Sentenza 12 giugno 1999
Massime • 1
Nella notificazione a mezzo posta l'ufficiale postale, nel caso in cui non abbia potuto consegnare l'atto al destinatario o a persona abilitata a riceverlo in sua vece (artt. 8 e 9 legge 20 novembre 1982 n. 890), dopo aver accertato che il destinatario non ha cambiato residenza, dimora o domicilio, ma è temporaneamente assente, e che mancano persone abilitate a ricevere il piego in sua vece, deve rilasciare avviso al destinatario del deposito del piego nell'ufficio postale e provvedere, eseguito il deposito, alla compilazione dell'avviso di ricevimento che, con la menzione di tutte le formalità eseguite e del deposito e relativa data, nonché dei motivi che li hanno determinati, deve essere restituito con il piego al mittente compiuti inutilmente dieci giorni dal deposito. Ne consegue che l'avviso di ricevimento, che non contenga alcuna menzione delle operazioni descritte, comporta la giuridica inesistenza della notificazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 12/06/1999, n. 5823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5823 |
| Data del deposito : | 12 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Angelo GIULIANO - Presidente -
Dott. Ernesto LUPO - Consigliere -
Dott. Vincenzo SALLUZZO - Rel. Consigliere -
Dott. Antonio LIMONGELLI - Consigliere -
Dott. Giuliano LUCENTINI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
IL UA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PLINIO 22, presso lo studio dell'avvocato FORNI FRANCO E, difeso dall'avvocato CASO PIO FRANCO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
IL RI O MA RI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA LORENZO VALLA 24, presso lo studio dell'avvocato FRANCO SEGNALINI, difesa dall'avvocato GIUSEPPE DE GIROLAMO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 342/96 del Tribunale di LUCERA, emessa il 27/03/96 e depositata il 09/05/96 (R.G. 1495/91);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/01/99 dal Consigliere Dott. Vincenzo SALLUZZO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio LEO che ha concluso per l'accoglimento del I motivo e l'assorbimento degli altri.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 16 ottobre 1991 il Pretore di Lucera, accogliendo la domanda proposta - con citazione notificata il 4 febbraio 1991 - da NI IA ER nei confronti di NI AL, intesa ad ottenere il risarcimento dei danni assertivamente subiti dal proprio fondo a causa di un incendio propagatosi dal limitrofo fondo del convenuto (e che aveva, a suo dire, distrutto quasi per intero la coltivazione a grano), condannava il predetto, contumace, al pagamento della somma di L. 3.558.450, oltre agli interessi legali dal 21 giugno 1990, nonché al rimborso delle spese del giudizio .
Proponeva appello il NI deducendo la nullità dell'intero giudizio di primo grado e contestando nel merito tanto la propria responsabilità in relazione all'incendio che la misura dell'accordato risarcimento.
La NI, costituendosi, si limitava a resistere all'impugnazione. Con sentenza in data 27 marzo/9 maggio 1996 il Tribunale di Lucera rigettava l'impugnazione e condannava l'appellante al rimborso delle ulteriori spese processuali.
Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il NI AL affidandone l'accoglimento a tre motivi illustrati anche da memoria difensiva.
Resiste con controricorso NI IA ER che produce a sua volta memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si duole il ricorrente con il primo motivo - deducendo violazione degli artt. 3, 8 e 9 Legge 20 dicembre 1982 n. 890 e 149 c.p.c. in relazione all'art. 360 nn. 3 e 4 stesso codice - che il Tribunale di Lucera abbia disatteso l'eccezione di nullità del giudizio di primo grado, da lui ritualmente sollevata, dietro il rilievo che l'atto di citazione doveva ritenersi ritualmente notificato a mezzo posta non avendo esso NI ritirato il plico in giacenza presso l'Ufficio Postale.
Ben diverso, sostiene, è l'orientamento della dottrina e della giurisprudenza che hanno invece costantemente affermato che la notificazione a mezzo del servizio postale è inesistente nel caso di mancata menzione nell'avviso di ricevimento di tutte le eseguite formalità, del deposito del piego e dei motivi che li hanno determinati.
