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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. III, sentenza 18/02/2026, n. 1404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1404 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1404/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 10/03/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
LO MANTO VINCENZA, Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 10/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 907/2024 depositato il 22/02/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Palermo - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1471/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PALERMO sez. 3 e pubblicata il 21/07/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620210077777342000 BOLLO 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 302/2025 depositato il
11/03/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1471/2023, depositata il 21.07.2023, la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Palermo,
Sez. 3, accoglieva il ricorso della società Resistente_1 s.r.l. avverso la cartella di pagamento n. 29620210077777342 notificata il 17.11.2022, con la quale era stato chiesto il pagamento dell'importo complessivo pari ad € 891,87 per il mancato pagamento della Tassa Automobilistica anno 2015.
Ha interposto appello l'Agenzia delle Entrate Riscossione censurando la decisione per avere il giudice di prime cure erroneamente affermato l'intervenuta prescrizione del credito azionato.
La contribuente non si è costituita in giudizio.
All'udienza del 10 marzo 2025 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
La Corte di primo grado ha ritenuto il credito prescritto osservando che la cartella di pagamento (riferita a tassa auto 2015) è stata notificata nel 2022 e, dunque, oltre lo spirare del termine di prescrizione triennale.
Senonchè, dalla documentazione versata in atti dall'Agente della Riscossione, risulta che l'Agenzia delle
Entrate, ente impositore, ha notificato, a mezzo raccomandata a/r del 04.07.2018, alla società debitrice l'avviso di accertamento sotteso alla cartella impugnata e la relativa ricevuta della raccomandata è stata regolarmente sottoscritta da soggetto incaricato alla ricezione degli atti (cfr. documentazione di cui al fascicolo).
Da tale data ricominciava a decorrere un nuovo triennio, sul quale hanno inciso i diversi provvedimenti legislativi con i quali sono stati sospesi i termini delle notifiche di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione secondo il seguente ordine normativo del periodo emergenziale: - “Decreto Cura Italia” (DL n. 18/2020) che ha sospeso i termini fino al 31 maggio 2020; - “Decreto Rilancio” (DL n. 34/2020), che ha prorogato fino al
31 agosto 2020 le sospensioni disposte dal “Decreto Cura Italia”; - “Decreto Agosto” (DL n. 104/2020), convertito con modificazioni dalla Legge n. 126/2020, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia”, che ha fissato al 15 ottobre 2020 anche il termine di sospensione delle attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione;
- “Decreto Legge n. 125/2020”, convertito con modificazioni dalla Legge n. 159/2020, che ha differito al 31 dicembre 2020 il termine di sospensione dell'attività di riscossione comprese le attività di notifica di nuove cartelle, degli altri atti di riscossione;
- “Decreto Legge
n. 183/2020”, convertito con modificazioni dalla Legge n. 21/2021, che ha fissato al 28 febbraio 2021 la scadenza del periodo di sospensione dell'attività di riscossione;
- “Decreto Sostegni" (DL n. 41/2021), che ha disposto il differimento al 30 aprile 2021, del periodo di sospensione delle attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione;
- “Decreto Sostegni bis” che ha differito, dal 30 aprile al 31 agosto
2021, il termine “finale” del periodo di sospensione delle attività di riscossione;
- “Decreto Fiscale” (DL n. 146/2021), convertito con modificazioni dalla Legge n. 215/2021, che ha previsto che per le cartelle notificate dal 1° settembre al 31 dicembre 2021, il termine per il pagamento è fissato in 180 giorni dalla notifica (rispetto ai 60 giorni ordinariamente previsti)
Non potendo essere notificato alcun atto nel periodo di sospensione, nessuna prescrizione può ritenersi maturata per la cartella di pagamento n. 29620210077777342. Pertanto, ai fini del calcolo della prescrizione, al termine in cui la stessa sarebbe naturalmente maturata senza la sospensione imposta dai superiori interventi legislativi, dovrà aggiungersi il periodo di sospensione imposto dalla legge.
In conclusione, l'appello va accolto.
Tenuto conto della complessa produzione legislativa nel periodo emergenziale, si compensano le spese di entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Sicilia, Sez. 3, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, rigetta il ricorso avverso la cartella di pagamento e dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio.
