Sentenza 17 novembre 1999
Massime • 1
È inammissibile, per violazione dell'art. 582, comma primo, cod. proc. pen., l'impugnazione del pubblico ministero non depositata presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato ma inoltrata direttamente al giudice della impugnazione. (Fattispecie di ricorso per cassazione trasmesso direttamente dal pubblico ministero alla Suprema Corte).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/11/1999, n. 3763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3763 |
| Data del deposito : | 17 novembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Fortunato Pisanti Presidente del 17/11/1999
Dott. Francesco Romano Consigliere SENTENZA
Dott. Raffaele Leonasi Consigliere N. 3763
Dott. Giangiulio Ambrosini Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Nicola Milo Consigliere N. 12103/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso Proposto dal P.M. preso il Tribunale di Nola;
avverso l'ordinanza 16.3.1999 del gip del Tribunale di Nola;
Visti gli atti, l'ordinanza e il ricorso;
Udita la relazione del Consigliere dott. Giangiulio Ambrosini;
Letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore Generale, che ha concluso per l'annullamento dell'ordinanza impugnata;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il P.M. presso il Tribunale di Nola chiedeva in data 15.1.1998 l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari a carico di SI LI per i reati di cui agli artt. 319-321 e 317 c.p.. Il gip con ordinanza 27.10.1998 rigettava la richiesta,
riqualificati i fatti ex art. 323 c.p., per carenza di esigenze cautelari.
In data 16.11.1998 il P.M. presentava allo stesso gip richiesta di rinvio a giudizio del SI, nonché di ME AN e MM QU per i reati di cui agli artt. 319-321 e 317 c.p.. Il gip, fissata al 9.2.1999 l'udienza preliminare. pronunciava al termine di essa ordinanza con la quale disponeva che il P.M modificasse le imputazioni in abuso di atti d'ufficio ex art. 323 c.p.. Nella successiva udienza del 16.3.1999 il P.M. ribadiva la richiesta di rinvio a giudizio come originariamente formulata e il gip, preso atto, disponeva la restituzione degli atti all'ufficio del P.M. Avverso l'ordinanza propone ricorso il P.M. presso il Tribunale di Nola per violazione di legge assumendo che ben poteva il gip procedere direttamente alla modifica dell'imputazione, essendo sempre consentito al giudice attribuire al fatto la corretta qualificazione giuridica nell'ambito della propria competenza. Il provvedimento del gip di regressione del procedimento appariva pertanto abnorme, come ritenuto dalle sez. un. della Corte di cassazione.
Il P.G. presso questa Suprema Corte con requisitoria scritta riconosceva la fondatezza del ricorso e chiedeva l'annullamento della ordinanza impugnata.
Con memoria successiva la difesa del SI chiedeva dichiararsi l'inammissibilità del ricorso non essendovi prova della data della sua presentazione;
assumeva, inoltre, la fondatezza dell'ordinanza impugnata dal P.M., in quanto il gip aveva sollecitato la modifica del fatto e non della sua qualificazione giuridica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile. L'atto di ricorso del pubblico ministero, infatti, non risulta essere stato depositato nella cancelleria del gip che ha emesso il provvedimento, risultando in calce al ricorso stesso la dichiarazione sottoscritta dal P.M. in data 17.3.1999 di trasmissione del ricorso direttamente alla Corte di Cassazione. L'invio "diretto" al giudice ad quem non è previsto dall'ordinamento, che all'art. 582, c. 1, c.p.p. stabilisce che "l'atto di impugnazione è presentato nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato", salve le deroghe relative esclusivamente alle parti private e ai difensori.
È principio consolidato in giurisprudenza (fra le molte Cass., 21.4.1993, Di Maio, RV 194.304) secondo cui è inammissibile il gravame del pubblico ministero quando i relativi motivi, pur materialmente nel fascicolo processuale - come nel caso di specie - non risultino in alcun modo essere stati presentati nella cancelleria competente a riceverli.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 17 novembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2000