esecuzione щ specifica dell'obbligo a contrarre, il PI, che и propose appello avverso quella decisione, se avesse ч ritenuto, contrariamente a quanto presupposto dal la condizione richiestaprimo giudice, che 8 dall'art. 2932, cpv., cod. civ. non si era realizzata, avrebbe dovuto formulare una specifica censura sul punto. Invece, come risulta dall'esame dell'atto di appello, i motivi di gravame da lui formulati si occuparono solo della natura, da lui ritenuta essenziale, del termine fissato per la stipula del definitivo e dell'inidoneità del contratto acconto di £.
5.000.000dell'ulteriore pagamento con assegno post-datato alla luce delle norme di cui agli artt. 1197 e 1277 cod. civ. Pertanto, essendosi formato il giudicato interno, ogni censura sul punto è preclusa in questa sede. Quanto, poi, alla valutazione del mancato deposito del libretto come indice della gravità dell'inadempimento dei promissari acquirenti, si Osserva che, contrariamente a quanto mostra di ritenere il ricorrente, il giudice del rinvio ha correttamente valutata la circostanza al fine т и suddetto, avendo esclusa in radice la possibilità в и di utilizzare il mancato deposito del libretto come ч indice di inadempimento. Tale valutazione, invero, si fonda su due considerazioni - quella della sufficienza ed idoneità di una seria manifestazione della volontà di offrire il prezzo e quella, in realtà assorbente, della non necessarietà dell'offerta quando, come nel caso in esame, la somma dovuta 60000 debba essere versata all'atto della stipula del 310000 definitivo che fanno puntuale applicazione di - consolidati insegnamenti giurisprudenziali in tema di esecuzione specifica dell'obbligo a contrarre. Il ricorso va, pertanto, respinto ei secondo l'ordinario criterio, il ricorrente va condannato a rimborsare ai controricorrenti le spese del presente giudizio, che si liquidano come da dispositivo. p.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare ai controricorrenti le spese del presente giudizio, che liquida in complessive £. 6.173.000, di cui £.
6.000.000 per onorari. Così deciso in Roma, addì 25 gennaio 2001, nella camera di consiglio della 2a Sezione Civile. He Corrigliere extensore читай IL CANCELLIERE C1 12 APR. 2001 Valeria Neri 10