CASS
Sentenza 14 settembre 2023
Sentenza 14 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/09/2023, n. 37751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37751 |
| Data del deposito : | 14 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RI AT nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 08/10/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCIA ODELLO che ha concluso chiedendo udito il difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 37751 Anno 2023 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: SCORDAMAGLIA IRENE Data Udienza: 03/07/2023 RITENUTO IN FATTO 1. RE CC, con il ministero del proprio difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli in data 8 ottobre 2021, che ha riformato la sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale - commesso nella qualità di liquidatore, dal 17 marzo 2010 al 18 febbraio 2011, della Italy Garden Srl., dichiarata fallita il 17 ottobre 2011 - limitatamente alla durata delle pene accessorie fallimentari applicategli. 3. L'impugnativa consta di quattro motivi, enunciati nei limiti stabiliti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. - Il primo motivo denuncia la violazione dell'art. 121 cod. proc. pen. in relazione all'art. 23-bis I. 176/2020. Eccepisce, al riguardo, la nullità della sentenza impugnata, per essersi svolto, il processo di appello, nella forma dell'udienza pubblica senza che di tale modalità di trattazione del gravame il difensore dell'appellante fosse stato portato a conoscenza e senza che, in ogni caso, il giudice censurato avesse esaminato la memoria difensiva - telematicamente trasmessa in data 22 settembre 2021 in vista della celebrazione del processo in camera di consiglio non partecipata - con la quale era stata allegata la circostanza della morte, medio tempore intervenuta, del coimputato ES ed erano state meglio lumeggiate le censure relative all'affermazione di responsabilità dell'appellante per i reati ascrittigli. - Il secondo e il terzo motivo denunciano violazione degli artt. 216 e 223 L.F. e vizio di motivazione in riferimento all'affermazione di responsabilità per i delitti di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale. Quanto al delitto di bancarotta fraudolenta documentale è addotto che, come chiarito con la memoria difensiva tenuta in non cale, il ricorrente giammai si sarebbe potuto rendere autore della condotta di sottrazione o distruzione delle scritture contabili societarie ovvero di irregolare tenuta delle stesse, non avendo egli rivestito alcuna carica sociale nel momento in cui venne dichiarato il fallimento della Italy Garden Sri. e non avendo, quindi, la disponibilità delle scritture stesse. Quanto al delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale è addotto che il giudice di appello non aveva considerato che il prezzo di Euro 12.000,00, al quale il macchinario definito 'stampo' era stato alienato, era esattamente corrispondente al valore reale dello stesso, considerato l'ammortamento. - Il quarto motivo denuncia violazione dell'art. 62-bis cod. pen. in riferimento al diniego delle circostanze attenuanti, delle quali il ricorrente sarebbe stato meritevole in considerazione della correttezza del suo comportamento processuale, della sua incensuratezza e della buona condotta post-factum. 1 3. Con requisitoria in data 13 giugno 2023, il Procuratore Generale, in persona del Sostituto Dottoressa Lucia Odello, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1. Il primo motivo è manifestamente infondato. 1.1. Non sussiste alcuna nullità della sentenza impugnata derivante dall'omessa comunicazione al difensore del ricorrente della trattazione dell'appello con la partecipazione delle parti. Risulta, infatti, dal verbale dell'udienza dell'8 ottobre 2021, nella quale si è celebrato il processo di appello a carico di RE CC, come questo sia stato trattato in camera di consiglio non partecipata, previo contraddittorio cartolare, non avendo alcuna delle parti chiesto la trattazione orale del gravame. Ne viene che, quanto riportato in sentenza circa la trattazione dell'udienza in forma pubblica non incide affatto sulla regolarità del processo. 