Sentenza 29 settembre 2011
Massime • 1
Il termine di inefficacia di una misura cautelare di coercizione personale conseguente all'omessa tempestiva decisione del tribunale del riesame decorre, anche in caso di proposizione della richiesta a mezzo posta elettronica certificata, dal momento in cui essa è pervenuta alla cancelleria della sezione competente per il riesame e non già dal momento in cui essa e giunta alla cancelleria centrale del tribunale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 29/09/2011, n. 37037 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37037 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2011 |
Testo completo
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370 37 / 1 1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione II penale
Udienza in camera di consiglio del 29.9.2011
Sentenza n. 1634/204 Reg. gen. n. 30244/2011
composta dai signori dott. Pietro Antonio Sirena Presidente
dott. Piercamillo Davigo Consigliere dott. Domenico Chindemi Consigliere
dott. Geppino Rago Consigliere dott. Cosimo D'Arrigo Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
BO CE, nato a [...] il [...],
avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma, in data 9.6.2011.
Sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Piercamillo Davigo.
Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, dott. Antonio
Gialanella, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato.
Udito il difensore, Avv. Giuseppe Caputo, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso,
Avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale di Roma che dispose la custodia cautelare in carcere di BO
CE, l'indagato, tramite il difensore, propose istanza di riesame ed il
Tribunale di Roma, con ordinanza del 31.5.2011, la dichiarò inammissibile siccome tardiva.
Il difensore, con successiva istanza, chiese dichiararsi la perenzione della misura assumendo di aver inviato tempestivamente per posta elettronica certificata la richiesta di riesame, sulla quale non sarebbe intervenuta pronunzia nei termini da parte del Tribunale.
II G.I.P. rigettò la richiesta di scarcerazione.
Avverso tale provvedimento l'indagato propose appello, ai sensi dell'articolo 310 cod. proc. pen., ma il Tribunale di Roma, con ordinanza del
9.6.2011, depositata il 20.6.2011, respinse l'impugnazione.
Ricorre per cassazione il difensore dell'indagato deducendo violazione della legge processuale in quanto la proposizione di un'impugnazione può avvenire validamente tramite posta elettronica certificata, ai sensi dell'art. 48
D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dall'art. 33 comma 1 D. Lgs.
30 dicembre 2010, n. 235 e chiedeva l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.
Considerato in diritto
Il ricorso è infondato.
È superfluo esaminare in questa sede la questione se la posta elettronica certificata sia o meno equipollente alla lettera raccomandata.
Infatti, anche ipotizzando tale equipollenza, la richiesta di va trasmessa alla cancelleria del giudice del riesame, ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen.
Inoltre va ricordato che questa Corte ha affermato che il termine per l'invio da parte del pubblico ministero degli atti al giudice del riesame decorre, in caso di proposizione della richiesta di riesame a mezzo posta, dal momento in cui la richiesta perviene alla cancelleria della sezione competente per il riesame e non già dal momento in cui perviene alla
2 cancelleria centrale del tribunale. (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4417 del
17.12.2009 dep.
2.2.2010 rv 246014).
Altrettanto deve ritenersi per il termine di perenzione conseguente all'omessa tempestiva decisione.
Nel caso in esame il Tribunale ha dato atto che la richiesta pervenne il
25.3.2011 dalla Cancelleria centrale.
Poiché l'indirizzo di posta elettronica a cui fu indirizzata la richiesta di come risulta dallo stesso ricorso, è quella: riesame,
prot.tribunale.roma@giustiziacert.it non riferibile alla Sezione riesame, non può ritenersi tardiva la pronunzia del Tribunale, anche se la posta certificata fosse equivalente ad una lettera raccomandata.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.
Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1 ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo 94.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Si provveda a norma dell'articolo 94 disp. att. cod. proc. pen.
Così deliberato il 29.9.2011.
Il Consigliere estensore Il Presidente
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DEPOSITATO IN CANCELLERIA
14 OTT 2011
IL CANCELLIERE Claudia Pianelli 3
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