CASS
Sentenza 15 aprile 2026
Sentenza 15 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 15/04/2026, n. 13742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13742 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata nel procedimento a carico di: ZZ RI, nata a [...] il [...] LA NT, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 22/09/2025 emessa dal Tribunale di Torre Annunziata visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Fabio Mostarda;
lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Assunta Cocomello che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con sentenza del 22/09/2025 il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica, ha prosciolto RI ZZ e NT LA dal reato di cui agli artt. 110, 633, 639bis cod. pen. loro ascritto in quanto non punibili per la particolare tenuità del fatto ex art. 131bis cod. pen. Gli imputati sono accusati di avere occupato senza titolo, il 24/01/2022 con condotta perdurante, un alloggio di proprietà dell'ATERP di Napoli. Penale Sent. Sez. 2 Num. 13742 Anno 2026 Presidente: AR AZ Relatore: ST IO Data Udienza: 17/03/2026 2 2. Avverso detta sentenza (non appellabile) ha proposto ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 608 comma 2 cod. proc. pen., il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata. Il ricorso è affidato a due motivi con i quali il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., violazione dell'art. 131bis cod. pen. nonché vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto. Il Pubblico ministero evidenzia che nei fatti, così come ricostruiti dal Giudice di merito, non sussistevano i presupposti della ritenuta causa di non punibilità in quanto era emerso che l'occupazione si era protratta per diversi anni (sicché il fatto non era di minima gravità) e risultava ancora in atto;
circostanza quest'ultima che, anche alla luce della giurisprudenza di legittimità richiamata nel ricorso, escludeva l'applicabilità dell'art. 131bis cod. pen. 3. Il procedimento si è svolto nelle forme del contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen. 4. Il ricorso è fondato nei limiti e per le ragioni di seguito indicati. Questa Corte ha più volte affermato che in tema di reati permanenti, è preclusa l'applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto finché la permanenza non sia cessata, in ragione della perdurante compressione del bene giuridico per effetto della condotta delittuosa (Sez. 3, n. 30383 del 30/03/2016, Mazzoccoli, Rv. 267589 – 01; nello stesso senso Sez. 2, n. 16363 del 13/02/2019, Bevilacqua, Rv. 276096 – 01, che con specifico riferimento al delitto di cui agli artt. 633 e 639-bis cod. pen., il quale ha pacificamente natura permanente, ha escluso l'applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. sino a che continua l'invasione arbitraria dell'immobile al fine di occuparlo o di trarne profitto). Tali principi giurisprudenziali devono essere ribaditi anche a seguito delle modifiche apportate all'art. 131bis cod. pen. dal D. Lgs n. 150 del 2022, il quale, pur ampliando significativamente la portata applicativa della causa di non punibilità, ha tuttavia previsto che la stessa non può trovare applicazione in caso di comportamento abituale, per tale intendendosi ex art. 131bis, comma 4, anche l'ipotesi di condotte plurime, abituali e reiterate. Il novellato comma 1, inoltre, nel prevedere che il giudice deve prendere in considerazione anche la “condotta susseguente al reato” conferma che la causa di punibilità in esame 3 presuppone pur sempre l'esaurimento dell'azione criminosa e non può dunque trovare applicazione in presenza di condotte delittuose in atto. Nel caso di specie, come correttamente evidenziato dal ricorrente, il Giudice di merito ha omesso di considerare che l'occupazione è ancora in atto e/o comunque ha omesso di accertare la cessazione della permanenza e l’effettivo rilascio dell’immobile. Il Tribunale ha quindi applicato la causa di non punibilità in presenza di elementi ostativi alla sua applicazione ovvero senza sincerarsi del venir meno di questi ultimi, così incorrendo nella violazione di legge e nei vizi di motivazione denunciati dal ricorrente. 5. La decisione impugnata va pertanto annullata per un nuovo giudizio con rinvio, giusto il disposto dell'art. 623 lett. d) cod. proc. pen., al Tribunale di Torre Annunziata, in persona di diverso giudice monocratico, che si atterrà nella decisione ai principi di diritto sopra indicati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Torre Annunziata, in diversa persona fisica. Così è deciso, 17/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IO ST AZ AR
