Sentenza 23 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/02/2001, n. 2621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2621 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' NO DEL POPOR0 2 6 2 1 /0 REPUBBLICA ITALIANA CASSAZIONE LA CORT Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: ANNUNZIATA Presidente Dott. Michele R.G.N. 18097/98 Cron. 547 SPANO' Consigliere Dott. Alberto CUOCO Rel. Consigliere Rep. Dott. Pietro Dott. Francesco Antonio MAIORANO Consigliere Ud. 20/12/00 VIDIRI Consigliere Dott. Guido CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE- UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio SEN TENZA dal Sig. IL SOLE 24 ORE 2001-perdit B. 2001 sul ricorso proposto da: 231 IL EL NI RC, elettivamente domiciliata in ROMA VIA scala A int. 13, presso lo FRANCESCO DE SANCTIS 4, studio dell'avvocato PETTI GIAMPAOLO, che la CANCELLERIA rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
INPS- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 2000 rappresentato e difeso dagli avvocati DE ANGELIS 5584 CARLO, DI LULLO MICHELE, PESCOSOLIDO GABRIELLA, giusta -1- delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 13099/97 del Tribunale di MILANO, depositata il 29/11/97 R.G.N. 17/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/12/00 dal Consigliere Dott. Pietro CUOCO;
udito l'Avvocato DE ANGELIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con atto del 10 gennaio 1997 CE NI propose appello avverso la sentenza con cui il Pretore di Milano in funzione di giudice del сино Lavoro aveva respinto la sua domanda diretta ad ottenere l'accertamento del diritto a riscattare il periodo corrispondente alla durata degli studi per il conseguimento del diploma di assistente sociale presso l'UNSAS e la condanna dell'ente a calcolare la riserva matematica relativa. Con sentenza del 29 novembre 1997 il Tribunale di Milano respinse l'appello proposto dalla NI. Afferma il Tribunale che 1. per l'art. 1 del d.P.R. 15 gennaio 1987 n. 14, il titolo abilitante all'esercizio della professione di assistente sociale e per l'accesso alle corrispondenti posizioni di lavoro nel pubblico impiego è solo il diploma delle scuole universitarie dirette a fini speciali;
2. deroga a questa necessità era prevista (per l'art. 3 secondo comma dell'indicato d.P.R.) per il diploma di assistente sociale comunque conseguito da coloro che prestassero servizio (od avessero prestato servizio per un quinquennio) presso amministrazioni pubbliche, e dagli assunti in base a concorsi banditi alla data di ingresso della normativa;
3. al diploma universitario per fini speciali non era equiparato il diploma di assistente sociale comunque conseguito;
4. l'invocata sentenza della Corte costituzionale 10 giugno 1993 n. 275, che aveva dichiarato l'illegittimità dell'art. 2 novies del decreto legge n. 30 del 1974 (in legge n. 114 del 1974), nella parte in cui non prevedeva la facoltà di riscattare i periodi corrispondenti alla durata 3 degli studi per il conseguimento del diploma di assistente sociale, rilasciato da una scuola universitaria diretta ai fini speciali, non era conferente alla ricorrente domanda, poiché erano in discussione da un lato il diploma di laurea e dall'altro i soli diplomi rilasciati da una scuola universitaria diretta ai fini speciali. Suves Per la cassazione di questa sentenza ricorre CE NI, percorrendo le linee di un unico articolato motivo. Resiste l'ISTITUTO PREVIDENZA SOCIALE (I.N.P.S.) conNAZIONALE DELLA controricorso. Motivi della decisione Con l'unico motivo del ricorso, denunciando per l'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3, e 4 del d.P.R. 15 gennaio 1987 n. 14, il d.P.R. 5 luglio 1989 come interpretati da Corte cost. nn. 426 del 1990 e 275 del 1993, CE NI sostiene che 1. il 30 settembre 1964 aveva conseguito il diploma magistrale;
2. dopo avere frequentato per tre anni il corso di studi presso la Scuola per assistenti sociali, il 24 luglio 1969 aveva conseguito il diploma di assistente sociale;
3. dal 3 settembre 1973 lavorava alle dipendenze dell'ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, 4. il Tribunale aveva erroneamente ritenuto necessario che gli studi per il diploma avessero un livello, una durata ed una dignità di tipo universitario;
per l'art. 4 del d.P.R. 15 gennaio 1987 n. 14 e delle indicate 4 sentenze della Corte costituzionale, le condizioni di riscattabilità dei corsi professionali sono la natura del corso, l'accertamento che il diploma sia necessario per l'ammissione o la progressione in carriera, ed il possesso di un titolo di scuola media superiore;
e la ricorrente si trovava in queste condizioni. Con il controricorso, l'Istituto sostiene che i diplomi non rilasciati dalle scuole universitarie dirette a fini speciali, “se eccezionalmente possono essere ritenuti rilevanti ai fini della regolarizzazione della posizione di coloro che ne sono in possesso, per l'ovvia esigenza di non impedire ex abrupto l'esercizio dell'attività da parte di tali soggetti, nessun valore possono avere ai fini del riscatto del periodo di studio occorso per il loro conseguimento". Il ricorso è fondato. Come questa Corte ha affermato (e plurimis, Cass. 18 aprile 1995, n. 4303; in tal senso, anche Cass. 21 giugno 1991 n. 7003, Cass. 29 aprile 1992 n. 5204, 28 ottobre 1992 n. 11706, Cass. 30 dicembre 1992 n. 13729), la disposizione di cui all'art. 4, primo comma, del d.P.R. 15 gennaio 1987 n. 14, stabilendo, per i soggetti in servizio quali assistenti sociali presso amministrazioni dello Stato od altre amministrazioni pubbliche, o che abbiano svolto tale servizio per almeno un quinquennio, l'equipollenza del titolo di assistente sociale conseguito presso istituti privati a quello rilasciato dalle scuole universitarie di cui all'art, 3 dello stesso d.P.R., comporta, anche per coloro che hanno conseguito tale diploma (presso istituti non universitari) in epoca anteriore all'entrata in vigore di detta normativa, l'equiparazione dei relativi corsi agli effetti dell'ammissione al riscatto del periodo di durata corrispondente, 5 contemplato, per il personale degli enti locali, dagli artt. 12 della legge 8 marzo 1968 n. 152 e 69 del R.D.L. 30 marzo 1938 n. 680, ferma peraltro, per la riscattabilità del periodo predetto, la necessità che venga accertato che l'interessato sia in possesso di un titolo di istruzione secondaria di secondo grado e che il diploma di assistente sociale fosse richiesto per l'accesso al posto inizialmente ricoperto". Il ricorso deve essere accolto, e la sentenza deve essere cassata, con rinvio a contiguo competente giudice di merito, che, in applicazione dell'indicato principio, effettuerà il prescritto accertamento, provvedendo nel contempo alla disciplina delle spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata;
e rinvia alla Corte d'Appello di Milano, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2000. Il Consigliere estensore Tietro Cuoro м. Амииинов IL PRESIDENTE I D 3 , 0 3 O 1 A 5 L S . Shille L S . T O A R N B T A , ' 3 L A 7 S L - E E 8 P IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA I D - S 1 D I I Depositata in Cancelleria 1 S N A N G T E E S 23 FEB. 2001 O S G O I A oggi, P G A D E M E I L O IL COLLABORATORE , A T M A O T A E I DI CANCELLERIA D R R L R T P E L I S U T I E S D N G F D R I T O N A E E O O S R C E 6