Sentenza 10 aprile 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 10/04/2003, n. 5631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5631 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2003 |
Testo completo
E N O I 6 Z 8 A 9 5 1 R ее . A / T I 4 N S / I R - 6 G 2 A B E . T . R R . L U L P . A B A O I D 0 11/30/99 d. 1/10/02; oggetto: contributi consortili;
5 6 3 1 /03 L R Z T A REPUBBLICA ITALIA IN NOME DEL POPOLO IT LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE CIVILE V-TRIBUTARIA from 12560 composta dai magistrati Alfio Finocchiaro presidente Giovanni Paolini consigliere Giulio Graziadei rel. 66 Giuseppe Marziale 66 Salvatore Di Palma 66 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Consorzio speciale per la bonifica dell'Arneo, in persona del vicepresidente Alberto Sanasi, elettivamente domiciliato in Roma, piazzale Clodio n. 12, presso l'avv. Giulio Cesare Marzo, difeso dall'avv. Angelo Pallara per procura a margine del ricorso;
ricorrente
contro
NA LI;
3408 1 intimato per la cassazione della sentenza non definitiva del Giudice di pace di Nardò n. 179 del 20-24 aprile 1998 e della sentenza definitiva dello stesso Giudice n. 447 del 12 agosto-5 settembre 1998; sentiti il cons. Graziadei, che ha svolto la relazione della causa;
il Pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Federico Sorrentino, il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso. La Corte, considerato: -che NA LI il 5 gennaio 1998 ha citato dinanzi al Giudice di pace di Nardò il Consorzio speciale per la bonifica dell'Arneo, al fine di ottenere il rimborso della somma di lire 37.632, versata per contributi consortili, assumendo che il relativo pagamento non era dovuto in difetto dei presupposti dell'insorgenza dell'obbligazione contributiva;
-che il Giudice di pace, con sentenza non definitiva del 24 aprile 1998, disattendendo le eccezioni del convenuto, ha affermato la propria giurisdizione e la propria competenza, e, poi, con sentenza definitiva del 5 settembre 1998, ha accolto la domanda;
-che il Consorzio, mediante ricorso notificato il 14 maggio 1999, ha chiesto la cassazione di entrambe le sentenze (sciogliendo, quanto alla sentenza non definitiva, la riserva d'impugnazione differita a suo tempo formulata), con due motivi,M 2 rivolti rispettivamente a rinnovare la tesi della competenza del Tribunale di Lecce, ai sensi dell'art. 9 cod. proc. civ., ed a dedurre l'infondatezza della domanda;
-che il LI non ha presentato controdeduzioni;
-che il ricorso, sulla questione della competenza, è ammissibile, dato che le decisioni del giudice di pace in cause di valore non superiore a due milioni di lire sono inappellabili, e quindi impugnabili per cassazione ai sensi degli artt. 339 e 360 cod. proc. civ., e che mediante tale impugnazione può essere denunciata la violazione di disposizioni processuali, alla cui osservanza detto giudice è tenuto, a norma dell'art. 311 cod. proc. civ., indipendentemente dal carattere equitativo della pronuncia adottata nell'ambito di quel valore (Cass. s.u. 14 dicembre 1998 n. 12542); -che la causa promossa contro un consorzio di bonifica per contestarne il potere d'esigere i contributi consortili è inerente a rapporto di natura tributaria, configurando detti contributi prelievi direttamente imposti dalla legge per scopi d'interesse generale, e, dunque, ove inclusa nelle attribuzioni del giudice ordinario, spetta, per ragioni di materia, alla cognizione del tribunale, ai sensi dell'art. 9 secondo comma cod. proc. civ.; -che nella specie non è in discussione la giurisdizione del giudice ordinario, e non possono nemmeno astrattamente essere prospettati dubbi al riguardo, dato che la controversia è insorta nel vigore dell'originario testo dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992 3 n. 546, il quale non include i rapporti attinenti ai contributi consortili fra quelli devoluti alle commissioni tributarie, e che il sopravvenuto ampliamento della giurisdizione di queste ultime, ad opera dell'art. 12 secondo comma della legge 28 dicembre 2001 n. 448 (riformulativo del citato art. 2), non può implicare la sottrazione al giudice ordinario di procedimenti davanti allo stesso già incardinati (art. 5 cod. proc. civ.); -che i riportati principi, con cui si dà continuità a giurisprudenza ormai univoca e consolidata (v., ex pluribus, Cass. 30 ottobre 1998 n. 10903, 22 luglio 1999 n. 496, 26 ottobre 2000 n. 14099, 22 novembre 2001 n. 14789), comportano, con l'accoglimento del primo motivo del ricorso e l'assorbimento del secondo motivo, la cassazione di entrambe le sentenze impugnate e l'affermazione della competenza del Tribunale di Lecce;
-che l'epoca del formarsi dell'indirizzo giurisprudenziale in questa sede confermato, con il superamento di precedenti orientamenti difformi, rende equa la compensazione delle spese dell'intero giudizio;
p.q.m.
-accoglie il primo motivo del ricorso, con assorbimento del secondo, cassa le sentenze impugnate, dichiara la competenza del Tribunale di Lecce, e compensa le spese del giudizio. Roma, 1° ottobre 2002. presidente Il consigliere rel. est. Oggi 10 APR. 2003IL CANCELLIERE CT Osvaldo Ascanio IL CANCELLERE CT