1.2. Né costituisce ragione di invalidità della decisione oggetto di scrutinio la mancata valutazione degli argomenti difensivi esplicitati nella memoria difensiva in data 22 settembre 2021, presente agli atti del giudizio di appello. E' principio generale, largamente condiviso, quello secondo il quale l'omessa valutazione di una memoria difensiva non determina alcuna nullità, ma può influire sulla congruità e sulla correttezza logico-giuridica della motivazione del provvedimento che definisce la fase o il grado nel cui ambito sono state espresse le ragioni difensive (Sez. 1, n. 26536 del 24/06/2020, Rv. 279578; Sez. 3, n. 36688 del 06/06/2019, Rv. 277667; Sez. 3, n. 23097 del 08/05/2019, Rv. 276199). A ciò devesi aggiungere che è stato, comunque, chiarito da questa Corte che, in tema di disciplina emergenziale da Covid-19, l'omessa valutazione delle conclusioni scritte inviate dalla difesa a mezzo PEC ex art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020 n. 176, integra un'ipotesi di nullità generale a regime intermedio per lesione del diritto di intervento dell'imputato, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., a condizione che esse abbiano un autonomo contenuto argomentativo volto a sostenere le ragioni del gravame, perché solo in tal caso costituiscono effettivo esercizio del diritto di difesa (Sez. 6, n. 44424 del 30/09/2022, Rv. 284004). Tanto comporta, nell'un caso e nell'altro, che l'omesso esame da parte del giudice di merito di contributi argomentativi difensivi possa essere dedotto in sede di legittimità purché, in virtù del dovere di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, si rappresenti puntualmente la concreta idoneità scardinante dei temi della memoria pretermessa rispetto alla pronunzia avversata (Sez. 5, n. 17798 del 22/03/2019, Rv. 276766; Sez. 5, n. 24437 del 17/01/2019, Rv. 276511); onere, questo, cui il ricorrente si è sottratto, astenendosi dall'illustrare con la dovuta 2 precisione la decisività di quanto dedotto con lo scritto difensivo rispetto ai motivi di appello e alle ragioni della sentenza attinta con il gravame. 2. Il secondo e il terzo motivo sono generici. 2.1. Le doglianze in punto di condanna del ricorrente per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale sono prive di qualsivoglia correlazione con la ragione giustificativa della statuizione impugnata. A fronte della motivazione rassegnata dalla Corte territoriale, incentrata sul rilievo di omessa consegna al Curatore fallimentare di tutte le scritture contabili obbligatorie - e, in particolare, della documentazione di supporto minuziosamente indicata nel capo d'imputazione - e, comunque, sulla tenuta di quella reperita in guisa da non consentire la ricostruzione del volume di affari e del patrimonio della fallita, le argomentazioni difensive replicano l'anodino riferimento, già contenuto nella memoria difensiva del 22 settembre 2021, alla mancanza di cariche sociali di RE CC all'epoca del fallimento della Italy Garden Srl., senza allegare e documentare, con la dovuta specificità, gli elementi di fatto, ritratti dall'incarto processuale, atti a dimostrare, oltre ogni evidenza, che tutte le scritture contabili, comprensive della documentazione accessoria, erano state consegnate dal liquidatore uscente CC al liquidatore entrante ES, così che solo a questi sarebbe stata imputabile la dispersione anche di quelle, in precedenza asseritamente regolarmente tenute, riferentesi al periodo (anteriore al 2011) in cui CC era stato liquidatore. 2.2. Pari aspecificità contrassegna le doglianze articolate in punto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, peraltro neppure consentite nel presente giudizio A fronte della motivazione con la quale la Corte territoriale ha stigmatizzato il difetto di correlazione tra le argomentazioni sviluppate a sostegno del motivo di appello sul punto - ossia la destinazione delle somme ricavate dalla vendita dello stampo, comunque incamerate dalla società fallita, a scopi aziendali (argomentazioni integralmente riprese nella memoria del 22 settembre 2021) - e la ratio decidendi della statuizione al riguardo, ossia la vendita sottocosto dello stampo con produzione di una minusvalenza, il ricorrente non solo non si confronta con il nucleo significante di essa, ma esibisce deduzioni in fatto che esulano dal perimetro del sindacato di legittimità. 3. Anche il terzo motivo è aspecifico. Non si confronta, infatti, con la ratio decidendi sottesa al diniego di concessione delle circostanze attenuanti generiche, ossia la genericità per indeterminatezza del motivo di appello sul punto, affidato «a mera formula di stile, carente di qualsiasi argomentazione e di censura alla motivazione» (cfr. pag. 6, penultimo capoverso della sentenza impugnata), perciò dichiarato inammissibile. 