Sentenza 17 giugno 2011
Massime • 1
Il provvedimento con il quale il P.M. rigetta la richiesta di sospensione dell'esecuzione dell'ordine di carcerazione proposta in pendenza del termine per chiedere eventuali misure alternative alla detenzione, pur non ricorribile per cassazione, può essere sottoposto al controllo del giudice dell'esecuzione, mediante l'attivazione della procedura prevista in sede esecutiva dall'art. 670 cod. proc. pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/06/2011, n. 36007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36007 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2011 |
Testo completo
360 07 /11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
UDIENZA CAMERA DI
CONSIGLIO
DEL 17/06/2011
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente SENTENZA Dott. MARIA CRISTINA SIOTTO
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N. 2231/2011
- Rel. Consigliere - MARCELLO ROMBOLA' Dott. N. 20652/2010- Consigliere - REGISTRO GENERALE MARGHERITA CASSANO Dott.
- Consigliere - ADRIANA CARTA Dott.
- Consigliere - Dott. LUCIA LA POSTA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso proposto da:
1) DE RO AN N. IL 30/09/1963
avverso l'ordinanza n. 5536/2010 GIP TRIBUNALE di PALERMO, del
07/04/2010
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARCELLO ROMBOLA'; lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Sante e, che ha diesto & aamullamento con ravio de froderier пизидиота と
Udit i difensor Avv.;
Ricorreva per cassazione la difesa del De AR. Premesso che l'istanza era volta alla declaratoria di illegittimità dell'ordine di esecuzione e alla sua sospensione (l'ordine era stato posto in esecuzione senza il beneficio del termine per chiedere eventuali misure alternative alla detenzione, benché il titolo una sentenza di patteggiamento -
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escludesse espressamente l'aumento per la recidiva), deduceva come unico motivo nei confronti del provvedimento (mai notificato alla parte) violazione di legge penale e processuale e vizio di motivazione: il giudice adito aveva indebitamente omesso di pronunciarsi sulla domanda, la stessa era peraltro palesemente fondata (il titolo in esecuzione avendo espressamente escluso la recidiva qualificata impediente l'accesso alle misure alternative) ed erronea (art. 670 cp) era stata l'individuazione del giudice competente nel Tribunale di sorveglianza, peraltro decisa senza alcun contraddittorio (in violazione dell'art. 666.3. cpp). Chiedeva l'annullamento. Nel suo parere scritto il PG presso la S.C., ritenendo fondate le ragioni del ricorso, chiedeva l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
Il provvedimento impugnato va annullato senza rinvio (art. 620 cpp). In via del tutto preliminare va infatti osservato che il Gip del Tribunale di Palermo ha indebitamente omesso di pronunciarsi nel merito previa instaurazione del contraddittorio. Come già deciso da questa Corte in caso analogo (Sez. I, sent. n. 241 dell'11/1/99, rv. 212639, Bellati), “il provvedimento del pubblico ministero con il quale sia stata rigettata la richiesta di sospensione dell'esecuzione dell'ordine di carcerazione proposta in pendenza dell'istanza di affidamento in prova al servizio sociale (ex art. 47, co. 4, op) e prima della modifica introdotta con la legge n. 165 del 1998, pur non ricorribile in Cassazione, può essere sottoposto al controllo del giudice dell'esecuzione, mediante attivazione della procedura prevista in sede esecutiva (art. 670 cpp). In tal caso il giudice dell'esecuzione, investito della questione concernente l'eventuale transitoria inefficacia del titolo esecutivo, non può dichiararsi funzionalmente incompetente, ma deve pronunciarsi nel merito dell'istanza di sospensione". Gli atti vanno pertanto trasmessi al giudice del provvedimento impugnato per il corso ulteriore.
Pqm
annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Gip del Tribunale di Palermo per il corso ulteriore. Roma, 17/6/11 DEPOSITATA
IN CANCELLERIA Il cons. est.Cons. Il Presidente
- 4 OTT 2011 fido OLCANCELLIERE 1. Rietro Di Man