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Sentenza 23 aprile 2026
Sentenza 23 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/04/2026, n. 14745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14745 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sent. n. sez. 1486/2026 CC - 10/04/2026 R.G.N. 43477/2025 sul ricorso proposto da: UK HM nato il [...] avverso l'ordinanza del 26/11/2025 del TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO NATALINI;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Raffaele Gargiulo che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Sorveglianza di Catania, con l'ordinanza in preambolo emessa il 26 novembre 2025, ha dichiarato l'inefficacia dell'ordinanza del 30 luglio 2025 (SIUS n. 1168/2025) con la quale lo stesso Tribunale, in relazione alla pena da espiare di cui al cumulo emesso dalla Procura della Repubblica di Siracusa il 9 giugno 2022, concedeva al condannato AH KN la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale e, per l'effetto, ha applicato, ai sensi dell'art. 51-ter ord. pen., in sostituzione, la misura della detenzione domiciliare, da espiare presso il domicilio eletto. A fondamento della declaratoria di inefficacia il Tribunale ha rilevato che, pur avendo il condannato ricevuto la notifica a mani dell'ordinanza SIUS n. 1168/2025 1 Penale Sent. Sez. 1 Num. 14745 Anno 2026 Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE Relatore: NATALINI ALDO Data Udienza: 10/04/2026 a mezzo del personale della Questura di Siracusa in data 18 settembre 2025, Io stesso non ha sottoscritto le prescrizioni entro i successivi dieci giorni dalla notifica, come riferito dall'UEPE di Siracusa, e che neanche successivamente il condannato ha dedotto di essersi trovato oggettivamente impossibilitato a sottoscrivere le prescrizioni e ad ottemperare alla prescrizione contenuta nell'ordinanza di recarsi entro dieci giorni dalla notifica all'UEPE, essendosi limitato a dedurre di non aver compreso di doversi recare al Servizio, senza che tale deduzione - motiva il Tribunale - possa integrare gli estremi del caso di forza maggiore. Ad avviso del Tribunale di Sorveglianza l'inosservanza dell'obbligo di recarsi all'UEPE attesta il disinteresse del condannato ad eseguire la pena in affidamento ai servizi sociali e impone la declaratoria di inefficacia della concessa misura alternativa;
nondimeno, ad avviso del Collegio, può concedersi, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 51-ter ord. pen. la misura alternativa in precedenza concessa con quella più afflittiva della detenzione domiciliare essendo il reo in grado di rispettare le diverse e più restrittive prescrizioni connesse al regime della detenzione domiciliare. 2. Propone ricorso per cassazione il difensore fiduciario e procuratore speciale di ED KN, affidato ad un unico motivo in cui deduce cumulativamente erronea applicazione della legge penale, inosservanza di norme processuali, vizio di motivazione e travisamento dei fatti processuali ex artt. 606, lett. b), c), ed e), cod. proc. pen. in riferimento agli artt. 47 ord. pen. e 666 e 678 cord. proc. pen. Si premette che il ricorrente, dopo avere ricevuto la notifica dell'ordinanza che aveva disposto l'affidamento in prova ai servizi sociali, si recava immediatamente all'Uepe di Siracusa che, tuttavia, non poteva procedere alla sottoscrizione delle prescrizioni non avendone ricevuto la comunicazione, come risulta provato dalla nota Uepe di Siracusa prot. n. 0015433 del 19 novembre 2024 (allegata per autosufficienza al ricorso), indirizzata al Tribunale di sorveglianza di Catania e al Magistrato di sorveglianza ove si dà atto che "relativamente alle menzionate disposizioni inerenti alla sottoscrizione delle prescrizioni, si evidenza che, alla data odierna, non è pervenuta né ordinanza di affidamento né l'esecutività. Si resta in attesa di tali provvedimenti per poter procedere alla sottoposizione" (all. 2). Si denuncia, pertanto, l'apoditticità delle affermazioni contenute nell'impugnato provvedimento. Si denuncia altresì il palese travisamento dei fatti processuali nella parte in cui il Tribunale afferma che il ricorrente ha mostrato "disinteresse ad eseguire la pena in affidamento a s.s.": difatti, dalla relazione sull'indagine sociale svolta dall'Uepe di Siracusa depositata sia in data 14 luglio sia il 19 novembre 2025 (anch'essa allegata per autosufficienza al ricorso: all. 3) risulta che il ricorrente è 2 soggetto che "si presenta in sede di colloquio come persona aperta e disponibile sia al dialogo sia al confronto;
