Sentenza 1 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 01/06/2001, n. 7417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7417 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2001 |
Testo completo
E N 6 8 O I 9 M 2 1 Z . / A 4 N 7417/0 1 / R - 6 T 2 E S B I . R . R G . A L E P L . N R A D I L . L A EPUBBRIC B P E I D A D T C I E S S 1 I T A N 3 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO I D E 1 N S R E . I E S N A E T LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE A M Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati Prou. 127 SEZIONI UNITE CIVILI Dott. Andrea VELA - Primo Presidente Dott. Francesco AMIRANTE - Presidente di Sezione Dott. Alfio FINOCCHIARO - Presidente di Sezione Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO - Consigliere rel. Dott. Giovanni PRESTIPINO 66 Dott. Erminio RAVAGNANI Dott. Giovanni PAOLINI 66 Dott. Ernesto LUPO Dott. Roberto PREDEN 66 066ETTO: DISCIPLINARE ha pronunciato la seguente MAGISTRATI SENTENZA 7 sul ricorso iscritto al n. 12888/2000 R.G. proposto da CAU dott. Gaetano Alfredo, elettivamente domiciliato in Roma, Via Alessandro Farnese n. 12, presso lo studio dell'Avv. Pierfrancesco Bruno che, con l'Avv. Filippo Lattanzi, lo difende in virtù di procura speciale a margine del ricorso, ricorrente 109 1
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA in persona del Ministro in carica, intimato e
contro
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE, intimato per la cassazione della sentenza 10 marzo-5 aprile 2000 n. 26/2000 della Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura. Udita la relazione della causa svolta, nella pubblica udienza del 9 marzo 2001, dal Cons. Cristarella Orestano;
Sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Antonio Martone, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con la sentenza precisata in epigrafe la Sezione Disciplinare del C.S.M. ha inflitto al Dott. Gaetano Alfredo Cau la sanzione 1 dell'ammonimento, avendolo ritenuto responsabile di violazione dell'art. 18 R.D.L. 31.5.1946 n. 511 perché, mentre era Sostituto Procuratore della Repubblica a Sassari, incurante delle ripetute richieste rivoltegli, ai sensi dell'art. 117 cod. proc. pen., dal Procuratore della Repubblica di Pescara con note 22 marzo 1996, 8 novembre 1996, 16 maggio 1997 e 16 dicembre 1997, aveva omesso di trasmettere a tale Ufficio copia del verbale dell'interrogatorio di tal Remo D'Amico, da 2 lui stesso assunto il 10 ottobre 1995 nell'ambito del procedimento penale n. 1292/95 N.R., ed aveva determinato, in tal modo, la scadenza dei termini delle indagini preliminari relative al procedimento penale n. 2125/95 N.R. pendente presso la Procura abruzzese a carico del D'Amico per il delitto di calunnia in danno di appartenenti all'Arma dei Carabinieri, rendendosi così immeritevole della fiducia e della considerazione di cui il magistrato deve godere e compromettendo il prestigio dell'Ordine Giudiziario. Il Dott. Cau, oltre ad allegare che all'epoca dei fatti era stato afflitto da gravi vicissitudini familiari ed era stato impegnato nella trattazione di importanti processi, aveva dedotto a propria discolpa di aver dovuto verbalizzare in due fasi (il 10 e 1'11 ottobre 1995) l'interrogatorio del D'Amico, in quanto aveva dimenticato di trascrivere nel verbale del 10 ottobre una circostanza riferita dall'interrogato, e di avere súbito trasmesso il verbale dell'11 ottobre, escludendo, inoltre, che la scadenza dei termini per le indagini preliminari condotte a Pescara potesse essere dipesa soltanto dal suo ritardo nella trasmissione dell'atto in questione. La Sezione Disciplinare, però, ha disatteso tali discolpe osservando che, a fronte dei comprovati, ripetuti solleciti, gli ultimi dei quali evidenzianti la grave urgenza dovuta alla imminente scadenza dei termini, il Dott. Cau non aveva mai fornito, se non a distanza di oltre due anni, il benché minimo riscontro, neppure per dire di avere già 3 AND assolto, a parer suo, il proprio dovere con l'invio del verbale dell'11 ottobre 1995 e per declinare le insistenti richieste. Ha riscontrato, quindi, nel pervicace comportamento omissivo dell'incolpato, causativo di sicuro e pregiudizievole intralcio alla tempestività ed efficacia delle indagini pescaresi, il carattere della antidoverosità, sia perché in dispregio dell'art. 117 cod. proc. pen., sia perché costituente macroscopica violazione del dovere di leale collaborazione tra autorità giudiziarie, che sta alla base della deontologia dei magistrati. Nel determinare, poi, la sanzione da infliggere, ha scelto quella minima dell'ammonimento in considerazione delle particolari e documentate condizioni personale e familiari dell'incolpato. Ricorre per cassazione il Dott. Cau sulla base di un solo motivo. Nessuna attività difensiva svolgono in questa sede le parti intimate. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso, intitolato "omissione, insufficienza e contraddittorietà della motivazione” si muovono le seguenti censure alla sentenza impugnata: -- Aver presupposto una rilevanza essenziale per le indagini del verbale d'interrogatorio del D'Amico in data 10.10.1995, in quanto contenente, a dire del Procuratore della Repubblica di Pescara, dichiarazioni calunniose in danno di appartenenti all'Arma dei Carabinieri, sebbene fosse sufficiente una semplice lettura di detto 4 verbale e di quello dell'11.10.1995, tempestivamente trasmesso, per rendersi conto che il primo non conteneva nessun riferimento, neppure indiretto, alle dichiarazioni oggetto di interesse da parte della Procura pescarese;
