Sentenza 7 febbraio 2002
Commentario • 1
- 1. Medici, rapporto di lavoro in convenzione: natura privata o pubblica?Cecilia Di Guardo · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
L'art. 48 della Legge 23 Dicembre 1978, n. 833 disciplina il rapporto lavorativo convenzionale dei medici. Tale norma prevede che “ l'uniformità del trattamento economico e normativo del personale sanitario a rapporto convenzionale è garantita sull'intero territorio nazionale da convenzioni, aventi durata triennale, del tutto conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati tra il Governo, le regioni e l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale di ciascuna categoria”. La domanda che oggi ci poniamo è quella relativa alla “qualificazione” della figura dei medici in convenzione, ovverosia se il …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 07/02/2002, n. 1685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1685 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2002 |
Testo completo
01 685 /02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPC O IT ANA) DICA SAZIONE LA CORTE Oggetto Risarcimento danni SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Ugo FAVARA Presidente R.G.N. 18127/99 Dott. Antonio LIMONGELLI Consigliere Dott. Italo PURCARO Rel. Consigliere Cron.4264 Dott. Bruno DURANTE Consigliere Rep. 476 Ud. 13/11/01 FINOCCHIARO Consigliere Dott. Mario ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE VENEZIANO NATALE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE ALBENGA 45, presso lo studio dell'avvocato RITA BRANDI, dal Sig. per diritti 1.55 difeso dall'avvocato FRANCESCO DE GIORGIO, giusta IL CANCELLIERE delega in atti;
- ricorrente contro *L.3000 LLERIA FUMAROLA MARTINO, FUMAROLA GIAMPIERO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA ITALO CARLO FALBO 22, presso lo DG728733 studio dell'avvocato FRANCESCO COLUCCI, difesi dall'avvocato ROCCO GIULIANI, giusta delega in atti;
2001 controricorrenti - - 1936 nonchè
contro
MILANO ASSICURAZIONI SPA;
intimato Corte d'Appello avversO la sentenza n. 275/98 della il 23/10/1998, SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO, emessa depositata il 31/10/98; RG401/1997, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/11/01 dal Consigliere Dott. Italo PURCARO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Il giorno 26 ottobre 1986 NA AN, mentre era alla guida della propria autovettura Fiat 500, ven- ne violentemente e frontalmente investito dall'auto Lancia Fulvia tg. TA 136408 condotta da MP UM rola e di proprietà del padre di quest'ultimo RT UM. In conseguenza dello scontro il AN ri- portò gravissime lesioni, mentre la sua auto rimase pressoché distrutta. Con citazione del 5 giugno 1990 il AN con- venne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Taranto, per ottenere il risarcimento di tutti i danni morali e ma- teriali subiti, RT e MP UM, nonché la società Lloyd Internazionale, che assicurava per la r. 2 C. l'auto investitrice. All'esito della compiuta istruttoria il Tribunale adito, con sentenza del 19 febbraio 1997, riconobbe la responsabilità esclusiva di MP UM nella produzione dell'evento, condannando la società convenu- ta al pagamento in favore dell'attore, a titolo di ri- sarcimento danni, della somma complessiva di £. 130.000.000. Su gravame di NA AN, la Corte d'Appello di Lecce, con sentenza del 31 ottobre 1998, in parzia- le riforma della decisione di primo grado, aumentò ri- spettivamente di £. 23.000.000 e di £. 32.000.00,calco- late all'attualità, 1'ammontare delle somme liquidate dal Tribunale in favore dell'attore, condannando gli appellati al relativo pagamento;
rigettò per il resto l'appello. Ritenne la corte distrettuale, per quanto qui anco- ra interessa, inammissibile, siccome proposta per la prima volta in appello, la domanda di danni per la mi- dall'appellante (e per la nore retribuzione percepita consequenziale riduzione del trattamento di fine rap- porto), durante la lunghissima assenza del medesimo dal posto di lavoro presso l'ITALSIDER di Taranto. Per la cassazione della menzionata sentenza NA AN ha proposto ricorso, sulla base di due moti- 3 vi, cui hanno resistito con controricorso RT e MP UM, mentre l'intimata Milano Assicura zioni s. p. a. (succeduta al Lloyd Internazionale s. p. a.) non ha svolto attività difensiva. I controricorrenti hanno depositato memoria. Motivi della decisione Con il primo motivo, si duole il ricorrente di vio- lazione e falsa applicazione degli artt. 345 e 112 c. p. C. nonché di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia (art.360, 3 e 4 c. p. c.), assumendo che, erroneamente con insufficiente motivazione, la Corte di Appello e aveva ritenuto configurare domanda nuova, come tale inammissibile in grado di appello, la richiesta di esso AN intesa a conseguire il ristoro del danno con- seguente ai minori importi a titolo di retribuzione e di altre indennità