udita la relazione svolta dal Consigliere Fabio Mostarda;
lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Assunta Cocomello che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con sentenza del 22/09/2025 il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica, ha prosciolto RI ZZ e NT LA dal reato di cui agli artt. 110, 633, 639bis cod. pen. loro ascritto in quanto non punibili per la particolare tenuità del fatto ex art. 131bis cod. pen. Gli imputati sono accusati di avere occupato senza titolo, il 24/01/2022 con condotta perdurante, un alloggio di proprietà dell'ATERP di Napoli. Penale Sent. Sez. 2 Num. 13742 Anno 2026 Presidente: AR AZ Relatore: ST IO Data Udienza: 17/03/2026 2 2. Avverso detta sentenza (non appellabile) ha proposto ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 608 comma 2 cod. proc. pen., il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata. Il ricorso è affidato a due motivi con i quali il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., violazione dell'art. 131bis cod. pen. nonché vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto. Il Pubblico ministero evidenzia che nei fatti, così come ricostruiti dal Giudice di merito, non sussistevano i presupposti della ritenuta causa di non punibilità in quanto era emerso che l'occupazione si era protratta per diversi anni (sicché il fatto non era di minima gravità) e risultava ancora in atto;
circostanza quest'ultima che, anche alla luce della giurisprudenza di legittimità richiamata nel ricorso, escludeva l'applicabilità dell'art. 131bis cod. pen. 3. Il procedimento si è svolto nelle forme del contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen. 4. Il ricorso è fondato nei limiti e per le ragioni di seguito indicati. Questa Corte ha più volte affermato che in tema di reati permanenti, è preclusa l'applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto finché la permanenza non sia cessata, in ragione della perdurante compressione del bene giuridico per effetto della condotta delittuosa (Sez. 3, n. 30383 del 30/03/2016, Mazzoccoli, Rv. 267589 – 01; nello stesso senso Sez. 2, n. 16363 del 13/02/2019, Bevilacqua, Rv. 276096 – 01, che con specifico riferimento al delitto di cui agli artt. 633 e 639-bis cod. pen., il quale ha pacificamente natura permanente, ha escluso l'applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. sino a che continua l'invasione arbitraria dell'immobile al fine di occuparlo o di trarne profitto). Tali principi giurisprudenziali devono essere ribaditi anche a seguito delle modifiche apportate all'art. 131bis cod. pen. dal D. Lgs n. 150 del 2022, il quale, pur ampliando significativamente la portata applicativa della causa di non punibilità, ha tuttavia previsto che la stessa non può trovare applicazione in caso di comportamento abituale, per tale intendendosi ex art. 131bis, comma 4, anche l'ipotesi di condotte plurime, abituali e reiterate. Il novellato comma 1, inoltre, nel prevedere che il giudice deve prendere in considerazione anche la “condotta susseguente al reato” conferma che la causa di punibilità in esame 3 presuppone pur sempre l'esaurimento dell'azione criminosa e non può dunque trovare applicazione in presenza di condotte delittuose in atto. Nel caso di specie, come correttamente evidenziato dal ricorrente, il Giudice di merito ha omesso di considerare che l'occupazione è ancora in atto e/o comunque ha omesso di accertare la cessazione della permanenza e l’effettivo rilascio dell’immobile. Il Tribunale ha quindi applicato la causa di non punibilità in presenza di elementi ostativi alla sua applicazione ovvero senza sincerarsi del venir meno di questi ultimi, così incorrendo nella violazione di legge e nei vizi di motivazione denunciati dal ricorrente. 5. La decisione impugnata va pertanto annullata per un nuovo giudizio con rinvio, giusto il disposto dell'art. 623 lett. d) cod. proc. pen., al Tribunale di Torre Annunziata, in persona di diverso giudice monocratico, che si atterrà nella decisione ai principi di diritto sopra indicati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Torre Annunziata, in diversa persona fisica. Così è deciso, 17/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IO ST AZ AR