CASS
Sentenza 20 gennaio 2023
Sentenza 20 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/01/2023, n. 2310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2310 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DE IS CA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 22/03/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI;
lette le conclusioni del PG in persona del Sostituto Procuratore PASQUALE SERRAO D'QU che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso Penale Sent. Sez. 4 Num. 2310 Anno 2023 Presidente: MONTAGNI ANDREA Relatore: RICCI ANNA LUISA ANGELA Data Udienza: 16/12/2022 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La Corte d'Appello di Bologna in data 22 marzo 2022 ha confermato la sentenza del Tribunale di Ravenna di condanna di AR De TI in ordine al delitto cui agli artt. 624 e 625 nn. 2 , 3 e 7 cod. pen. ed in ordine al reato di cui all'art. 4 legge 110/1975 commessi in Ravenna il 26 maggio 2021. 2. L'imputato ha proposto ricorso, a mezzo di difensore„ formulando due motivi. 2.1. Con il primo motivo ha dedotto il vizio della sentenza (testualmente definito come "illogicità della sentenza") in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen.. Il difensore lamenta che il bene di cui era contestato l'impossessarnento, ovvero un borsone contenente indumenti, non poteva essere considerato esposto né per necessità, né per consuetudine alla pubblica fede. 2.2. Con il secondo motivo ha dedotto la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. Il difensore lamenta che la motivazione della Corte di appello, riferiva alla condotta nel suo complesso, sarebbe illogica. 3. Il procuratore generale nella persona del sostituto Pasquale Serrao D'IN ha presentato conclusioni scritte con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. 4.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto tardivo. 5.La sentenza è stata pronunciata in data 22 marzo 2022 e depositata in data 20 maggio 2022, entro il termine di 60 giorni fissato in dispositivo ex art. 544, comma 3, cod. proc. pen.. Il ricorso è stato depositato presso la cancelleria del giudice a quo solo in data 13 luglio 2022 cioè oltre il termine di quarantacinque giorni di cui all'art. 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. per impugnare la sentenza in esame. Pertanto, in mancanza di impugnazione tempestiva, la sentenza è divenuta definitiva. 6. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente ala pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende Deciso il 16 dicembre 2022
udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI;
lette le conclusioni del PG in persona del Sostituto Procuratore PASQUALE SERRAO D'QU che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso Penale Sent. Sez. 4 Num. 2310 Anno 2023 Presidente: MONTAGNI ANDREA Relatore: RICCI ANNA LUISA ANGELA Data Udienza: 16/12/2022 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La Corte d'Appello di Bologna in data 22 marzo 2022 ha confermato la sentenza del Tribunale di Ravenna di condanna di AR De TI in ordine al delitto cui agli artt. 624 e 625 nn. 2 , 3 e 7 cod. pen. ed in ordine al reato di cui all'art. 4 legge 110/1975 commessi in Ravenna il 26 maggio 2021. 2. L'imputato ha proposto ricorso, a mezzo di difensore„ formulando due motivi. 2.1. Con il primo motivo ha dedotto il vizio della sentenza (testualmente definito come "illogicità della sentenza") in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen.. Il difensore lamenta che il bene di cui era contestato l'impossessarnento, ovvero un borsone contenente indumenti, non poteva essere considerato esposto né per necessità, né per consuetudine alla pubblica fede. 2.2. Con il secondo motivo ha dedotto la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. Il difensore lamenta che la motivazione della Corte di appello, riferiva alla condotta nel suo complesso, sarebbe illogica. 3. Il procuratore generale nella persona del sostituto Pasquale Serrao D'IN ha presentato conclusioni scritte con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. 4.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto tardivo. 5.La sentenza è stata pronunciata in data 22 marzo 2022 e depositata in data 20 maggio 2022, entro il termine di 60 giorni fissato in dispositivo ex art. 544, comma 3, cod. proc. pen.. Il ricorso è stato depositato presso la cancelleria del giudice a quo solo in data 13 luglio 2022 cioè oltre il termine di quarantacinque giorni di cui all'art. 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. per impugnare la sentenza in esame. Pertanto, in mancanza di impugnazione tempestiva, la sentenza è divenuta definitiva. 6. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente ala pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende Deciso il 16 dicembre 2022