Sentenza 22 luglio 2002
Massime • 1
In caso di domanda di accertamento di inesistenza di un debito fondato sulla emissione di cambiali, spetta all'attore l'onere di fornire la prova della inesistenza od invalidità del rapporto sottostante, onere il cui inadempimento, in presenza della pacifica ammissione della esistenza delle cambiali, determina il rigetto della domanda, senza che sia richiesta la produzione in giudizio delle stesse, necessaria, invece, in caso di disconoscimento dei titoli.
Commentario • 1
- 1. Osservatorio nazionale sul diritto di famigliahttps://www.osservatoriofamiglia.it/ · 17 gennaio 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 22/07/2002, n. 10658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10658 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANGELO GIULIANO - Presidente -
Dott. FRANCESCO SABATINI - rel. Consigliere -
Dott. ANTONIO LIMONGELLI - Consigliere -
Dott. MARIO FINOCCHIARO - Consigliere -
Dott. GIANFRANCO MANZO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GI IU, elett. dom. in Roma, via Cola di Rienzo n. 212, presso lo studio dell'avv. GianLorenzo Marinucci che lo rappresenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso
- ricorrente -
contro
CI RE, elett. dom. in Roma, via Pietro della Valle n. 2, presso lo studio dell'avv. Francesco Pirani che lo rappresenta e difende in virtù di procura a margine del controricorso avverso la sentenza n. 44 in data 11.12.1998 - 12.1.1999 della Corte di Appello di Roma (r.g. n. 299/96). Udita nella pubblica udienza del 18 dicembre 2001 la relazione del consigliere Dott. Francesco Sabatini.
Sentito il P.M. in persona del sost. procuratore generale Dott. Rosario Russo, che ha chiesto il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 7 marzo 1990 SE IR convenne in giudizio ZO AN e chiese dichiararsi che nessuna somma era a questi da lui dovuta, ne' in proprio ne' quale socio della s.n.c. Castlel's Ballet.
A sostegno della domanda e sulla premessa che il convenuto gli aveva erogato un prestito garantito da esso esponente con il rilascio di cambiali ipotecarie per 80 milioni di lire a favore di un nipote - allegò di essere venuto a sapere che lo stesso AN deteneva altre cambiali per 150 milioni di lire, che affermava essergli state rilasciate dalla società.
Quest'ultimo dedusse invece di aver concesso all'attore numerosi prestiti tra cui il 25 novembre 1985, anche la somma di 150 milioni in assegni circolari, che era stata garantita mediante rilascio di numerose cambiali dell'importo di 25 milioni ciascuna, sottoscritte dal IR e dalla moglie.
Con sentenza del 14 gennaio 1995 l'adito Tribunale di Roma rigettò la domanda con decisione che è stata confermata dalla Corte di Appello con la pronuncia ora gravata.
Secondo la Corte, l'esistenza delle cambiali era pacificamente acquisita, avendo l'attore su di esse fondato la propria domanda, così come era pacifico che esse fossero state da lui sottoscritte. Costituendo i titoli promesse di pagamento (art. 1988 c.c.), era onere del IR dimostrare l'inesistenza o l'invalidità del rapporto sottostante, onere che egli non aveva osservato giacché, in sede di interrogatorio formale ed a fronte della esibizione di fotocopia degli assegni circolari, posti dall'AN a fondamento della sua difesa, egli si era dimostrato reticente, mentre era inammissibile la prova testimoniale articolata ma poi rinunciata. Per la cassazione di tale decisione il IR ha proposto ricorso, affidato ad unico motivo, cui l'AN resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo del ricorso il ricorrente deduce, con riferimento all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., la violazione degli artt. 87 disp. att. c.p.c. e dell'art. 1988 c.c. nonché vizi di motivazione, lamenta che la sentenza impugnata abbia ritenuto "acquisite al processo le cambiali detenute dal convenuto, cambiali che al contrario, non sono mai state prodotte in giudizio", richiama il contenuto dell'atto di citazione, osserva che le relative allegazioni non costituivano prova della materiale esistenza dei titoli di credito i quali, per poter rivestire rilevanza processuale, "avrebbero dovuto essere ritualmente prodotti dal convenuto che intendeva avvalersene, seppure al solo fine di invertire l'onere della prova circa il rapporto sottostante", che esso ricorrente non poteva essere gravato dell'onere di disconoscimento di titoli non esistenti processualmente, e che non ricorreva l'ipotesi prevista dall'art. 1988 c.c. Il motivo è infondato.
Deve preliminarmente osservarsi che oggetto del giudizio era la sola azione dichiarativa della inesistenza del debito, di cui all'atto introduttivo, non avendo il convenuto avanzato domande riconvenzionali.
Premesso che il conseguente onere della prova ricadeva sull'attore a norma del primo comma dell'art. 2697 c.c., e che le relativa decisione involge una questione di fatto, come tale rimessa al giudice del merito e non sindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata ed immune da vizi logici e giuridici, deve osservarsi che nella specie la sentenza impugnata nell'escludere che detta prova potesse ritenersi raggiunta, ha, tra l'altro, fatto riferimento ai titoli di credito, rilasciati dal IR, osservando che la materiale esistenza di essi era stata concordemente dedotta da entrambe le parti (e, del resto, lo stesso ricorrente osserva ora di aver affermato in citazione di averne "presa visione"). Tanto bastava per il rigetto della domanda poiché era estraneo al giudizio ogni altro profilo, compreso quello del disconoscimento dei titoli, che presuppone la produzione in giudizio di essi a norma dell'art. 214 c.p.c. (che nella specie non risulta avvenuta: il diniego, ribadito sul punto dal ricorrente, non risulta infatti specificamente contrastato dal controricorrente) ad opera del soggetto interessato ad avvalersene (che, come detto nella specie non ha svolto alcuna domanda con gli effetti di cui allo stesso art. 214 e seguenti: profili diversi che, se dedotti, non potranno che essere esaminati nell'eventuale e diverso giudizio che sarà attivato da quest'ultimo.
Pur in assenza, come nella specie di domanda della parte, che abbia la disponibilità di una scrittura privata idonea ad uso giudiziale, il riconoscimento (art. 215 c.p.c.) e la verificazione (art. 216 c.p.c.) di essa sono bensì possibili anche nel giudizio, attivato invece dalla parte che da essa tema di subire effetti pregiudizievoli, e, tuttavia, ne è indispensabile la produzione in giudizio non essendo concepibile - diversamente da quanto sembra avere invece anche affermato la Corte territoriale - che il formale procedimento incidentale, previsto dalla legge, possa essere surrogato dalla condotta omissiva della stessa parte, interessata ad avvalersi della scrittura che detiene, ma che ometta però di produrla come nella specie è avvenuto.
- Che tale dovesse essere la soluzione del caso è confermato dalla circostanza che la stessa Corte non ha affatto specificato - non essendone stata richiesta ne', comunque, essendo stata posta in grado di farlo - numero ed ammontare dei titoli: questioni, anch'esse, che vanno riservate al diverso anzidetto giudizio, essendo il presente unicamente rivolto ad un generico accertamento della inesistenza del debito.
Così, pertanto parzialmente corretta, a norma dell'art. 384 secondo comma c.p.c., la motivazione della sentenza impugnata, il cui dispositivo è conforme a legge, il ricorso va conseguentemente respinto.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in lire 125.810 (pari ad euro 64,97) oltre lire 3.000.000 (tremilioni, pari ad euro 1549,37) di onorari in favore del controricorrente.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte, il 18 dicembre 2001. Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2002