il soggetto ha dimostrato diponibilità e collaborazione nel corso degli interventi, favorendo l'instaurarsi di una relazione d'aiuto ed accettando il confronto con il FSS scrivente"; "si è reso disponibile sin dal primo contatto con gli assistenti sociali, si è mostrato collaborativo nel corso degli interventi e consapevole dell'importanza della concessione dei benefici richiesti poiché il lavoro rappresenterebbe l'unica fonte di sostentamento per la famiglia", con la conclusione che "si potrebbe sostenere la concessione della misura alternativa richiesta quale naturale prosecuzione del reinserimento in atto" (all. 3). Sicché nessun disinteresse sussiste da parte del ricorrente, il quale, al contrario, si è sempre mostrato consapevole dell'importanza della concessione dei benefici richiesti, donde il travisamento da parte del Collegio che ha stravolto totalmente le risultanze documentali acquisite al fascicolo, sia con riferimento alla ordinanza di applicazione della misura alternativa, mai trasmessa all'Uepe di Siracusa che non ha potuto procedere alla sottoscrizione delle prescrizioni, sia con riferimento alla relazione degli assistenti sociali investite del caso. 3. Il Sostituto Procuratore generale Raffaele Gargiulo, con requisitoria scritta del 15 marzo 2026, ha concluso per il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato e merita di essere accolto. 1. Il Tribunale di sorveglianza ha dichiarato l'inefficacia dell'ordinanza del 30 luglio 2025 (n. 1168/2025 SIUS) con la quale ha concesso al ricorrente la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, in relazione alla pena da espiare relativa al cumulo emesso dalla Procura della Repubblica di Siracusa del 9 giugno 2022. Non è contestata e risulta dall'accesso al fascicolo processuale - consentito a questa Corte in virtù di Sez. U. n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092- 01, per cui, allorché sia dedotto, mediante ricorso per cassazione, un error in procedendo, la Corte di cassazione è giudice anche del fatto (processuale) e, per risolvere la relativa questione, può accedere all'esame diretto degli atti processuali (conf., da ultimo, Sez. 4, n. 25736 del 4/7/2025, Albano, non mass.; Sez. 1, n. 20928 del 29/05/2025, Turchetti, non mass.) - che l'ordinanza di ammissione del ricorrente alla misura alternativa n. 2025/1168 SIUS è stata effettivamente notificata in data 10 settembre 2025 (e non il 18 settembre 2025, come si legge nell'ordinanza impugnata) a mani della moglie del ricorrente (e non a mani proprie, 3 come pure si legge nell'ordinanza impugnata) a mezzo del personale della Questura di Siracusa che, con nota di trasmissione del 18 settembre 2025, ha indirizzato l'atto notificato al Tribunale di Sorveglianza di Catania e all'Uepe di Siracusa a mezzo pec, della cui ricezione non v'è prova agli atti. Il Tribunale di sorveglianza motiva la declaratoria di inefficacia della suddetta ordinanza n. 1168/2025 SIUS in ragione della mancata sottoscrizione delle prescrizioni entro i dieci giorni dalla notifica della stessa, "come riferito dall'Uepe SR" (pag. prima ord. imp.) e considera l'inosservanza di tale obbligo sintomatico del "disinteresse ad eseguire la pena in affidamento s.s." (pag. seconda ord. imp.). Senonché il ricorrente ha fondatamente dedotto innanzi a questa Corte di essersi recato immediatamente all'Uepe di Siracusa e di non aver potuto procedere alla sottoscrizione delle prescrizioni non avendo, il suddetto Ufficio, mai ricevuto la comunicazione. Tale deduzione, fungi dall'essere assertiva come afferma la Procura generale in sede di requisitoria, risulta in realtà comprovata dalla nota dell'Uepe di Siracusa - Area Misure