Sentenza 12 ottobre 2000
Massime • 1
In tema di riesame, nell'ipotesi in cui siano proposte due istanze (la prima personalmente dall'indagato e la seconda dal suo difensore) il termine per decidere di cui all'art. 309 nono comma cod. proc. pen. decorre dall'ultima istanza presentata, attesa la necessità, secondo un principio di ragionevolezza ed al fine di evitare giudizi divergenti, di una valutazione globale e contestuale delle richieste medesime.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/10/2000, n. 3785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3785 |
| Data del deposito : | 12 ottobre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FORTUNATO PISANTI Presidente del 12/10/2000
1. Dott. LUIGI SANSONE Consigliere SENTENZA
2. Dott. GIOVANNI CASO Consigliere N. 3785
3. Dott. ILARIO SALVATORE MARTELLA Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. GIOVANNI CONTI Consigliere N. 13318/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
1) IC RT, nato a [...] il [...];
2) US IO, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza, in data 27 dicembre 1999 - 5 gennaio 2000, del Tribunale di Brescia;
visti gli atti, l'impugnata ordinanza e i ricorsi;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Ilario S. MARTELLA;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sost. Proc. Gen., Dr. Francesco COSENTINO, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi.
OSSERVA
1. Con ordinanza in data 27 dicembre 1999 - 5 gennaio 2000 il Tribunale di Brescia, adito a norma dell'art. 309 c.p.p., confermava la misura custodiale cautelare in carcere, applicata con ordinanza del Giudice per le indagini preliminari di Brescia in data 13 novembre 1999 nei confronti di:
- IC BA, con riferimento al capo 260 (art. 73 co. 1^ D.P.R. n. 309/1990: acquisto per spaccio di un kg. di cocaina);
- US IO, con riferimento al capo 313 (art. 73 co. 1^:
cessione di cocaina per un prezzo complessivo di un kg. a RZ Cristian).
Veniva, altresì, confermata la misura cautelare reale emessa nei confronti del US (se questo preventivo di beni immobili intestati all'indagato, come da provvedimento in data 20.11.1999).
2. Avverso tale ordinanza ricorrono per cassazione sia l'IC che il US.
Entrambi deducono la violazione dell'art. 309 c.p.p., per inosservanza del termine stabilito per la decisione da parte del Tribunale del riesame.
I successivi rilievi attengono per quanto eccepito dall'IC, alla gravità degli indizi.
L'IC rileva che il suo coinvolgimento con il presunto fornitore della droga PÈ AN è limitato ad un brevissimo arco temporale e che, peraltro, non sussiste alcun elemento che possa far presumere la probabilità di una reiterazione del reato. Il US eccepisce:
che la sola dichiarazione del collaborante RZ non può volere di per sè a rappresentare la gravità indiziaria richiesta dalla norma;
che anche per quanto attiene alla misura cautelare reale sussiste carenza di motivazione;
che vi è violazione di legge, stante la incompetenza territoriale del G.I.P. del Tribunale di Brescia per essere, invece, competente quello di Milano.
3. I ricorsi sono da ritenere infondati ai limiti della ammissibilità.
Con specifico riferimento alla asserita violazione dell'art. 309 co. 9^ e 10^ c.p.p., si osserva che, per quanto attiene alla richiesta di riesame dell'IC, la Procura di Brescia con atto in data 18 dicembre 1999 trasmetteva la documentazione contestualmente comunicando che la stessa era già stata materialmente depositata in relazione ad altri ricorsi. Il Tribunale decideva il 27 dicembre 1999 e cioè entro il prescritto termine di dieci giorni. Appare evidente che il decorso di tale termine va fatto tenuto conto della comunicazione dell'Ufficio del P.M. testè richiamata del 18 dicembre 1999, essendo del tutto inconferente che gli atti fossero già a disposizione del Tribunale per la trattazione di precedenti ricorsi. Anche l'analoga eccezione prospettata dal US è priva di consistenza, dal momento che dall'esame degli atti risulta che: una prima richiesta di riesame veniva presentata personalmente dallo stesso US, ai sensi dell'art. 123 c.p.p. il 6.12.1999 tramite la direzione della Casa di reclusione di Milano - Opera ove egli trovavasi detenuto, mentre altra istanza veniva successivamente presentata in data 14.12.1999 dal difensore del US, avvocato Roberto Rallo dalla cancelleria del Tribunale di Como e perveniva al Tribunale del Riesame di Brescia il 17 dicembre successivo. Ciò stante, da tale ultima data è venuto a decorrere il termine per la trasmissione degli atti ex art. 309 co. 5^ c.p.p. (cfr. Corte cost., sent. n. 232 del 1998; Cass. S.U., 22.3.2000, Solfrizzi) cui il Pubblico Ministero ha tempestivamente provveduto in data 20 dicembre 1999. Da quest'ultima data, poi, è decorso il termine di dieci giorni per la decisione sulla richiesta di riesame ex art. 309 co. 9^ c.p.p., termine che è stato perfettamente rispettato, in quanto l'ordinanza impugnata è stata emessa in data 27 dicembre 1999.
