Sentenza 18 ottobre 2007
Massime • 1
Nell'ipotesi di restituzione nel termine concessa ai sensi dell'art. 175, comma secondo, cod. proc. pen., non si tiene conto, ai fini prescrizionali, del tempo intercorso tra la notificazione della sentenza contumaciale e la notificazione alla parte dell'avviso di deposito dell'ordinanza che concede la restituzione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 18/10/2007, n. 5981 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5981 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. RIZZO Aldo Sebastiano - Presidente - del 18/10/2007
Dott. CARMENINI Secondo Libero - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - N. 1004
Dott. FIANDANESE Franco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMBROSIO Annamaria - Consigliere - N. 008292/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) AR NO MA N. IL 04/02/1971;
avverso SENTENZA del 24/10/2006 CORTE APPELLO di SASSARI;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARMENINI SECONDO LIBERO;
udite le conclusioni del P.G., Cons. Dott. BAGLIONE Tindari, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
Considerato che l'unico motivo di ricorso - essere il reato estinto per prescrizione - è manifestamente infondato;
considerato, invero, che - come ha esattamente osservato la Corte di merito - nel caso di specie si versa in ipotesi di restituzione nel termine concessa ai sensi dell'art. 175 c.p.p., comma 2, e pertanto non si deve tenere conto, ai fini prescrizionali, del tempo intercorso tra la notificazione della sentenza contumaciale e la notificazione alla parte dell'avviso di deposito dell'ordinanza che concede la restituzione (v. art. 175 c.p.p., comma 8);
considerato che pertanto nel caso di specie al tempo ordinario di prescrizione (cinque anni, ex art. 157 c.p., comma 1, n. 4, prolungato fino a sette anni e mezzo ex art. 160 c.p., u.c., nella dizione all'epoca vigente) occorre aggiungere l'ampio spazio temporale (7 anni, 3 mesi e 18 giorni corrente fra la data di notificazione dell'estratto contumaciale della sentenza - 23 febbraio 1999 - e la data di notificazione dell'ordinanza di riammissione in termini per proporre impugnazione - 13 giugno 2006);
considerato che, in concreto, secondo i corretti calcoli effettuati dal giudice di merito, il reato si sarebbe prescritto soltanto il 3 gennaio 2008;
considerato che, a mente dell'art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità - determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso - consegue l'onere delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, fissata in via equitativa, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di 1.000,00 (mille) Euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle Ammende, della somma di 1.000,00 Euro. Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2007.
Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2008