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1 gennaio 2007
1 gennaio 2007
Art. 15. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2007 e si applica ai sinistri verificatisi a partire dal 1° febbraio 2007.
2. Per i sinistri che coinvolgono ciclomotori, il presente regolamento si applica a condizione che i ciclomotori stessi siano muniti di targa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2006, n. 153 .
Nota all' art. 15:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2006, n. 153 , recante «Modifiche agli articoli 248, 249, 250, 251, 252 nonche' agli allegati al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada ), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 15 aprile 2006.
2. Per i sinistri che coinvolgono ciclomotori, il presente regolamento si applica a condizione che i ciclomotori stessi siano muniti di targa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2006, n. 153 .
Nota all' art. 15:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2006, n. 153 , recante «Modifiche agli articoli 248, 249, 250, 251, 252 nonche' agli allegati al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada ), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 15 aprile 2006.
Commentari • 3
- 1. Cassazione civile n. 10665/2009https://www.brocardi.it/ · 1
(massima n. 1) L'art. 153 del D.L.vo 7 settembre 2005, n. 209, che, nell'ambito della nuova disciplina dettata dal codice delle assicurazioni private, riconosce ai danneggiati residenti in Italia che abbiano subito un danno derivante da sinistro stradale verificatosi in uno degli Stati aderenti al sistema della "carta verde", e causato da veicoli ivi abitualmente circolanti ed assicurati, il diritto di richiedere il risarcimento del danno anche al mandatario designato dall'impresa assicuratrice straniera nel territorio della Repubblica, non è applicabile retroattivamente, in mancanza di una norma "ad hoc" che tale retroattività preveda; peraltro, la suddetta disposizione necessita di una …
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Giurisprudenza • 5
- 1. Trib. Milano, sentenza 04/10/2025, n. 7406Provvedimento: N. R.G. 16659/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO Sezione Decima Civile nella persona del Giudice dott. Annamaria Salerno ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16659/2024 promossa da: Parte_1 (C.F. P.IVA_1 ), in persona del legale rappresentante pro tempore, dagli pe NC e EG NT ed elettivamente domiciliata presso il loro studio legale in Milano, via Cesare Battisti, n. 23, come da procura in atti ATTORE contro Controparte_1 C.F. P.IVA_2 ), in persona del legale rappresentante pro tempore, come rappresentata dalla sostituta processuale ex art. 77 c.p.c. [...] Controparte_2 (P.I. P.IVA_3 …Leggi di più...
- responsabilità civile da circolazione stradale·
- prova del danno·
- spese processuali·
- responsabilità aggravata·
- art. 96 c.p.c.·
- risarcimento danni·
- trasmissione atti alla Procura della Repubblica·
- art. 2054 c.c.·
- art. 144 d.lgs. 209/2005·
- constatazione amichevole