CASS
Sentenza 19 giugno 2023
Sentenza 19 giugno 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/06/2023, n. 26310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26310 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da RN FI nato a [...] il [...]; avverso la sentenza della Corte di appello di Milano dell' 11/07/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
letta la requisitoria scritta rassegnata, ai sensi dell'art. 23 d.l. n. 137 del 2020 e succ. nnodd., dal Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale RG MO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni del difensore avv. Riccardo Polidoro che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 26310 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: POSCIA GIORGIO Data Udienza: 06/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano - in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio pronunciata in data 10 marzo 2021 - ha assolto l'appellante FI NF con riferimento all'episodio del 13 aprile 2016 perché il fatto non sussiste e, per l'effetto, ha rideterminato la pena per gli altri fatti oggetto di imputazione in anni uno, mesi tre e giorni venti di reclusione, confermando per il resto la gravata sentenza. 1.1. L'imputazione mossa a carico dell'NF era relativa al reato di cui all'art.75, comma secondo, d.lgs. 159/2011, per avere contravvenuto alle prescrizioni inerenti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con l'obbligo di soggiorno cui egli era sottoposto - giusto decreto n.161/2015 del Tribunale di Milano, con la prescrizione di non allontanarsi dalla propria abitazione dalle ore 21,00 alle ore 07,00 - non essendo stato trovato, nel corso di controlli effettuati dalle forze dell'ordine, nella propria abitazione in orari in cui non gli era consentito uscire. Con l'aggravante della recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale ex art.99, comma secondo, nn.2 e 3, commi terzo e quarto, cod. pen.; commesso in Busto Arsizio in data 7 gennaio 2016, 21 aprile 2016, 20 aprile 2016, 13 aprile 2016, 22 marzo 2017 (rispetto a tale fatto il Tribunale aveva ritenuto il vincolo della continuazione con il reato di cui alla sentenza n.484/2020 del medesimo Tribunale) e 2 maggio 2017 (per quest'ultimo fatto il Tribunale aveva già assolto l'imputato). 1.2. In particolare, la Corte territoriale - per gli episodi in contestazione diversi da quello del 13 aprile 2016 - ha condiviso il giudizio di penale responsabilità espresso in primo grado ritenendo dimostrata l'assenza dell'imputato dalla propria abitazione in orari non consentiti;
inoltre, ha escluso di potere riconoscere il vincolo della continuazione tra tutti i reati da giudicare e quelli per i quali era già intervenuta condanna sia per l'arco temporale intercorrente tra gli episodi (del 2016 e del 2017) sia per l'assenza di elementi a conferma della unicità del disegno criminoso ab origine. 2. Avverso la predetta sentenza FI NF, per mezzo dell'avv. Fausto Moscatelli, propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo denuncia, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla sua responsabilità per gli episodi del 7 gennaio 2016 e del 20 e 21 aprile 2016; al riguardo osserva che la sua colpevolezza delle violazioni sarebbe stata affermata, 2 sostanzialmente, in via presuntiva e nonostante l'assenza di prova circa l'elemento soggettivo del reato. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il vizio di motivazione rispetto al mancato riconoscimento della continuazione tra tutti i fatti in contestazione e quelli già giudicati, che la Corte di appello non avrebbe fondato su elementi fattuali e concreti, ma unicamente sulla base di un generico richiamo alla personalità dell'imputato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto per le seguenti ragioni. 2. Quanto al primo motivo deve ricordarsi che, in tema di motivi di ricorso per cassazione, il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del devolutum in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (ex multis Cass. Sez. 5, Sentenza n.48050 del 02/07/2019, Rv. 277758). Orbene, le critiche esposte dal ricorrente riguardano profili in fatto, coerentemente scrutinati nel corpo della decisione impugnata e la cui riproposizione è tesa - in tutta evidenza - ad una rivalutazione del peso dimostrativo degli elementi di prova. In tal senso, il ricorso finisce con il proporre argomenti di merito la cui rivalutazione è preclusa in sede di legittimità. E' costante, infatti, l insegnamento di questa Corte per cui il sindacato sulla motivazione del provvedimento impugnato va compiuto attraverso l'analisi dello sviluppo motivazionale espresso nell'atto e della sua interna coerenza logico- giuridica, non essendo possibile compiere in sede di legittimità «nuove» attribuzioni di significato o realizzare una diversa lettura dei medesimi dati dimostrativi e ciò anche nei casi in cui si ritenga preferibile una diversa lettura, maggiormente esplicativa (si veda, ex multis, Sez. VI n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv 252178). Così come va ribadito che l'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e 3 considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento ( Sez. U., n. 24 del 24/11/1999 rv 214794; Sez. U., n. 47289 del 24/09/2003 Rv. 226074). 