Art. 1. Articolo unico.
A decorrere dal 1 ottobre 1952 e fino al 30 settembre 1955 e' sospeso l'obbligo del concorso speciale per l'assegnazione e i trasferimenti dei professori di ruolo ordinario e di ruolo transitorio delle scuole e degli istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica e di avviamento professionale alle cattedre di ruolo ordinario e di ruolo transitorio disponibili nelle sedi previste dall' art. 14 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629 .
A decorrere dal 1 ottobre 1952 e fino al 30 settembre 1955 e' sospeso l'obbligo del concorso speciale per l'assegnazione e i trasferimenti dei professori di ruolo ordinario e di ruolo transitorio delle scuole e degli istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica e di avviamento professionale alle cattedre di ruolo ordinario e di ruolo transitorio disponibili nelle sedi previste dall' art. 14 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629 .