Sentenza 7 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/05/2002, n. 6498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6498 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2002 |
Testo completo
Aula B 064 98 /02 REPUBBLICA ITALIANA Im Suprema i Cassazione La Sezione Lavoro composta dai seguenti Magistrati: Oggetto: Prev. soc. dr. Guglielmo Sciarelli Presidente R.G.n. 18654/1999 Consigliere Cron. 18574 dr. Bruno D'Angelo dr. Donato Figurelli Consigliere rel. Rep. Consigliere Ud.14.02.2002. dr. Natale Capitanio dr. Attilio Celentano Consigliere ha pronunziato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: фото UF LE, elettivamente domiciliata in Roma alla via Cola di Rienzo n. 28 presso l'avv. Salvatore Cabibbo, che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine del ricorso, ricorrente;
CONTRO
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente e legale rappresentante prof. Massimo Paci, rap- presentato e difeso, per procura speciale in calce alla copia notificata del ricorso, congiuntamente o separatamente, dagli 11 avvocati Carlo De Angelis e Michele Di Lullo, con i quali 1 - 105 è elettivamente domiciliato in Roma alla via della Frezza n. 17 presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto medesimo, controricorrente;
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Torino 22 giugno 1999, n. 1271/99, n. 39/98 R.G.in data 2 marzo - L.; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Donato Figurelli nella pubblica udienza del 14 febbraio 2002; udito l'avv. Michele Di Lullo per l'INPS; udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. Marcello Matera, che ha concluso per l'accoglimento del прив ricorso. 2 Svolgimento del processo. Com ricorso depositato in data 29 agosto 1995 e ritual- mente notificato la signora LE IN, premesso di aver vanamente percorso l'iter amministrativo, chiede- va al Pretore del lavoro di Torino di condannare l'INPS a riliquidare la pensione di vecchiaia, di cui era tito- lare, con decorrenza 1° gennaio 1994, integrandola al trattamento minimo. Esponeva la ricorrente di aver maturato il requisito con- tributivo e di età per conseguire la pensione di vecchiaia al 23 dicembre 1993 (data del compimento del 55° anno di età); riteneva pertanto, avendo maturato il diritto alla pensione nel dicembre 1993, che non fosse applicabile (ex art. 4, c. 2°, D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, come modi- ficato dall'art. 11 L. 537/93) la norma di cui all'art. 4, C. 1, lettera b) D.L. 503/92 che, ai fini della concessione del trattamento minimo delle pensioni, impone di fare riferi- mento al complessivo reddito familiare. Costituendosi in giudizio l'INPS chiedeva la reiezione della domanda siccome infondata. Il Pretore in data 24 ottobre 1997 pronunziava sentenza, con la quale accoglieva la domanda della ricorrente. Avverso tale pronunzia proponeva appello l'INPS, chiedendone la riforma in base a motivi variamente articolati. Resisteva all'appello la IN. - 3 - Con sentenza in data 2 marzo - 22 giugno 1999 il Tribunale di Torino, in accoglimento dell'appello dell'INPS, respingeva le domande formulate dalla IN con il ricorso introdutti- vo del giudizio. Osservava il Tribunale che la questione per cui è causa at- tiene all'applicabilità della disposizione, introdotta con l'art. 4, 1° C., D.L. n. 503/92, ove ha previsto che, ai fini del riconoscimento del trattamento minimo delle pensio- ni, in caso di persona coniugata, il limite reddituale deve essere calcolato in riferimento al cumulo tra il reddito del фильpensionato e quello del coniuge. Tale norma ha peraltro esclu-so l'applicabilità della nuova disciplina "ai pensionati in essere alla data del 31/12/93" (art. 4, c. 2 D.L. citato, modificato dall'art. 11, c. 38° L. 24.12.93 n. 537). Nel caso di specie la IN ha compiuto il 55° anno di età in data 23 dicembre 1993 e, avendo maturato altresì il requisito contributivo, ritiene di poter rientrare nella categoria dei "pensionati in essere al 31/12/93"; pertanto valendosi della vecchia disciplina - più favorevole- circa il requisito red- dituale, chiede l'integrazione al minimo, pur essendo il suo reddito familare superiore al limite di legge, e nonostante la pensione le sia stata attribuita con decorrenza 1° gennaio 1994. Il Pretore ha condiviso la tesi difensiva della pensionata. Secondo il Tribunale l'appello è fondato e deve essere accolto. Osservava il Tribunale che l'art. 4 cit. al 1° comma dispone: "Con effetto dal 1° gennaio 1993, i commi 1 e 2 dell'art. 6 del D.L. 12/9/83, n. 463 conv. dalla L. 11/11/1983 n. 638 "sono sostituiti dai seguenti.. '; le disposizioni del ... • D.L. 463/83, art. 6 c. 1 e 2, riguardano proprio i requisiti di reddito per la concessione del trattamento minimo: dunque la nuova disciplina si applica a far tempo dal 1/1/93. Ciò premesso, secondo il Tribunale, se la "salvaguardia"di cui all'ultimo comma ("rimane in vigore la previgente disci- plina per i pensionati in essere alla data del 31/12/93") fosse da riferireire ai pensionati "potenziali", e non a quelli филь che già godono di pensione, risulterebbe privata di signifi- cato la disposizione di cui al primo comma: cioè a dire, la decorrenza 1/1/93 stabilita per la determinazione dei li- miti di reddito verrebbe implicitamente sospesa per un anno, in attesa di definire tutte le domande di pensione pendenti nell'anno stesso. Lo stesso legiskatore ha introdotto una sorta di norma tran- sitoria, al fine di temperare il pregiudizio recato dalla nuova disciplina: si tratta della seconda parte sub b), c. 1, art. 4, ove dispone: per i lavoratori andati in pensione successivamente al 