e Sanzioni di Comunità datata 26 novembre 2025 (allegata al ricorso in ottemperanza all'onere di autosufficienza e, comunque, presente al fascicolo trasmesso a questa Corte) che risulta essere indirizza al Tribunale di Sorveglianza in vista dell'udienza del 26 novembre 2026 (v. oggetto), a firma del funzionario di Servizio Sociale e del Direttore dell'Ufficio, recante il seguente testo: «In riferimento alla Vs. richiesta di istruttoria relativa alla situazione socio familiare del nominato in oggetto [KN ED nato in [...] il [...]] si rinvia alla relazione inviata il 23(07/2025 nell'ambito dello stesso procedimento, di cui allega copia ad ogni buon fine. Relativamente alle menzionate disposizioni inerenti alla sottoscrizione delle prescrizioni, si evidenza che, alla data odierna, non è pervenuta né ordinanza di affidamento né l'esecutività. Si resta in attesa di tali provvedimenti per poter procedere alla sottoposizione». Tale nota è stata prodotta dal ricorrente deducente il travisamento che, pertanto, non si è limitato evidenziare la difformità delle risultanze del fascicolo, ma in relazione ai contenuti diversi da quelli emergenti dall'ordinanza impugnata, ha proceduto alle necessarie allegazioni. E la produzione documentale del ricorrente, di sicura affidabilità perché promana dall'Uepe stessa, è idonea a scardinare la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione dell'impugnata ordinanza, introducendo profili di radicale "incompatibilità" all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (ex multis, Sez. 4, n. 29957 del 3/7/2025, Di Carlo, non mass.; Sez. 4, n. 29961 dell'11/7/2025, Lee, non mass.; Sez. 4, n. 25731 del 4/7/2025, D.G., non mass.; Sez. 3, n. 44029 del 25/9/2024, 4 Giu antalucia IL FUN7TCC T71-k T?Tn A., non mass.; Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085-01; Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018, dep. 2019, Papini, Rv. 274816-07; Sez. 6, n. 45036 del 02/12/2010, Damiano, Rv. 249035-01), il che impone l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza. 2. In conclusione, l'impugnato provvedimento va annullato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Catania.
P.Q.M.
Annulla l'impugnata ordinanza con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Catania. Così deciso in Roma, il 10
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Raffaele Gargiulo che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Sorveglianza di Catania, con l'ordinanza in preambolo emessa il 26 novembre 2025, ha dichiarato l'inefficacia dell'ordinanza del 30 luglio 2025 (SIUS n. 1168/2025) con la quale lo stesso Tribunale, in relazione alla pena da espiare di cui al cumulo emesso dalla Procura della Repubblica di Siracusa il 9 giugno 2022, concedeva al condannato AH KN la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale e, per l'effetto, ha applicato, ai sensi dell'art. 51-ter ord. pen., in sostituzione, la misura della detenzione domiciliare, da espiare presso il domicilio eletto. A fondamento della declaratoria di inefficacia il Tribunale ha rilevato che, pur avendo il condannato ricevuto la notifica a mani dell'ordinanza SIUS n. 1168/2025 1 Penale Sent. Sez. 1 Num. 14745 Anno 2026 Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE Relatore: NATALINI ALDO Data Udienza: 10/04/2026 a mezzo del personale della Questura di Siracusa in data 18 settembre 2025, Io stesso non ha sottoscritto le prescrizioni entro i successivi dieci giorni dalla notifica, come riferito dall'UEPE di Siracusa, e che neanche successivamente il condannato ha dedotto di essersi trovato oggettivamente impossibilitato a sottoscrivere le prescrizioni e ad ottemperare alla prescrizione contenuta nell'ordinanza di recarsi entro dieci giorni dalla notifica all'UEPE, essendosi limitato a dedurre di non aver compreso di doversi recare al Servizio, senza che tale deduzione - motiva il Tribunale - possa integrare gli estremi del caso di forza maggiore. Ad avviso del Tribunale di Sorveglianza l'inosservanza dell'obbligo di recarsi all'UEPE attesta il disinteresse del condannato ad eseguire la pena in affidamento ai servizi sociali e impone la declaratoria di inefficacia della concessa misura alternativa;
