Sentenza 14 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 14/05/2003, n. 7458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7458 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2003 |
Testo completo
ee 63975 COUNTS DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 131 TAB. ALL. B - N. 5 0 7 4587 NO RCIA REPUBBLICA ITALIAN LO 1 LI NO TRIBUTARIA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZION] SEZIONE QUINTA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giovanni Paolini Presidente R.G.N.7369/99 Dott. Giuseppe V.A. Magno Consigliere Dott. Francesco Ruggiero Cons. Rel. 16488 Cron. Dott. Simonetta Sotgiu Consigliere Rep. Ud. 27-11-02 Dott. Michele D'Alonzo Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZION ha pronunciato la seguente: r CAMPIONE CI LE SENTENZA N. 63975 sul ricorso proposto da: ER LO, rappresentato e difeso dall'Avv. Prof. Gianfranco Gaffuri e dall'Avv. Enrico Romanelli, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma, via Cosseria n.5; ricorrente
contro
Ministero delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi n.12; controricorrente avverso la sentenza della Commissione Tributaria 4326 Regionale della Liguria-Genova n.1 del 1-4-98. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/11/02 dal Relatore Cons. Dott. Francesco Ruggiero;
Udito l'Avv. Romanelli;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Gambardella, che ha concluso Generale Dott. Vincenzo chiedendo il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Il Credito Italiano S.p.A., in occasione del trasferimento del funzionario ER LO da Varese a Milano, in forza dell'art.51 CCNL, corrispondeva una somma, a titolo di indennizzo per il maggior canone di locazione, senza assoggettare detta somma a tassazione. L'Ufficio II. DD. di Milano notificava avviso di accertamento con cui riprendeva a tassazione IRPEF tale somma, liquidava la maggiore imposta ed irrogava le conseguenti sanzioni. Il contribuente proponeva opposizione rilevando che : non esisteva una obbligazione propria del sostituito d'imposta per somme provenienti dal sostituto;
la somma percepita costituiva un contributo avente natura risarcitoria;
non erano dovute sanzioni per un comportamento addebitabile ad omissione del sostituto d'imposta. 2 La C.T. di primo grado di Milano accoglieva il ricorso, ritenendo che il contributo avesse natura risarcitoria, reintegratoria della diminuzione patrimoniale conseguente al trasferimento disposto dal datore di lavoro. Proponeva gravame l'Ufficio e si costituiva anche il contribuente. La C.T. Regionale della Lombardia-Milano, con la sentenza in epigrafe, accoglieva l'appello dell'Ufficio, respingendo l'eccezione di difetto di legittimazione passiva e ritenendo irrilevante la natura del contributo e, comunque, escludendo la natura risarcitoria;
accoglieva il motivo subordinato avanzato dal ricorrente, escludendo la irrogazione delle sanzioni. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, con l'articolazione di due ragioni di doglianza. Il Ministero delle Finanze si è costituito con controricorso. Il ricorrente ha depositato ulteriore memoria ex art.378 c.p.c., in cui oltre a richiamare e rinviare a memoria di altra controversia, invoca il giudicato esterno conseguente alla sentenza n.558/2000 del 19-1-2000. Motivi della decisione 1 Varie ragioni concorrono per l'immediata declaratoria di inammissibilità delle prospettazioni ་ བ ་ བ ་ ་ ས ཞ 3 formulate dal ricorrente nella memoria da ultimo richiamata. Innanzitutto, non risultano soddisfatte le finalità che la memoria ex art.378 c.p.c è destinata a soddisfare, le quali sono esclusivamente quelle di illustrare questioni già ritualmente introdotte. La questione del giudicato non poteva essere sollevata per la prima volta con detta memoria. La sentenza, invocata a tali fini, non veniva allegata al ricorso, ma risulta prodotta per la prima volta con la citata memoria. Viene dedotto un giudicato esterno, nell'ottica dell'art.1306 C.C., in una situazione in cui non sussiste solidarietà, come in seguito si dirà. Infine, perché il giudice di legittimità possa rilevare d'ufficio l'esistenza di un giudicato esterno, necessario che esso risulti da atti comunque prodotti o acquisiti nel corso del giudizio di merito, essendo - la produzione, alle parti inibita ex art.372 c.p.c. nel giudizio di legittimità, di documenti che non attengano alla nullità della sentenza impugnata ed controricorso all'ammissibilità del ricorso e del (Cass. Sez. Trib., 19-10-2001, n.12794). 