Sentenza 17 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/06/2002, n. 8719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8719 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2002 |
Testo completo
10 8719 /02 Aula 'A' INN E DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Bruno D'ANGELO Presidente R.G. N. 1188/00 Cron. 23835 Dott. Pietro CUOCO Consigliere Dott. Francesco Antonio MAIORANO Consigliere Rep. Dott. Grazia CATALDI Consigliere Ud. 18/04/02 Dott. Aldo DE MATTEIS Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente S E N TENZA sul ricorso proposto da: AN ER, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FRANCESCO DE SANCTIS 15, presso 10 studio dell'avvocato ANTONIO PELLEGRINI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PIER GINO SCARDIGLI, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
I.N.A. I.L.- ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE ' in persona del
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO 2002 legale rappresentante pro tempore, elettivamente. 1697 domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato -1- ANTONINO CATANIA, RITAdifeso dagli avvocati RASPANTI, giusta delega in atti;
- controricorrente avverso la sentenza n. 740/98 del Tribunale di LA SPEZIA, emessa il 16/11/98 R.G.N.M 1187/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/04/02 dal Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS;
udito l'Avvocato CIPRIANI per delega PELLEGRINI;
udito l'Avvocato CATANIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con sentenza pronunciata il 16.11.1998 il Tribunale di La Spezia, in riforma della sentenza pretorile, ha rigettato la domanda di DO GI di rendita per asbestosi, ritenendo che dalla prova documentale in atti, costituita dalle dichiarazioni rese dai datori di lavoro nelle denuncie di malattia professionale, descrittive delle mansioni svolte dall' assicurato, non risultasse, contrariamente all'erronea interpretazione del Pretore, che queste comportassero l'impiego di amianto, ai sensi della tabella all. 8 al t.u. D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124. Azey La sentenza impugnata rileva in particolare che nella denunzia della società CANTIERI NAVALI RIUNITI, presso la quale il medesimo ha lavorato come montatore apparato motore dal 1973 al 1976, accanto alla dizione "rischio di silico-asbestosi" é stata depennata nello stampato la scritta SI, ed é rimasta leggibile quindi solo la scritta NO. Dal 1976 al 1992 il DO ha poi lavorato presso la OTO MELARA, inquadrato come montatore nei reparti di montaggio/aggiustaggio; ha fatto uso di smerigli e mole ad impasto ceramico e resinoso e di martelli pneumatici;
dal 1985 ha svolto mansioni di montatore-aggiustatore di prototipi, adoperando saltuariamente macchine pneumatiche, a prove di fuoco nei vari poligoni di tiro eassistendo lavorando saltuariamente a contatto con saldatori. 3 Da una seconda denunzia di malattia professionale della OTO-MELARA risulta che il medesimo era addetto al reparto montaggio aggiustaggio di artiglieria navale, senza mai fare alcun cenno all'impiego di amianto. Così escluso che dalla prova documentale risultasse che le mansioni svolte comportassero impiego di amianto, il Tribunale notava che la domanda amministrativa era stata rigettata per inesistenza del rischio professionale e che era onere dell'assicurato dedurre prove in ordine allo svolgimento di una delle lavorazioni tabellate per tale Azey malattia. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il DO, con due motivi. L' intimato Istituto si è costituito con controricorso, resistendo. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso il ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione dell' art. 115 c.p.c. (art. 360, nn. 3 c.p.c.), censura la sentenza impugnata, perché il Tribunale non ha ammesso le istanze istruttorie che il ricorrente aveva dedotto sia in primo che in secondo grado, aventi ad oggetto le caratteristiche dell'attività lavorativa svolta, rimproverando poi alla parte di non avere fornito la prova che, invece, essa si era offerta di dare. 4 Il Collegio ritiene il motivo inammissibile. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, l'art. 346 c.p.c., che onera la parte di riproporre espressamente nel grado di appello le domande e le eccezioni rigettate, ritenute assorbite ○ comunque non esaminate dal primo giudice, a pena di presunzione assoluta di rinuncia, non si applica alle richieste istruttorie;
ne consegue, in specie nel rito del lavoro, che la parte vittoriosa in primo grado non ha l'onere di riproporre in appello le istanze istruttorie, ritualmente proposte in primo grado, sulle quali il pretore abbia omesso di provvedere per aver ritenuto, come nella specie, diversamente provate le circostanze di fatto allegate a fondamento della domanda, essendo sufficiente il mero richiamo alle difese di primo grado;
con la conseguenza che il giudice di appello non può pervenire ad una diametralmente opposta se non dopo essersi valutazione pronunciato sull'ammissibilità dei mezzi di prova richiesti nel precedente grado di giudizio (Cass. 5-7-1996 n. 6170; Cass. 8-5-1993 n. 5320; Cass. 9-6-1993 n. 6412). Tuttavia, nel giudizio di cassazione, il ricorrente che denunci la mancata ammissione di una prova testimoniale da parte del giudice di merito, ha l'onere di indicare specificamente le circostanze che formavano oggetto della prova al fine di consentire al giudice di legittimità il 5 controllo della decisività dei fatti da provare e, quindi, delle prove stesse che, per il principio di autosufficienza del ricorso, la Corte di Cassazione dev'essere in grado di compiere solo sulla base delle deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative (Cass. Sez. un. 24 febbraio 1998 n. 1988; Cass. 30 ottobre 1998 n. 10897 Cass. 2 novembre 1998 n. 10913). Il Collegio ritiene che tali requisiti di specificità non abbia la censura con la quale il ricorrente si duole che il Tribunale non abbia ammesso la prova testimoniale tendente Ади а dimostrare "le caratteristiche dell'attività lavorativa svolta, avendo egli per circa vent'anni ricoperto mansioni di coibentatore, quotidianamente esposto a rischio diretto ambientale", stante la mancata menzione del termine "amianto" che è l'agente patogeno esclusivo dell' asbestosi, su cui si controverte in causa. Con il secondo motivo il ricorrente, deducendo omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia (art. 360, nn. 5 c.p.c.) sentenzacensura la interpretazione fornita dalla impugnata della denunzia del datore di lavoro Cantieri Navali Riuniti;
assume che nelle dichiarazioni del tipo di quella esaminata dal Tribunale viene sbarrata la casella corrispondente alla risposta che 1' interessato ritiene di 6 rendere, sicché lo sbarramento della casella SI significa che il DO era addetto a mansioni comportanti il rischio di silicosi-asbestosi. Anche questa doglianza è inammissibile, perché si risolve in una diversa valutazione dell'accertamento di fatto compiuto dal giudice del merito. Il ricorso deve essere pertanto respinto. Nulla per le spese, a norma dell'art. 152 d.a.c.p.c.
p.q.m.
rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Consiglio della Così deciso in Roma, nella Camera di Th Sezione Lavoro, il 18 aprile 2002. A S 3 S 1 3 Il Presidente A 3 T T C 6 R A A O A ' Aldo де Майей S Il Consigliere Relatore N L T E L L S P L S O 3 O E I S 7 P D . N I M 0 I G - S Still 1 O N A 1 E D A S D E E I T E G A , N G O E O E S R T IL CANCELLIERE T L E T S I I Depositate in Cancelleria R A I G L E D L R E 7810.2002 O D CANCELYERESill Inail/mp-asbestosi-prova RG 1188/00 7