nondimeno, ad avviso del Collegio, può concedersi, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 51-ter ord. pen. la misura alternativa in precedenza concessa con quella più afflittiva della detenzione domiciliare essendo il reo in grado di rispettare le diverse e più restrittive prescrizioni connesse al regime della detenzione domiciliare. 2. Propone ricorso per cassazione il difensore fiduciario e procuratore speciale di ED KN, affidato ad un unico motivo in cui deduce cumulativamente erronea applicazione della legge penale, inosservanza di norme processuali, vizio di motivazione e travisamento dei fatti processuali ex artt. 606, lett. b), c), ed e), cod. proc. pen. in riferimento agli artt. 47 ord. pen. e 666 e 678 cord. proc. pen. Si premette che il ricorrente, dopo avere ricevuto la notifica dell'ordinanza che aveva disposto l'affidamento in prova ai servizi sociali, si recava immediatamente all'Uepe di Siracusa che, tuttavia, non poteva procedere alla sottoscrizione delle prescrizioni non avendone ricevuto la comunicazione, come risulta provato dalla nota Uepe di Siracusa prot. n. 0015433 del 19 novembre 2024 (allegata per autosufficienza al ricorso), indirizzata al Tribunale di sorveglianza di Catania e al Magistrato di sorveglianza ove si dà atto che "relativamente alle menzionate disposizioni inerenti alla sottoscrizione delle prescrizioni, si evidenza che, alla data odierna, non è pervenuta né ordinanza di affidamento né l'esecutività. Si resta in attesa di tali provvedimenti per poter procedere alla sottoposizione" (all. 2). Si denuncia, pertanto, l'apoditticità delle affermazioni contenute nell'impugnato provvedimento. Si denuncia altresì il palese travisamento dei fatti processuali nella parte in cui il Tribunale afferma che il ricorrente ha mostrato "disinteresse ad eseguire la pena in affidamento a s.s.": difatti, dalla relazione sull'indagine sociale svolta dall'Uepe di Siracusa depositata sia in data 14 luglio sia il 19 novembre 2025 (anch'essa allegata per autosufficienza al ricorso: all. 3) risulta che il ricorrente è 2 soggetto che "si presenta in sede di colloquio come persona aperta e disponibile sia al dialogo sia al confronto;
il soggetto ha dimostrato diponibilità e collaborazione nel corso degli interventi, favorendo l'instaurarsi di una relazione d'aiuto ed accettando il confronto con il FSS scrivente"; "si è reso disponibile sin dal primo contatto con gli assistenti sociali, si è mostrato collaborativo nel corso degli interventi e consapevole dell'importanza della concessione dei benefici richiesti poiché il lavoro rappresenterebbe l'unica fonte di sostentamento per la famiglia", con la conclusione che "si potrebbe sostenere la concessione della misura alternativa richiesta quale naturale prosecuzione del reinserimento in atto" (all. 3). Sicché nessun disinteresse sussiste da parte del ricorrente, il quale, al contrario, si è sempre mostrato consapevole dell'importanza della concessione dei benefici richiesti, donde il travisamento da parte del Collegio che ha stravolto totalmente le risultanze documentali acquisite al fascicolo, sia con riferimento alla ordinanza di applicazione della misura alternativa, mai trasmessa all'Uepe di Siracusa che non ha potuto procedere alla sottoscrizione delle prescrizioni, sia con riferimento alla relazione degli assistenti sociali investite del caso. 3. Il Sostituto Procuratore generale Raffaele Gargiulo, con requisitoria scritta del 15 marzo 2026, ha concluso per il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato e merita di essere accolto. 