31/12/93 e fino al 31/12/94, il predetto limite di reddito è elevato a cinque volte il trattamento mi- nimo" (anzichè a 3 volte, come prevede la norma generale). E' questo, tra l'altro, secondo il Tribunale, il caso della IN, andata in pensione tra il 31/12/93 e il 31/12/94; - 5 - e poichè la IN ha ottenuto la pensione al 1/1/94, do- vrà farsi riferimento alla nuova disciplina, con il tempera- mento di cui all'art. 4, 1° c., lettera b) seconda parte. Avverso detta sentenza, con atto notificato 1'8 ottobre 1999, la IN ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo. L'Istituto intimato ha depositato solo procura speciale. Motivi della decisione. Con l'unico motivo la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 12 disp. prel., dell'art. 4 commi 1 e 2 del D. Lgs. 30/12/92 n. 503, dell'art. 11 comma 38 della L. 24/12/93 n. 537, in relazione al n. 3 dell'art. 360 c.p.c. Le ricorrente deduce che con l'art. 4 del D. Lgs. 503/92 viene introdotto per la prima volta un limite di reddito cumulato con quello del coniuge, pari "a tre volte il trattamento minimo"; con lo stesso articolo, al comma 2, è previsto che "rimane in vigore la previgente discipli- na per i pensionati in essere alla data del 31/12/92". Con il successivo art. 11, comma 38, della L. 537/93, pur rimanendo il riferimento al reddito cumulato viene elevato il limite "a cinque volte il trattamento minimo" ma solo con riferimento ai "lavoratori andati in pensione successi- vamente al 31/12/93 e fino al 31/12/94"; la esenzione della - 6 - disciplina viene a sua volta fatta slittare al "31/12/93" mediante la modifica della data a quella precedentemente in- serita nell'art. 4 del D. Lgs. 503/92. La esclusione dalla nuova discipline viene estesa interamente, attraverso la modifica della data, come affidata al comma 38 sub b dell'art. 11 della L. 537/93, ai "pensionati in essere alla data del 31/12/93": in tal modo, secondo la ricorrente, va letta la norma dopo la modifica stessa. La modifica di cui alla L. 537/93 è pertanto data in sosti- tuzione di quella precedente, sia pure con riferimento ai limiti temporali indicati. фито In particolare, secondo la ricorrente, va valutato se nella espressione "pensionati in essere alla data del 31/12/93", i quali sono stati esentati dalla disciplina del reddito cu- mulato, vanno ricompresi coloro che abbiano maturato intera- mente come l'interessata - i requisiti di legge entro tale data, ancorchè la prestazione vada poi corrisposta dal primo giorno del mese successivo (1/1/94). Il Tribunale ha ritenuto che debba farsi riferimento alla data di decorrenza della prestazione economica e che quindi l'interessata non possa avvalersi della esenzione, ma la tesi, secondo la ricorrente, non sembra condivisibile. -7- Il ricorso è fondato. La Corte ha già avuto modo di pronunciar- si sulla questione e, osservato che nell'ordinamento pensioni- stico generale è dato distinguere tra momento di perfezionamento del diritto e decorrenza del trattamento previdenziale e che nella specie la legge parla di "pensionati in essere" e non di "pensioni in essere", ha enunciato il principio di diritto così espresso: "Il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 503, che ha modificato la disciplina dei parametri di reddito in tema di spettanza di integrazione al minimo della pensione di vecchiaia (già fissata dall'art. 6 del decreto legge n. 463 del 1983, convertito in legge n. 638 del 1983), nel senso che deve aversi riguardo al reddito del nucleo familiare comprensivo del reddi- to del pensionato e di quello del coniuge, non si applica ai pen- sionati in essere alla data del 31 dicembre 1993, per i quali, come stabilito dalla disposizione transitoria di cui all'art. 4, ultimo comma, del citato decreto legislativo, come modificato dall'art. 11, comma trentottesimo, della legge n. 537 del 1993, è rimasta in vigore la previgente disciplina. Ai fini della individuazione della normativa applicabile, "pensionati in essere alla data del 31 dicembre 1993" sono coloro i quali entro tale data hanno perfezionato il diritto a pensione ed hanno presenta- to la relativa domanda, anche se sono entrati in godimento del primo rateo dal gennaio 1994" (Cass. 8 gennaio 2000 n. 132; 12 maggio 2000 n. 6154; 19 dicembre 2000 n. 15911).
8. Poichè il Pretore aveva accertato che la IN aveva maturato il diritto a pensione anteriormente al 31 dicem- bre 1993 e, quindi, era "pensionata in essere" a tale data, deve essere condivisa la decisione del Pretore, che va per- anche per il regolamento delle spesetanto confermata - a seguito dell'accoglimento del ricorso e della cassazione senza rinvio della sentenza del Tribunale, con decisione della causa nel merito, non essendo necessari ulteriori ac- certamenti di fatto. Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese филь del giudizio di appello. Le spese del giudizio di cassazione seguono invece il prin- cipio della soccombenza, con liquidazione come da dispositivo e distrazione in favore del difensore antistatario della ri- corrente.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, conferma la sentenza del Pretore anche per le spese. Compensa le spese del giudizio di appello e condanna l'Istituto a pagare a controparte le spese del giu - dizio di cassazione, liquidate in euro 11,58 oltre euro duemila/00 per omorari, con distrazione in favore dell'avv. Salvatore Cabibbo antistatamo. Così deciso in Roma il 14 febbraio 2002. -9- " Il Presidente (dr. Guglielmo Sciarelli) ulich all Il Consigliere estensore (dr. Donato Figurelli) Anato Junile Shille IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 7 Mmaggio 2002 IL CANCELLIERE · 10 ·