2 Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt.23 e 64 4 D.P.R. 29-9-73 n.600, nonché dell'art.67 stesso D.P.R., in relazione all'art.360 co.1° n.3 c.p.c., e l'omessa e inadeguata motivazione su un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti, in relazione all'art.360 co.1° n.5 c.p.c., riproponendo l'eccezione preliminare di inesistenza di una obbligazione tributaria propria del sostituito. La censura è destituita di fondamento nella sua duplice prospettazione. In via preliminare, deve essere delibata la questione difetto di legittimazione passiva del dell'eccepito contribuente. Condividendosi pienamente il più recente e prevalente indirizzo di questa Corte, deve affermarsi che legittimo l'accertamento a carico del lavoratore subordinato, diretto a contestare la mancata inclusione nella denuncia annuale di una componente del reddito tassabile, anche quando la stessa sia soggetta alla ritenuta d'acconto prescritta dall'art.23 D.P.R. 29-9- 73 n.600 ed il datore di lavoro abbia omesso di effettuare e versare tale ritenuta (Cass., 18-2-2000, n.1842; 28-2-2000, n.2212; 3-3-2000, n.2389; 8-3-2000, n.2604; 8-3-2000, n.2611; 21-3-2000, n.3330; 17-6-2000, n.7703; 21-11-2000, n.15048; 30-10-2001, n.13481). Nella norma richiamata la sostituzione con ritenuta 5 d'acconto (e dovere di rivalsa) è delineata come strumento per la più agevole ed anticipata riscossione dell'imposta sul reddito dovuta dal percipiente. Conseguentemente, non implica mutamento nella posizione del debitore d'imposta, ma aggiunge all'obbligazione di quest'ultimo un dovere di pagamento a carico di chi eroga il reddito imponibile. Pertanto, l'esaminata questione preliminare deve essere disattesa. Si aggiunga per confutare l'eccepito difetto motivazionale - che l'impugnata decisione sviluppa, il tema dell'eccepitoampiamente ed approfonditamente, difetto di legittimazione. 3 Con il secondo motivo viene denunziata la violazione e falsa applicazione dell'art.48 co.1° D.P.R. 29-9-73 n.597, nonché della nozione giuridica di reddito fiscale desumibile dai sistemi normativi concernenti la sua tassazione, la violazione e falsa applicazione dell'art.12 disp. prel., in relazione CO.1° n.3 c.p.c., e la motivazione all'art. 360 insufficiente su un punto decisivo della controversia, assumendo in particolare che gli indennizzi, la cui corresponsione era prevista da un contratto collettivo rientravano nell'ambito di compensi di lavoro, risarcitori. 6 Anche questa censura deve ritenersi destituita di fondamento nella sua duplice articolazione. Il fondamentale thema decidendum è costituito dalla questione dell'assoggettamento ad IRPEF dell'indennità di alloggio ("contributo-affitto"), a titolo di rimborso del maggior canone di locazione, che il contribuente trasferito debba pagare per acquisire il godimento di una confacente abitazione nel nuovo luogo di lavoro. Si ritiene di confermare - in piena condivisione 1'indirizzo ormai consolidato di questa Corte (Cass. Civ., Sez.I, n. 5081/1999; Cass. Civ., Sez.I, n.14006/1999; Cass. Sez. Trib., n.1842/2000; Cass. Civ., 8-2-2000, n.2212; Cass. Sez. Trib., 3-3-2000, n.2389; Cass. 8-3-2000, n.2604; Cass. Civ., 8-3-2001, n.2611; Cass. Civ., 21-3-2000, 3330; Cass. Civ., Sez.I, 7-6-2000, n.7703; Cass. Civ., 2-8-2000, n.10149; Cass. Sez. Trib., 4-10-2000, n.13182; Cass. Sez. Trib., 30- 10-2001, n.13482; Cass. Sez. Trib., 21-11-2000, n.15048). Secondo questo orientamento, dal complessivo quadro normativo (art.48 co.1° e successivi D. P. R. 29-9-73, n.597; art.48 D. P. R. 22-12-86, n.917; riformulazione del citato art.48, introdotta, con effetto dal 1° gennaio 1998, dall'art.3 D.Lg. 2-9-97, n. 314) discende che le indennità di trasferimento e le indennità 7 similari, quale il rimborso di parte del più consistente canone di locazione che il dipendente debba pagare per acquisire il godimento di confacente alloggio cioè le somme che il datore di lavoro eroghi al dipendente per alleviare la maggiore entità degli oneri generali connessi allo stabile spostamento territoriale dell'attività lavorativa sono componenti del reddito tassabile, ai fini IRPEF per l'intero ammontare, se ricadano in periodi di imposta anteriori al 1998. Tale principio discende concludentemente dalle seguenti argomentazioni : eccezionalità e, comunque, specialità delle disposizioni delimitative del reddito tassabile;
diversità di natura e presupposti delle indennità di trasferimento rispetto а quelle di trasferta;
conseguente inestensibilità alle prime di norme determinate. La tesi conclamata con il richiamato orientamento si articola attraverso passaggi logico-giuridici, che privano anche di rilevanza le dedotte questioni di illegittimità costituzionale (vedasi, in particolare, la richiamata Cass. n.2604/2000). Inoltre, insussistente risulta la dedotta insufficiente motivazione. L'impugnata decisione si diffonde ampiamente ed in 8 maniera alquanto articolata sulla questione della natura del contributo.. - In definitiva, per i delineati motivi, 4 l'esaminato ricorso deve essere rigettato. Le complessive ragioni della decisione fanno ricorrere giustificati motivi per pervenire ad un'equa compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
CORTE La rigetta il ricorso. Compensa le spese. Così deciso in Roma, il 27-11-2002, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della Suprema Corte di Cassazione. Il Presidente Il Relatore Dott. Giovanni Paolini Dott. Francesco Ruggiero Ciałammi Poskini pan n IN CANCELLERIA 1.4. MAG. 2003 IL CANCELLIERE CT Oggi Osvaldo Ascanio IL CANCELLIERE C1 F Osvaldo Ascanio