Sentenza 19 febbraio 2008
Massime • 1
L'azione tipica del delitto di cui all'art. 328, comma secondo, cod. pen., è integrata dal mancato compimento di un atto dell'ufficio da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, ovvero dalla mancata esposizione delle ragioni del ritardo, entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi ha interesse; ne consegue che il reato, omissivo proprio e a consumazione istantanea, deve intendersi perfezionato con la scadenza del predetto termine.
Commentario • 1
- 1. Omicidio colposo: Le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità solo se innescano un processo causale autonomo rispetto a quello determinato dalla…https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/02/2008, n. 27044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27044 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 19/02/2008
Dott. OLIVA Bruno - Consigliere - SENTENZA
Dott. MANNINO Saverio Felice - Consigliere - N. 326
Dott. MARTELLA Ilario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MATERA Lina - Consigliere - N. 31703/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AS LO, nato il [...] a [...];
avverso la sentenza della Corte d'appello di Cagliari 10 aprile 2006 n. 298;
Sentita la relazione svolta dal Cons. Dott. S. F. MANNINO;
Sentita la requisitoria del PROCURATORE GENERALE, in persona del Dr. Carlo DI CASOLA, il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
osserva:
IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 24 marzo 2004 n. 956 il Tribunale di Cagliari dichiarava LO MA colpevole del reato previsto dall'art.328 c.p., comma 2, commesso in Sardara dal mese di dicembre 1998 al mese di maggio 2001, e lo condannava alla pena di Euro 700,00 di multa nonché al risarcimento dei danni in favore della parte civile, da liquidarsi in separato giudizio, con una provvisionale di Euro 2.500,00.
Avverso la predetta sentenza l'imputato proponeva appello a mezzo del difensore, chiedendo di essere assolto.
Con sentenza del 10 aprile 2006 n. 298 la Corte d'appello di Cagliari, rigettava l'impugnazione confermando la sentenza di primo grado.
Avverso la sentenza il MA ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
1. violazione dell'art. 328 c.p., comma 2 e mancanza o manifesta illogicità della motivazione (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e c)) in relazione all'attribuzione della natura di diffida alla lettera del 16 febbraio 1999, con la quale l'avv. Gambardella - richiamata l'ordinanza sindacale n. 22/98, avente ad oggetto i locali di via Po in Sardara, di proprietà della TU e del coniuge - rilevava il mancato adempimento della stessa e invitava il sindaco ad emanare ordinanza di chiusura del locale, perché ne' questa, ne' le altre due lettere, rispettivamente in data 30 ottobre e 8 novembre 1998, con le quali si chiedeva al sindaco la revoca della concessione edilizia n. 76/93, potevano costituire l'atto formale dal contento tipico di messa in mora, qualificabile come diffida ad adempiere diretta alla messa in mora del destinatario;
2. violazione dell'art. 328 c.p., comma 2 e mancanza e manifesta illogicità della motivazione (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e c)) perché non può sostenersi che il sindaco fosse l'organo competente ad emanare il provvedimento richiesto ovvero a fornire giustificazione del ritardo nell'assunzione del provvedimento, in primo luogo perché il provvedimento dapprima richiesto è la revoca della concessione edilizia;
e in secondo luogo, perché l'ordinanza sindacale n. 22/98 è un provvedimento contigibile e urgente, emesso ai sensi della L. n. 142 del 1990, art. 38 e come tale qualificato nello stesso capo d'imputazione che è formulato in base all'art. 328 c.p., comma 2 mentre la predetta ordinanza ricade per sua natura nella previsione del comma 1, stesso art.;
3. violazione dell'art. 328 c.p., comma 2 e mancanza e manifesta illogicità della motivazione (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e c)) in relazione alla mancata considerazione del fatto che i ricorsi amministrativi proposti da PA BB erano stati rigettati;
alla richiesta della forma scritta, non richiesta dalla norma penale, come indispensabile per l'esposizione delle ragioni del ritardo;
alla mancata esclusione del dolo in conseguenza delle numerosissime circostanze in cui sindaco, assessori e funzionali avevano espresso la posizione del Comune in ordine alle richieste quasi quotidiane dell'BB nonché della precedente attività di indagine e di studio delle problematiche, caratterizzatasi anche nella richiesta di un parere legale pro veritate.
Preliminarmente si deve prendere atto dell'estinzione del reato per intervenuta prescrizione. Nel reato di omissione di atti d'ufficio previsto dall'art. 328 c.p.p., comma 2 l'azione tipica si realizza con il mancato compimento da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio dell'atto del suo ufficio ovvero dell'esposizione delle ragioni del ritardo entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi ha interesse ed è pertanto con la scadenza di detto termine che il reato, omissivo proprio e a consumazione istantanea, deve intendersi perfezionato (Cass., Sez. 6, 19 novembre 2003-6 febbraio 2004 n. 4907, ric. Grillo). Nella specie, secondo la contestazione gli interpelli di PA BB e dei suoi cointeressati e del suo difensore recano le date del 30 ottobre e dell'8 novembre 1998 e del 16 febbraio 1999, quest'ultimo pervenuto al destinatario il 26 febbraio successivo, per cui, calcolando i trenta giorni previsti dalla fattispecie normativa, il reato, benché contestato come commesso fino al mese di maggio 2001, deve ritenersi consumato il 28 marzo 1999 e da questa data decorre il termine di prescrizione, cosi che la causa estintiva si è verificata il 28 settembre 2006.
L'intervento della prescrizione del reato preclude, in applicazione della regola dell'immediata declaratoria dell'estinzione, il rinvio al giudice del merito, incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva (Cass., Sez. U, 28 novembre 2001 n. 1021, ric. Cremonese;
Sez. 5, 9 giugno 2005 n. 26064, ric. Colonna). Non risultano peraltro presenti cause di non punibilità previste dall'art. 129 c.p.p.. Le questioni dedotte dal ricorrente con i motivi di ricorso, già oggetto dei motivi di appello, sono già state motivatamente confutate nella sentenza impugnata. Il Giudice d'appello ha esaminato le lettere citate ed ha concluso che il contenuto e il tenore delle stesse ne comportava con certezza la natura di diffida. Pertanto la contestazione in fatto della decisione, su cui si fonda il primo motivo di ricorso, non appare ammissibile.
Le questioni di competenza in ordine all'emanazione dei provvedimenti richiesti, dedotte col secondo motivo, sono state del pari disattese nella sentenza impugnata, che, confermando quella di primo grado, le ha ritenute superate, quanto meno in ordine all'ordinanza sindacale 20 luglio 1998 n. 22, emessa dal vicesindaco di Sardara per ragioni di igiene e sanità pubblica, a nulla rilevando la qualificazione giuridica del fatto, comunque regolarmente contestato, come violazione del secondo e non dell'art. 328 c.p., comma 1. D'altronde, la configurazione dell'addebito in relazione all'art. 328 c.p. rende comunque ininfluente l'eccezione di incompetenza, che avrebbe dovuto in ogni caso essere indicata nella prescritta risposta alla diffida entro il termine di trenta giorni.
Anche riguardo a questo motivo non ricorrono gli estremi per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nel merito della causa.
E alla medesima conclusione si perviene quanto al terzo motivo, considerando che con esso si ripropongono questioni di fatto, già esaminate e motivatamente disattese dal Giudice di appello, sottratte come tali alla rivalutazione in sede di legittimità. Pertanto, preso atto dell'intervento della causa estintiva, la sentenza impugnata dev'essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.
P.Q.M.
LA CORTE La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2008.
Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2008