percepiti per il proprio rapporto di lavoro subordinato nel periodo 1986 -1994 in conseguen- za delle lesioni subite nel sinistro e dei periodi di assenza dal lavoro. A tale conclusione era pervenuta la Corte distrettuale sul falso presupposto che, mentre solo con l'atto introduttivo del giudizio, era stata richiesta la generica condanna al risarcimento di tutti i danni materiali e morali derivanti dal sinistro, in sede di precisazione di conclusioni non vi era alcun 4 riferimento alle dedotte differenze retributive. Peral- in senso contrario, doveva osservarsi che, in sede tro, di conclusioni, vi era uno specifico rinvio alla doman- da contenuta nell'atto di citazione, con la sola preci- sazione dell'ammontare complessivo richiesto. Inoltre, nella sentenza di primo grado, non impugnata dagli ap- pellati, la domanda relativa ai menzionati danni era stata specificamente esaminata dal giudice di prime cu- re e dallo stesso respinta. Il motivo è infondato Al riguardo, si osserva che la Corte di appello di Lecce ha affermato che dalle risultanze processuali era emerso come nel giudizio di prime cure l'attore, dopo avere formulato con l'atto di citazione, una gene- in se- rica richiesta di danni, aveva, successivamente, de di precisazione delle conclusioni, specificato le singole voci di danno, senza alcuna menzione di quella relativa alla ridotta indennità mensile, formulata per la prima volta in sede di appello e, come tale, ritenu- ta dalla corte distrettuale inammissibile. Tale accertamento di fatto si sottrarrebbe, di per sé, alle censure formulate dal ricorrente con il moti- in esame, ove si consideri che il controllo della VO congruità e della logicità della motivazione del ragio- namento del giudice di merito ai criteri di legge, po- 5 stula la specificazione da parte del ricorrente ove Occorra anche mediante la trascrizione integrale - della risultanza probatoria che egli as- nel ricorso sume decisiva e non valutata о non sufficientemente valutata dal giudice (id est trascrizione delle conclu- sioni prése in prime cure), considerato che solo detta specificazione consente alla Corte di Cassazione, alla quale è precluso l'esame diretto degli atti di causa, di delibare la decisività della risultanza non va- lutata. Nella specie, peraltro, non vi è sostanziale differenza tra le conclusioni di cui in prime cure ri- portate nella sentenza impugnata e quelle di cui al ri- corso, е dal confronto delle stesse emerge con tutta chiarezza che, in effetti, in prime cure non vi fu, da parte dell'odierno ricorrente, la specifica richiesta della voce di danno relativa a ridotta indennità mensi- le per il salario percepito prima dell'incidente e per la conseguente riduzione dell'indennità di fine rappor- to, per cui legittimamente il giudice di appello ha ri- tenuto inammissibile tale domanda, siccome formulata per la prima volta in sede di appello. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta viola- zione e falsa applicazione degli artt.345 e 115 C. p. C. nonché omessa motivazione su un punto decisivo del- la controversia (art. 360 n.3 e 5 c. p. c.), per avere 6 la corte distrettuale disatteso le richieste istrutto- rie articolate da esso istante in sede di appello, ad integrazione di quella documentale, richieste relative alla suindicata domanda di danni, erroneamente dichia- rata inammissibile. Il motivo è inammissibile, in quanto il ricorrente cassazione che denunci l'esistenza di vizi della per sentenza correlati al rifiuto opposto dal giudice di merito di dare ingresso ai mezzi istruttori ritualmen- te prodotti, ha l'onere di indicare specificamente nel ricorso le deduzioni di prova che asserisce disattese, onde consentire in sede di legittimità la verifica sul- la sola base di tale atto di impugnazione e senza ne- cessità di inammissibili indagini integrative della va- lidità e decisività delle disattese deduzioni e senza che all'uopo possa svolgere alcuna funzione sostitutiva il riferimento per relationem ad altri atti о scritti difensivi presentati nei precedenti gradi del giudizio ( principio c.d. «di autosufficienza» del ricorso per cassazione). Nella specie, la censura è, inoltre, del tutto generica, non essendo nemmeno indicate quali fos- sero le richieste istruttorie erroneamente non ammesse dal giudice di appello. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso proposto deve essere respinto, mentre sussisto- 7 no giusti motivi per compensare le spese del giudizio di cassazione tra le parti costituite.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione tra le parti costituite. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- III Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazio- la il 13 novembre 2001. ne, Il Consigliere relatore ed estensoreconsigliere zej Il PUpsidente p Avaza 057 90 145.77 (L CANCELLIERE C1 Gina Gasoli FOSRO/Bug เO EH IT ONVO Agenzia delle Entrate Ufficio di Romaz 12 1100 Iscritto a Art. n. 8