2.1. Ciò posto, la Corte distrettuale, con motivazione adeguata e non contraddittoria richiamando anche la sentenza di primo grado, ha osservato che -- la prova della sussistenza del reato (in tutti i suoi elementi) nella mancata risposta à al citofono da parte dell'imputato in occasione dei controlli effettuati dalle forze di polizia il giorno 7 gennaio ed il 20 aprile 2016 ed ha , altresì, coerentemente rilevato che ! né nell'immediatezza e neppure del corso del processo, l'imputato aveva mai dichiarato di non avere sentito il citofono in quanto addormentato, di talché ha ritenuto di non potere dare ingresso alle c tesi difensiva secondo cui egli era un abituale assuntore del farmaco Tavor, poiché tale circostanza era rimasta priva di riscontro. Quanto poi all'episodio del 21 aprile 2016 la Corte di appello ha osservato, sempre in modo non manifestamente illogico, che l'imputato - quattro minuti prima dell'orario in cui avrebbe dovuto fare rientro in casa - si trovava all'interno di un appartamento sito a 4 Km. di distanza dalla propria abitazione, di talché egli non poteva avere fatto rientro in casa entro le ore 21.00, considerata detta distanza ed il tempo necessario per percorrerla;
per tale ragione ed in considerazione delle numerose violazioni commesse in precedenza la Corte ha confermato la sussistenza dell'elemento soggettivo anche se il ritardo nel rientro a casa era stato di pochi minuti. 2.2. Ne consegue che la tesi sostenuta dal ricorrente, secondo il quale non sussisterebbe l'elemento soggettivo è stata smentita, come logicamente osservato dalla Corte territoriale, da tutti gli elementi sopra richiamati e quindi con essa si vorrebbe pervenire ad una differente (ed inammissibile in sede di legittimità) valutazione degli elementi di merito. 3. Infondato risulta anche il secondo motivo,considerato che il provvedimento impugnato, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmente osservato che osta al riconoscimento della continuazione, con rilievo decisivo, l'assenza di circostanze da cui desumere che il condannato, sin dalla consumazione del primo reato, avesse programmato - nonostante il periodo intermedio trascorso (anche di un anno) - sia pure nelle linee generali richieste dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., anche quelli successivi( non essendo sufficiente, al riguardo, la circostanza che si tratti di violazione delle prescrizioni della sorveglianza speciale. 4 In tale contesto i reati commessi, come indicato in modo non manifestamente illogico dalla Corte territoriale, sembrano piuttosto riconducibili ad autonome risoluzioni criminose ed espressione di una pervicace volontà criminale non meritevole dell'applicazione di istituti di favore. Le censure del ricorrente, oltre ad essere generiche sollecitano, pertanto, una lettura alternativa del compendio probatorio da sovrapporre a quella coerente del giudice a quo 4. Al rigetto del ricorso segue la condanna nel ricorrente al pagamento delle spese processuali a norma dell'art.616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 6 aprile 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
letta la requisitoria scritta rassegnata, ai sensi dell'art. 23 d.l. n. 137 del 2020 e succ. nnodd., dal Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale RG MO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni del difensore avv. Riccardo Polidoro che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 26310 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: POSCIA GIORGIO Data Udienza: 06/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano - in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio pronunciata in data 10 marzo 2021 - ha assolto l'appellante FI NF con riferimento all'episodio del 13 aprile 2016 perché il fatto non sussiste e, per l'effetto, ha rideterminato la pena per gli altri fatti oggetto di imputazione in anni uno, mesi tre e giorni venti di reclusione, confermando per il resto la gravata sentenza. 1.1. L'imputazione mossa a carico dell'NF era relativa al reato di cui all'art.75, comma secondo, d.lgs. 159/2011, per avere contravvenuto alle prescrizioni inerenti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con l'obbligo di soggiorno cui egli era sottoposto - giusto decreto n.161/2015 del Tribunale di Milano, con la prescrizione di non allontanarsi dalla propria abitazione dalle ore 21,00 alle ore 07,00 - non essendo stato trovato, nel corso di controlli effettuati dalle forze dell'ordine, nella propria abitazione in orari in cui non gli era consentito uscire. Con l'aggravante della recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale ex art.99, comma secondo, nn.2 e 3, commi terzo e quarto, cod. pen.; commesso in Busto Arsizio in data 7 gennaio 2016, 21 aprile 2016, 20 aprile 2016, 13 aprile 2016, 22 marzo 2017 (rispetto a tale fatto il Tribunale aveva ritenuto il vincolo della continuazione con il reato di cui alla sentenza n.484/2020 del medesimo Tribunale) e 2 maggio 2017 (per quest'ultimo fatto il Tribunale aveva già assolto l'imputato). 1.2. In particolare, la Corte territoriale - per gli episodi in contestazione diversi da quello del 13 aprile 2016 - ha condiviso il giudizio di penale responsabilità espresso in primo grado ritenendo dimostrata l'assenza dell'imputato dalla propria abitazione in orari non consentiti;
