Cass. pen., sez. I, sentenza 17/06/2011, n. 36007
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Sentenza 17 giugno 2011

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Il provvedimento con il quale il P.M. rigetta la richiesta di sospensione dell'esecuzione dell'ordine di carcerazione proposta in pendenza del termine per chiedere eventuali misure alternative alla detenzione, pur non ricorribile per cassazione, può essere sottoposto al controllo del giudice dell'esecuzione, mediante l'attivazione della procedura prevista in sede esecutiva dall'art. 670 cod. proc. pen..

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 17/06/2011, n. 36007
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 36007
    Data del deposito : 17 giugno 2011

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