Nella specie, afferma, l'avviso di ricevimento non conteneva l'indicazione di tutto quanto previsto dall'art. 8 commi 2 e 3 della legge 20 novembre 1982 n. 890 ne' dallo stesso era possibile desumere l'avvenuta esecuzione di tutte le formalità, del deposito e dei motivi che li avevano determinati.
Il motivo è fondato.
Questa corte ha ripetutamente affermato (cfr. Cass. 24.11.1991 n. 12542, Cass. 26.3.1994 n. 2956 e da ultime Cass. 28.7.1997 n. 7060 e Cass. 18.2.1998 n. 1714) che "nella notifica a mezzo posta l'ufficiale postale, nel caso in cui non abbia potuto consegnare l'atto al destinatario o a persona abilitata riceverlo in sua vece (art. 8 e 9 L. 20 novembre 1982 n. 890), dopo aver accertato che il destinatario non ha cambiato residenza, dimora o domicilio, ma è temporaneamente assente, e che mancano persone abilitate a ricevere il piego in sua vece, deve lasciare avviso al destinatario del deposito del piego nell'ufficio postale e provvedere, eseguito il deposito, alla compilazione dell'avviso di ricevimento che, con la menzione di tutte le formalità eseguite e del deposito e relativa data, nonché dei motivi che li hanno determinati, deve essere restituito con il piego al mittente compiuti inutilmente dieci giorni dal deposito: ne consegue che l'avviso di ricevimento che non contenga alcuna menzione delle operazioni descritte determina la nullità (e per qualche pronuncia addirittura la giuridica inesistenza) della notifica".
Nella specie manca nell'avviso di ricevimento di cui trattasi l'indicazione di quanto previsto nei commi 2° e 3° del citato art. 8 legge 20 novembre 1982 n. 890 ne' da alcun elemento dello stesso è
possibile ricavare l'indicazione delle formalità eseguite e dei motivi che hanno determinato l'agente postale a depositare il plico presso l'ufficio postale. La notifica è pertanto sicuramente nulla e, per l'effetto, non essendosi verificata la regolare costituzione del contraddittorio, l'intero giudizio e affetto da nullità. Nessuna influenza svolge chiaramente nel presente giudizio, atteso il preciso disposto degli artt. 136 della Costituzione e 50 comma 3° legge 87 del 1953 (che escludono ogni retroattività delle pronunce della Consulta) la sentenza della Corte Costituzionale 23 settembre 1998 n. 346, richiamata dalle parti nelle loro memorie difensive che, in tema di notifiche da effettuarsi a mezzo posta, ha affermato il principio che nella ipotesi di mancato ritiro dei plichi giacenti presso l'ufficio postale da parte del destinatario lo stesso deve essere informato con lettera racc.a.r. delle modalità della notifica e del deposito presso l'ufficio postale ed ha sotto questo profilo dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 8 comma 2° della legge 20 novembre 1982 n. 890 nella parte in cui non prevede che
"del compimento delle formalità descritte e del deposito del piego sia data notizia al destinatario medesimo con raccomandata con avviso di ricevimento" nonché del 3° comma "nella parte in cui prevede che il piego sia restituito al mittente, in caso di mancato ritiro da parte del destinatario, dopo dieci giorni dal deposito presso l'ufficio postale". Al riguardo può solo rilevarsi che tale pronuncia si colloca nello stesso solco delle menzionate decisioni di questa Corte di Legittimità intese ad assicurare una tutela non formale della conoscenza del destinatario dell'atto oggetto della notifica dell'esistenza dello stesso e del deposito presso l'ufficio postale.
Il dedotto motivo va quindi accolto mentre gli altri, afferendo al merito della decisione, vanno dichiarati assorbiti. Vanno per l'effetto cassate tanto la sentenza del Tribunale che quella della Corte d'Appello e disposto - ai sensi degli artt. 383/354 c.p.c. - il rinvio della causa, anche per le spese dell'intero giudizio, al primo giudice.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbiti gli altri;
cassa la sentenza del Tribunale e quella della Corte d'Appello e rinvia anche per le spese dell'intero giudizio al primo giudice.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione il 25.1.1999. Depositata in cancelleria il 12 giugno 1999.