3 4. Per tutto quanto esposto s'impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 luglio 2023 Il consigliere estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCIA ODELLO che ha concluso chiedendo udito il difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 37751 Anno 2023 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: SCORDAMAGLIA IRENE Data Udienza: 03/07/2023 RITENUTO IN FATTO 1. RE CC, con il ministero del proprio difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli in data 8 ottobre 2021, che ha riformato la sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale - commesso nella qualità di liquidatore, dal 17 marzo 2010 al 18 febbraio 2011, della Italy Garden Srl., dichiarata fallita il 17 ottobre 2011 - limitatamente alla durata delle pene accessorie fallimentari applicategli. 3. L'impugnativa consta di quattro motivi, enunciati nei limiti stabiliti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. - Il primo motivo denuncia la violazione dell'art. 121 cod. proc. pen. in relazione all'art. 23-bis I. 176/2020. Eccepisce, al riguardo, la nullità della sentenza impugnata, per essersi svolto, il processo di appello, nella forma dell'udienza pubblica senza che di tale modalità di trattazione del gravame il difensore dell'appellante fosse stato portato a conoscenza e senza che, in ogni caso, il giudice censurato avesse esaminato la memoria difensiva - telematicamente trasmessa in data 22 settembre 2021 in vista della celebrazione del processo in camera di consiglio non partecipata - con la quale era stata allegata la circostanza della morte, medio tempore intervenuta, del coimputato ES ed erano state meglio lumeggiate le censure relative all'affermazione di responsabilità dell'appellante per i reati ascrittigli. - Il secondo e il terzo motivo denunciano violazione degli artt. 216 e 223 L.F. e vizio di motivazione in riferimento all'affermazione di responsabilità per i delitti di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale. Quanto al delitto di bancarotta fraudolenta documentale è addotto che, come chiarito con la memoria difensiva tenuta in non cale, il ricorrente giammai si sarebbe potuto rendere autore della condotta di sottrazione o distruzione delle scritture contabili societarie ovvero di irregolare tenuta delle stesse, non avendo egli rivestito alcuna carica sociale nel momento in cui venne dichiarato il fallimento della Italy Garden Sri. e non avendo, quindi, la disponibilità delle scritture stesse. Quanto al delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale è addotto che il giudice di appello non aveva considerato che il prezzo di Euro 12.000,00, al quale il macchinario definito 'stampo' era stato alienato, era esattamente corrispondente al valore reale dello stesso, considerato l'ammortamento. - Il quarto motivo denuncia violazione dell'art. 62-bis cod. pen. in riferimento al diniego delle circostanze attenuanti, delle quali il ricorrente sarebbe stato meritevole in considerazione della correttezza del suo comportamento processuale, della sua incensuratezza e della buona condotta post-factum. 1 3. Con requisitoria in data 13 giugno 2023, il Procuratore Generale, in persona del Sostituto Dottoressa Lucia Odello, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1. Il primo motivo è manifestamente infondato. 1.1. Non sussiste alcuna nullità della sentenza impugnata derivante dall'omessa comunicazione al difensore del ricorrente della trattazione dell'appello con la partecipazione delle parti. Risulta, infatti, dal verbale dell'udienza dell'8 ottobre 2021, nella quale si è celebrato il processo di appello a carico di RE CC, come questo sia stato trattato in camera di consiglio non partecipata, previo contraddittorio cartolare, non avendo alcuna delle parti chiesto la trattazione orale del gravame. Ne viene che, quanto riportato in sentenza circa la trattazione dell'udienza in forma pubblica non incide affatto sulla regolarità del processo. 