Art. 2. (Ammissione). 1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 62)) .
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 62)) .
3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 62)) .
4. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 62)) .
5. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 62)) .
6. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 62)) .
7. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 62)) .
8. Possono sostenere, nella sessione dello stesso anno, con abbreviazione di un anno per merito, il corrispondente esame di qualifica o di licenza di maestro d'arte, rispettivamente gli alunni degli istituti professionali e degli istituti d'arte che, nello scrutinio finale per la promozione alla classe terza, abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna disciplina, abbiano riportato una valutazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina al termine del primo anno e non siano incorsi in ripetenze, ferme restando le specifiche disposizioni concernenti la valutazione dell'insegnamento dell'educazione fisica.
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 62)) .
3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 62)) .
4. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 62)) .
5. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 62)) .
6. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 62)) .
7. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 62)) .
8. Possono sostenere, nella sessione dello stesso anno, con abbreviazione di un anno per merito, il corrispondente esame di qualifica o di licenza di maestro d'arte, rispettivamente gli alunni degli istituti professionali e degli istituti d'arte che, nello scrutinio finale per la promozione alla classe terza, abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna disciplina, abbiano riportato una valutazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina al termine del primo anno e non siano incorsi in ripetenze, ferme restando le specifiche disposizioni concernenti la valutazione dell'insegnamento dell'educazione fisica.