Così deciso nella Camera di Consiglio il 10 marzo 2025
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 10/03/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
LO MANTO VINCENZA, Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 10/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 907/2024 depositato il 22/02/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Palermo - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1471/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PALERMO sez. 3 e pubblicata il 21/07/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620210077777342000 BOLLO 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 302/2025 depositato il
11/03/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1471/2023, depositata il 21.07.2023, la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Palermo,
Sez. 3, accoglieva il ricorso della società Resistente_1 s.r.l. avverso la cartella di pagamento n. 29620210077777342 notificata il 17.11.2022, con la quale era stato chiesto il pagamento dell'importo complessivo pari ad € 891,87 per il mancato pagamento della Tassa Automobilistica anno 2015.
Ha interposto appello l'Agenzia delle Entrate Riscossione censurando la decisione per avere il giudice di prime cure erroneamente affermato l'intervenuta prescrizione del credito azionato.
La contribuente non si è costituita in giudizio.
All'udienza del 10 marzo 2025 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
La Corte di primo grado ha ritenuto il credito prescritto osservando che la cartella di pagamento (riferita a tassa auto 2015) è stata notificata nel 2022 e, dunque, oltre lo spirare del termine di prescrizione triennale.
Senonchè, dalla documentazione versata in atti dall'Agente della Riscossione, risulta che l'Agenzia delle
Entrate, ente impositore, ha notificato, a mezzo raccomandata a/r del 04.07.2018, alla società debitrice l'avviso di accertamento sotteso alla cartella impugnata e la relativa ricevuta della raccomandata è stata regolarmente sottoscritta da soggetto incaricato alla ricezione degli atti (cfr. documentazione di cui al fascicolo).
Da tale data ricominciava a decorrere un nuovo triennio, sul quale hanno inciso i diversi provvedimenti legislativi con i quali sono stati sospesi i termini delle notifiche di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione secondo il seguente ordine normativo del periodo emergenziale: - “Decreto Cura Italia” (DL n. 18/2020) che ha sospeso i termini fino al 31 maggio 2020; - “Decreto Rilancio” (DL n. 34/2020), che ha prorogato fino al
31 agosto 2020 le sospensioni disposte dal “Decreto Cura Italia”; - “Decreto Agosto” (DL n. 104/2020), convertito con modificazioni dalla Legge n. 126/2020, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia”, che ha fissato al 15 ottobre 2020 anche il termine di sospensione delle attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione;
- “Decreto Legge n. 125/2020”, convertito con modificazioni dalla Legge n. 159/2020, che ha differito al 31 dicembre 2020 il termine di sospensione dell'attività di riscossione comprese le attività di notifica di nuove cartelle, degli altri atti di riscossione;
- “Decreto Legge
n. 183/2020”, convertito con modificazioni dalla Legge n. 21/2021, che ha fissato al 28 febbraio 2021 la scadenza del periodo di sospensione dell'attività di riscossione;
- “Decreto Sostegni" (DL n. 41/2021), che ha disposto il differimento al 30 aprile 2021, del periodo di sospensione delle attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione;
- “Decreto Sostegni bis” che ha differito, dal 30 aprile al 31 agosto
2021, il termine “finale” del periodo di sospensione delle attività di riscossione;
- “Decreto Fiscale” (DL n. 146/2021), convertito con modificazioni dalla Legge n. 215/2021, che ha previsto che per le cartelle notificate dal 1° settembre al 31 dicembre 2021, il termine per il pagamento è fissato in 180 giorni dalla notifica (rispetto ai 60 giorni ordinariamente previsti)
Non potendo essere notificato alcun atto nel periodo di sospensione, nessuna prescrizione può ritenersi maturata per la cartella di pagamento n. 29620210077777342. Pertanto, ai fini del calcolo della prescrizione, al termine in cui la stessa sarebbe naturalmente maturata senza la sospensione imposta dai superiori interventi legislativi, dovrà aggiungersi il periodo di sospensione imposto dalla legge.
In conclusione, l'appello va accolto.
Tenuto conto della complessa produzione legislativa nel periodo emergenziale, si compensano le spese di entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Sicilia, Sez. 3, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, rigetta il ricorso avverso la cartella di pagamento e dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio.
Così deciso nella Camera di Consiglio il 10 marzo 2025