È, poi, appena il caso di rilevare che essendo state proposte due istanze di riesame (la prima personalmente dall'indagato e la seconda dal suo difensore), il termine per decidere non poteva se non decorrere dalla seconda, imponendolo un evidente principio di ragionevolezza correlato, anche al fine di evitare giudizi divergenti, all'esigenza di una valutazione globale e contestuale delle due istanze difensive.
In ordine alle ulteriori doglianze prospettate e attinenti al vizio di motivazione per carenza di indizi, si rileva, con riferimento all'IC che questi ricevette il pacco di grosse dimensioni inviatogli da PE AN sotto il diretto controllo dei carabinieri.
Le conversazioni in merito intercettate, hanno consentito di accertare inequivocamente, come rilevato dal giudice a quo, quale fosse il reale contenuto del pacco: trattarsi di un chilogrammo di cocaina.
Il quadro di gravità indiziaria appare, pertanto, congruamente motivato, alla stregua sia del mittente del pacco, noto personaggio di spicco del narcotraffico (il nominato PÈ), sia del dato ponderale dello stupefacente: circostanze che hanno suffragato il motivato convincimento dell'inserimento dell'IC nell'organizzazione dello spaccio e, come tale, pedina agevolmente reperibile per lo smistamento della droga così da legittimare il mantenimento della misura custodiale in carcere applicatagli.
Con riferimento alle doglianze del US, correttamente se ne è ritenuta la infondatezza dal momento che, come rilevato dal giudice a quo, le circostanziate dichiarazioni del chiamante RZ hanno trovato puntuale e specifica rispondenza nel corso delle indagini del P.G. e, in particolare, in sede di sopralluogo sia dell'abitazione del US, sia del posto ove questi aveva consegnato allo stesso RZ nel novembre 1997 un chilogrammo di cocaina.
Pertinentemente si è, quindi, sottolineato dal giudice del riesame che le affermazioni dell'indagato di non conoscere lo RZ non sono in alcun modo convincenti, non avendo il US contrapposto alcunché su quanto dettagliatamente e specificamente riferito nei suoi confronti dallo RZ sia con riguardo alla sua persona che alla sua abitazione.
Anche la disposta misura cautelare reale appare congruamente motivata dal momento che l'immobile risulta entrato nella proprietà del US nel 1996 e cioè in epoca prossima a quella di commissione del fatto contestatogli. Sul punto ha rilevato il giudice a quo che non vi è alcun riferimento documentale per cui possa ritenersi - come difensivamente sostenuto - che trattasi di contrattazione simulata avente ad oggetto l'acquisto del bene entrato a far parte del patrimonio dell'indagato ben prima dell'epoca di commissione del reato.
Sulla base dell'oggettiva gravità del fatto trattasi di un kg. di cocaina .- il Tribunale ha ritenuto il US inserito a pieno titolo nel narcotraffico, talché fondatamente ne è derivato il convincimento del pericolo di reiterazione del reato: da qui l'adeguatezza della misura custodiale imposta.
Va rilevato che la eccepita incompetenza territoriale del G.I.P. di Brescia non risulta dedotta dinnanzi al Tribunale del riesame. Pertanto non può essere oggetto di doglianza in questa Sede.
4. Per quanto sopra, i ricorsi vanno rigettati e i ricorrenti condannati in solido al pagamento delle spese processuali. La Cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art. 94-1/ter disp. att. c.p.p..
P.Q.M.
la Corte di Cassazione
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 941/ter disp. att. c.p.p..
Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2000.
Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2000