Cass. pen., sez. II, sentenza 29/09/2011, n. 37037
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Sentenza 29 settembre 2011

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Il termine di inefficacia di una misura cautelare di coercizione personale conseguente all'omessa tempestiva decisione del tribunale del riesame decorre, anche in caso di proposizione della richiesta a mezzo posta elettronica certificata, dal momento in cui essa è pervenuta alla cancelleria della sezione competente per il riesame e non già dal momento in cui essa e giunta alla cancelleria centrale del tribunale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 29/09/2011, n. 37037
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 37037
    Data del deposito : 29 settembre 2011

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