inoltre, ha escluso di potere riconoscere il vincolo della continuazione tra tutti i reati da giudicare e quelli per i quali era già intervenuta condanna sia per l'arco temporale intercorrente tra gli episodi (del 2016 e del 2017) sia per l'assenza di elementi a conferma della unicità del disegno criminoso ab origine. 2. Avverso la predetta sentenza FI NF, per mezzo dell'avv. Fausto Moscatelli, propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo denuncia, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla sua responsabilità per gli episodi del 7 gennaio 2016 e del 20 e 21 aprile 2016; al riguardo osserva che la sua colpevolezza delle violazioni sarebbe stata affermata, 2 sostanzialmente, in via presuntiva e nonostante l'assenza di prova circa l'elemento soggettivo del reato. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il vizio di motivazione rispetto al mancato riconoscimento della continuazione tra tutti i fatti in contestazione e quelli già giudicati, che la Corte di appello non avrebbe fondato su elementi fattuali e concreti, ma unicamente sulla base di un generico richiamo alla personalità dell'imputato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto per le seguenti ragioni. 2. Quanto al primo motivo deve ricordarsi che, in tema di motivi di ricorso per cassazione, il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del devolutum in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (ex multis Cass. Sez. 5, Sentenza n.48050 del 02/07/2019, Rv. 277758). Orbene, le critiche esposte dal ricorrente riguardano profili in fatto, coerentemente scrutinati nel corpo della decisione impugnata e la cui riproposizione è tesa - in tutta evidenza - ad una rivalutazione del peso dimostrativo degli elementi di prova. In tal senso, il ricorso finisce con il proporre argomenti di merito la cui rivalutazione è preclusa in sede di legittimità. E' costante, infatti, l insegnamento di questa Corte per cui il sindacato sulla motivazione del provvedimento impugnato va compiuto attraverso l'analisi dello sviluppo motivazionale espresso nell'atto e della sua interna coerenza logico- giuridica, non essendo possibile compiere in sede di legittimità «nuove» attribuzioni di significato o realizzare una diversa lettura dei medesimi dati dimostrativi e ciò anche nei casi in cui si ritenga preferibile una diversa lettura, maggiormente esplicativa (si veda, ex multis, Sez. VI n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv 252178). Così come va ribadito che l'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e 3 considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento ( Sez. U., n. 24 del 24/11/1999 rv 214794; Sez. U., n. 47289 del 24/09/2003 Rv. 226074). 2.1. Ciò posto, la Corte distrettuale, con motivazione adeguata e non contraddittoria richiamando anche la sentenza di primo grado, ha osservato che -- la prova della sussistenza del reato (in tutti i suoi elementi) nella mancata risposta à al citofono da parte dell'imputato in occasione dei controlli effettuati dalle forze di polizia il giorno 7 gennaio ed il 20 aprile 2016 ed ha , altresì, coerentemente rilevato che ! né nell'immediatezza e neppure del corso del processo, l'imputato aveva mai dichiarato di non avere sentito il citofono in quanto addormentato, di talché ha ritenuto di non potere dare ingresso alle c tesi difensiva secondo cui egli era un abituale assuntore del farmaco Tavor, poiché tale circostanza era rimasta priva di riscontro. Quanto poi all'episodio del 21 aprile 2016 la Corte di appello ha osservato, sempre in modo non manifestamente illogico, che l'imputato - quattro minuti prima dell'orario in cui avrebbe dovuto fare rientro in casa - si trovava all'interno di un appartamento sito a 4 Km. di distanza dalla propria abitazione, di talché egli non poteva avere fatto rientro in casa entro le ore 21.00, considerata detta distanza ed il tempo necessario per percorrerla;
per tale ragione ed in considerazione delle numerose violazioni commesse in precedenza la Corte ha confermato la sussistenza dell'elemento soggettivo anche se il ritardo nel rientro a casa era stato di pochi minuti. 2.2. Ne consegue che la tesi sostenuta dal ricorrente, secondo il quale non sussisterebbe l'elemento soggettivo è stata smentita, come logicamente osservato dalla Corte territoriale, da tutti gli elementi sopra richiamati e quindi con essa si vorrebbe pervenire ad una differente (ed inammissibile in sede di legittimità) valutazione degli elementi di merito. 3. Infondato risulta anche il secondo motivo,considerato che il provvedimento impugnato, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmente osservato che osta al riconoscimento della continuazione, con rilievo decisivo, l'assenza di circostanze da cui desumere che il condannato, sin dalla consumazione del primo reato, avesse programmato - nonostante il periodo intermedio trascorso (anche di un anno) - sia pure nelle linee generali richieste dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., anche quelli successivi( non essendo sufficiente, al riguardo, la circostanza che si tratti di violazione delle prescrizioni della sorveglianza speciale. 4 In tale contesto i reati commessi, come indicato in modo non manifestamente illogico dalla Corte territoriale, sembrano piuttosto riconducibili ad autonome risoluzioni criminose ed espressione di una pervicace volontà criminale non meritevole dell'applicazione di istituti di favore. Le censure del ricorrente, oltre ad essere generiche sollecitano, pertanto, una lettura alternativa del compendio probatorio da sovrapporre a quella coerente del giudice a quo 4. Al rigetto del ricorso segue la condanna nel ricorrente al pagamento delle spese processuali a norma dell'art.616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 6 aprile 2023.