Non avere dato adeguato rilievo al fatto che il Dott. Aldo Aceto, sostituto Procuratore della Repubblica di Pescara, aveva di sua iniziativa dichiarato in sede di istruttoria disciplinare che il verbale dell'11 ottobre 1995 gli era stato immediatamente trasmesso ed aveva riferito che il procedimento penale per calunnia a carico del D'Amico era stato nel frattempo archiviato, archiviazione ben difficilmente attribuibile alla omessa trasmissione del verbale del 10 ottobre;
- Avere ravvisato nel comportamento del magistrato il carattere antidoveroso e di macroscopica violazione del dovere di leale collaborazione tra autorità giudiziarie senza tener presente che egli aveva efficacemente replicato a tale accusa ricordando di avere più volte ed inutilmente cercato di contattare per telefono la Procura di Pescara senza riceverne riscontro alcuno;
-Non aver considerato che l'illecito disciplinare deve estrisecarsi in un “comportamento doloso ovverosia dettato da colpa grave”, atteggiamento psicologico assolutamente non ravvisabile in capo all'odierno ricorrente;
Avere riduttivamente relegato gli argomenti difensivi consistenti nell'allegazione di seri e coinvolgenti problemi familiari, 5 personali e di lavoro nel “limbo” dei parametri utilizzabili per la scelta della sanzione da applicare. Nessuna di tali doglianze è meritevole di accoglimento. Come più volte affermato da queste Sezioni Unite, il ricorso contro le decisioni della Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura da correlarsi all'art. 360 cod. proc. civ., posto che l'art. 17 della 1. 24 maggio 1958 n. 195 precisa che esso è soggetto, in mancanza di specifica e contraria disposizione, alle norme generali - non può essere vôlto a conseguire il riesame dei del rito civile fatti e delle risultanze probatorie che abbiano formato oggetto di accertamento ed apprezzamento da parte del suddetto Organo, il cui giudizio è incensurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici od errori giuridici (v., tra le tante, sent. 2676/1993 e 6254/97). Orbene, le su esposte censure, sotto l'apparente denunzia di carenze e vizi della motivazione, esprimono appunto il semplice dissenso del ricorrente dalle valutazioni espresse dalla Sezione Disciplinare in ordine al disvalore, sotto il profilo deontologico, della sua prolungata condotta omissiva, pretendendo egli, da un lato, di giustificare inammissibilmente tale condotta con una asserita inutilità, ai fini delle indagini in corso presso la Procura abruzzese, degli atti oggetto della richiesta il che, come evidenziato a pag. 19 della gravata sentenza, poteva costituire, semmai, motivo per avvalersi a suo 6 AD tempo della facoltà di rigettare con decreto motivato tale richiesta a norma del secondo comma dell'art. 117 cod. proc. pen., ma non certo, per lasciarla indefinitamente inevasa - e, dall'altro, di minimizzare l'importanza oggettiva e soggettiva del fatto addebitatogli col ricordare l'immediato invio del verbale d'interrogatorio del D'Amico in data 11.10.1995, redatto, per sua stessa ammissione, solo per trascrivere una circostanza riferita dall'interrogato ed erroneamente non riportata nel verbale del 10 ottobre 1995 (al quale soltanto faceva riferimento il capo d'incolpazione), col porre in dubbio il nesso causale tra la mancata trasmissione di quest'ultimo verbale e l'avvenuta archiviazione del procedimento in corso presso la Procura pescarese (quando l'addebito era quello di aver determinato la scadenza dei termini delle indagini preliminari), con l'addurre la irrilevante circostanza dei suoi vani tentativi di contatti telefonici con l'Ufficio richiedente e infine, contraddittoriamente, col prospettare una propria situazione di disagio psicologico all'epoca dei fatti, dovuta a “seri e coinvolgenti problemi familiari, personali e di lavoro". A quest'ultimo riguardo deve osservarsi che del tutto correttamente la Sezione disciplinare ha tenuto conto di detta situazione ai soli fini della sanzione da infliggere, scegliendo, infatti, quella minima dell'ammonimento, né il ricorrente specifica in base a quali decisivi elementi si sarebbe dovuta attribuire a quelle pur documentate condizioni personali e familiari un rilievo addirittura scriminante. 7 In definitiva deve ritenersi che la sentenza impugnata sia esente dalle carenze e dai vizi motivazionali che le vengono addebitati, per cui si impone il rigetto del ricorso. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento in assenza di attività difensive delle parti intimate.
P. Q. M.
LA CORTE A SEZIONI UNITE Rigetta il ricorso. Così deciso in Roma il 9 marzo 2001. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE вятим Опита Depositato in Cancelleria # Collaboratore di Cancellerie а Roma, li 1 GIU. 2001 DI CANCELLERIA IL COLLABORATOREcoyooo E N 6 O 8 I E 9 2 Z 1 R / . A A 4 N R / N 6 . T I 2 S L I B . P R . G I . L E P C . L R S D A I . L A D B E D A D T I E S A 1 T N I 3 E N 1 R S E E . I S T E A N A M 8