1.2. Né costituisce ragione di invalidità della decisione oggetto di scrutinio la mancata valutazione degli argomenti difensivi esplicitati nella memoria difensiva in data 22 settembre 2021, presente agli atti del giudizio di appello. E' principio generale, largamente condiviso, quello secondo il quale l'omessa valutazione di una memoria difensiva non determina alcuna nullità, ma può influire sulla congruità e sulla correttezza logico-giuridica della motivazione del provvedimento che definisce la fase o il grado nel cui ambito sono state espresse le ragioni difensive (Sez. 1, n. 26536 del 24/06/2020, Rv. 279578; Sez. 3, n. 36688 del 06/06/2019, Rv. 277667; Sez. 3, n. 23097 del 08/05/2019, Rv. 276199). A ciò devesi aggiungere che è stato, comunque, chiarito da questa Corte che, in tema di disciplina emergenziale da Covid-19, l'omessa valutazione delle conclusioni scritte inviate dalla difesa a mezzo PEC ex art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020 n. 176, integra un'ipotesi di nullità generale a regime intermedio per lesione del diritto di intervento dell'imputato, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., a condizione che esse abbiano un autonomo contenuto argomentativo volto a sostenere le ragioni del gravame, perché solo in tal caso costituiscono effettivo esercizio del diritto di difesa (Sez. 6, n. 44424 del 30/09/2022, Rv. 284004). Tanto comporta, nell'un caso e nell'altro, che l'omesso esame da parte del giudice di merito di contributi argomentativi difensivi possa essere dedotto in sede di legittimità purché, in virtù del dovere di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, si rappresenti puntualmente la concreta idoneità scardinante dei temi della memoria pretermessa rispetto alla pronunzia avversata (Sez. 5, n. 17798 del 22/03/2019, Rv. 276766; Sez. 5, n. 24437 del 17/01/2019, Rv. 276511); onere, questo, cui il ricorrente si è sottratto, astenendosi dall'illustrare con la dovuta 2 precisione la decisività di quanto dedotto con lo scritto difensivo rispetto ai motivi di appello e alle ragioni della sentenza attinta con il gravame. 2. Il secondo e il terzo motivo sono generici. 2.1. Le doglianze in punto di condanna del ricorrente per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale sono prive di qualsivoglia correlazione con la ragione giustificativa della statuizione impugnata. A fronte della motivazione rassegnata dalla Corte territoriale, incentrata sul rilievo di omessa consegna al Curatore fallimentare di tutte le scritture contabili obbligatorie - e, in particolare, della documentazione di supporto minuziosamente indicata nel capo d'imputazione - e, comunque, sulla tenuta di quella reperita in guisa da non consentire la ricostruzione del volume di affari e del patrimonio della fallita, le argomentazioni difensive replicano l'anodino riferimento, già contenuto nella memoria difensiva del 22 settembre 2021, alla mancanza di cariche sociali di RE CC all'epoca del fallimento della Italy Garden Srl., senza allegare e documentare, con la dovuta specificità, gli elementi di fatto, ritratti dall'incarto processuale, atti a dimostrare, oltre ogni evidenza, che tutte le scritture contabili, comprensive della documentazione accessoria, erano state consegnate dal liquidatore uscente CC al liquidatore entrante ES, così che solo a questi sarebbe stata imputabile la dispersione anche di quelle, in precedenza asseritamente regolarmente tenute, riferentesi al periodo (anteriore al 2011) in cui CC era stato liquidatore. 2.2. Pari aspecificità contrassegna le doglianze articolate in punto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, peraltro neppure consentite nel presente giudizio A fronte della motivazione con la quale la Corte territoriale ha stigmatizzato il difetto di correlazione tra le argomentazioni sviluppate a sostegno del motivo di appello sul punto - ossia la destinazione delle somme ricavate dalla vendita dello stampo, comunque incamerate dalla società fallita, a scopi aziendali (argomentazioni integralmente riprese nella memoria del 22 settembre 2021) - e la ratio decidendi della statuizione al riguardo, ossia la vendita sottocosto dello stampo con produzione di una minusvalenza, il ricorrente non solo non si confronta con il nucleo significante di essa, ma esibisce deduzioni in fatto che esulano dal perimetro del sindacato di legittimità. 3. Anche il terzo motivo è aspecifico. Non si confronta, infatti, con la ratio decidendi sottesa al diniego di concessione delle circostanze attenuanti generiche, ossia la genericità per indeterminatezza del motivo di appello sul punto, affidato «a mera formula di stile, carente di qualsiasi argomentazione e di censura alla motivazione» (cfr. pag. 6, penultimo capoverso della sentenza impugnata), perciò dichiarato inammissibile. 3 4. Per tutto quanto esposto s'impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 luglio 2023 Il consigliere estensore Il Presidente