1. Il Tribunale di sorveglianza ha dichiarato l'inefficacia dell'ordinanza del 30 luglio 2025 (n. 1168/2025 SIUS) con la quale ha concesso al ricorrente la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, in relazione alla pena da espiare relativa al cumulo emesso dalla Procura della Repubblica di Siracusa del 9 giugno 2022. Non è contestata e risulta dall'accesso al fascicolo processuale - consentito a questa Corte in virtù di Sez. U. n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092- 01, per cui, allorché sia dedotto, mediante ricorso per cassazione, un error in procedendo, la Corte di cassazione è giudice anche del fatto (processuale) e, per risolvere la relativa questione, può accedere all'esame diretto degli atti processuali (conf., da ultimo, Sez. 4, n. 25736 del 4/7/2025, Albano, non mass.; Sez. 1, n. 20928 del 29/05/2025, Turchetti, non mass.) - che l'ordinanza di ammissione del ricorrente alla misura alternativa n. 2025/1168 SIUS è stata effettivamente notificata in data 10 settembre 2025 (e non il 18 settembre 2025, come si legge nell'ordinanza impugnata) a mani della moglie del ricorrente (e non a mani proprie, 3 come pure si legge nell'ordinanza impugnata) a mezzo del personale della Questura di Siracusa che, con nota di trasmissione del 18 settembre 2025, ha indirizzato l'atto notificato al Tribunale di Sorveglianza di Catania e all'Uepe di Siracusa a mezzo pec, della cui ricezione non v'è prova agli atti. Il Tribunale di sorveglianza motiva la declaratoria di inefficacia della suddetta ordinanza n. 1168/2025 SIUS in ragione della mancata sottoscrizione delle prescrizioni entro i dieci giorni dalla notifica della stessa, "come riferito dall'Uepe SR" (pag. prima ord. imp.) e considera l'inosservanza di tale obbligo sintomatico del "disinteresse ad eseguire la pena in affidamento s.s." (pag. seconda ord. imp.). Senonché il ricorrente ha fondatamente dedotto innanzi a questa Corte di essersi recato immediatamente all'Uepe di Siracusa e di non aver potuto procedere alla sottoscrizione delle prescrizioni non avendo, il suddetto Ufficio, mai ricevuto la comunicazione. Tale deduzione, fungi dall'essere assertiva come afferma la Procura generale in sede di requisitoria, risulta in realtà comprovata dalla nota dell'Uepe di Siracusa - Area Misure e Sanzioni di Comunità datata 26 novembre 2025 (allegata al ricorso in ottemperanza all'onere di autosufficienza e, comunque, presente al fascicolo trasmesso a questa Corte) che risulta essere indirizza al Tribunale di Sorveglianza in vista dell'udienza del 26 novembre 2026 (v. oggetto), a firma del funzionario di Servizio Sociale e del Direttore dell'Ufficio, recante il seguente testo: «In riferimento alla Vs. richiesta di istruttoria relativa alla situazione socio familiare del nominato in oggetto [KN ED nato in [...] il [...]] si rinvia alla relazione inviata il 23(07/2025 nell'ambito dello stesso procedimento, di cui allega copia ad ogni buon fine. Relativamente alle menzionate disposizioni inerenti alla sottoscrizione delle prescrizioni, si evidenza che, alla data odierna, non è pervenuta né ordinanza di affidamento né l'esecutività. Si resta in attesa di tali provvedimenti per poter procedere alla sottoposizione». Tale nota è stata prodotta dal ricorrente deducente il travisamento che, pertanto, non si è limitato evidenziare la difformità delle risultanze del fascicolo, ma in relazione ai contenuti diversi da quelli emergenti dall'ordinanza impugnata, ha proceduto alle necessarie allegazioni. E la produzione documentale del ricorrente, di sicura affidabilità perché promana dall'Uepe stessa, è idonea a scardinare la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione dell'impugnata ordinanza, introducendo profili di radicale "incompatibilità" all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (ex multis, Sez. 4, n. 29957 del 3/7/2025, Di Carlo, non mass.; Sez. 4, n. 29961 dell'11/7/2025, Lee, non mass.; Sez. 4, n. 25731 del 4/7/2025, D.G., non mass.; Sez. 3, n. 44029 del 25/9/2024, 4 Giu antalucia IL FUN7TCC T71-k T?Tn A., non mass.; Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085-01; Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018, dep. 2019, Papini, Rv. 274816-07; Sez. 6, n. 45036 del 02/12/2010, Damiano, Rv. 249035-01), il che impone l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza. 2. In conclusione, l'impugnato provvedimento va annullato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Catania.
P.Q.M.
Annulla l'impugnata ordinanza con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Catania. Così deciso in Roma, il 10