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Sentenza 20 marzo 2023
Sentenza 20 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 20/03/2023, n. 11651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11651 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: ER LL nato a [...] il [...] DI MA GI nato il [...] ER IN NE nato il [...] avverso l'ordinanza del 19/04/2022 del TRIB. LIBERTA' di CAMPOBASSO udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
lette le conclusioni del PG PAOLA MASTROBERARDINO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
letta la memoria dei ricorrenti, Avv. MICHELE FINOCCHIETT1, che ha insistito nei motivi di ricorso, chiedendo di "annullare l'ordinanza impugnata con ogni consequenziale provvedimento, ovvero, in subordine, l'annullamento del sequestro relativo all'intera area, con esclusione di quella occupata da due gazebo posti innanzi al ristorante e dell'area giochi sulla spiaggia, vale a dire gli unici manufatti rientranti nella linea di demarcazione risultante dal Sistema Informativo del Demanio Marittimo"; r Penale Sent. Sez. 2 Num. 11651 Anno 2023 Presidente: MANTOVANO ALFREDO Relatore: COSCIONI GIUSEPPE Data Udienza: 05/10/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 19 aprile 2022, il Tribunale di Campobasso, in funzione di giudice del riesame, rigettava la richiesta di riesame proposta nell'interesse di VI AC, Di SO DA e VI RM avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Larino, con il quale era stato disposto il sequestro preventivo dell'area dove insiste il Camping La Pineta e dei beni mobili ivi presenti - 1.1 Avverso l'ordinanza ricorre per IO il difensore degli indagati eccependo la mancanza di motivazione in ordine al requisito del fumus boni iuris ed osservando che nella richiesta di sequestro preventivo non era indicato il reato per il quale si procede, per cui doveva ipotizzarsi che il vincolo fosse stato chiesto per tutte le contestazioni provvisorie, con impossibilità di individuare il nesso di strumentabilità stabile tra il bene, il reato contestato e il suo accertamento quale necessario presupposto cautelare;
rileva che in sede di riesame si era eccepita l'impossibilità di definire l'effettiva area del suolo pubblico, essendo del tutto irragionevole sostenere la validità degli accertamenti operati dagli inquirenti se, alla luce della consultazione del SID (Sistema Informativo del Demanio Marittim(3, la linea di demarcazione demaniale marittima non interessava l'area occupata dal Camping La Pineta, salvq, una piccolissima parte: dagli atti di indagine era emerso inequivocabilmente che l'Agenza del Demanio non aveva ancora definito la linea di demarcazione demaniale, così come stabilito dall'art. 6 comma 2 bis legge n.140/2004, per cui non si vedeva come si potesse contestare l'occupazione o l'invasione abusiva. 1.2 Il difensore eccepisce la mancanza di motivazione in ordine al presupposto codificato che legittima l'applicazione della cautela reale preventiva;
con l'istanza di riesame si era osservato che non sussisteva un reale e concreto periculum in mora, in quanto la libera disponibilità del bene non comportava alcun effettivo nocumento, atteso che in nessun modo si sarebbero potute aggravare o protrarre le conseguenze del reato, ovvero agevolarne la commissione di altri;
la motivazione sul punto del Tribunale di Campobasso si fondava su valutazioni che si risolvevano in enunciazioni meramente ripetitive del dettato normativo;
inoltre, l'asserito protrarsi dell'offesa al bene protetto non era affatto connesso alle condotte direttamente poste in essere dai ricorrenti, atteso che tutti i reati erano stati commessi dal defunto LL VI;
era quindi evidente la violazione di legge per la totale assenza di motivazione in ordine al requisito dell'attualità, concretezza e proporzionalità del periculum in mora;
non si poteva poi fare a meno di osservare che i fabbricati abusivi, dopo ben 56 anni dalla loro realizzazione, fossero ormai connaturati al territorio e non si comprendeva come la libera disponibilità dei beni potesse determinare un apprezzabile 2 aggravamento dei carico urbanistico e delle bellezze naturali, specie in considerazione delle richieste di sanatoria e condono avanzate nel 1986, nel 1995 e nel 1997; quanto alla agevolazione della commissione di altri reati, appariva inverosimile che gli indagati, non direttamente responsabili della costruzione dei manufatti ritenuti abusivi, potessero realizzare altre opere irregolari. 2. Il Procuratore generale presentava conclusioni scritte, con le quali chiedeva il rigetto del ricorso. 3. Il difensore dei ricorrenti presentava memoria scritta, chiedendo di 'annullare l'ordinanza impugnata con ogni consequenziale provvedimento, ovvero, in subordine, l'annullamento del sequestro relativo all'intera area, con esclusione di quella occupata da due gazebo posti innanzi al ristorante e dell'area giochi sulla spiaggia, vale a dire gli unici manufatti rientranti nella linea di demarcazione risultante dal Sistema Informativo del Demanio Marittimo", CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato. 1.1 Relativamente al requisito del fumus, la motivazione del Tribunale è infatti apodittica, posto che si limita ad affermare che l'area su cui insiste la struttura turistica insiste nelle "quasi totalità" sul suolo pubblico, senza precisare quale sia la parte interessata;
nulla poi si dice sulla sussistenza del reato di cui all'art. 633 cod.pen. Quanto al requisito del periculum, si deve ribadire il principio per cui "È ammissibile il sequestro preventivo di opere costruite abusivamente anche nell'ipotesi in cui l'edificazione sia ultimata, fermo restando l'obbligo di motivazione del giudice circa le conseguenze ulteriori sul regolare assetto del territorio rispetto alla consumazione del reato, derivanti dalla libera disponibilità del bene. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato il provvedimento di sequestro di un impianto per la produzione di energia eolica, che di per sè, non incide sulla domanda di elementi urbanistici secondari, sul rilievo che non era stato valutato in concreto se dall'uso dell'impianto derivasse un aumento del cosiddetto carico urbanistico)." (Sez. 3, Sentenza n. 52051 del 20/10/2016, Giudici, Rv. 268812 - 01); inoltre, "il sequestro preventivo di cose pertinenti al reato può essere adottato anche nel caso di ipotesi criminosa già perfezionatasi. In particolare, per i reati edilizi, è ammissibile il sequestro di un immobile costruito abusivamente la cui edificazione sia ultimata, fermo restando l'obbligo di motivazione del giudice circa le conseguenze antigiuridiche, ed ulteriori rispetto alla consumazione del reato, derivanti dall'uso dell'edificio realizzato • 3 abusivamente, che la misura cautelare intende inibire. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato il provvedimento impugnato, sul rilievo che aveva giustificato il sequestro di un fabbricato sulla sola presunzione che la abitazione dei locali abusivi comportasse l'aggravamento del carico urbanistico, nulla argomentando in ordine all'incidenza dell'abitazione sull'equilibrio urbanistico e sull'ordinato assetto e sviluppo del territorio, attese anche le disposizioni del P.U.C. in via di approvazione). Sez. 2, Sentenza n. 17170 del 23/04/2010; De Moncao, Rv. 246854 - 01. Nel caso in esame, nell'ordinanza impugnata nulla si dice su tale aspetto: in considerazione del fatto che le opere insistono sui luoghi dal 1966, sarebbe stato necessario spiegare perché la libera disponibilità del bene determini un apprezzabile aggravamento del carico urbanistico, viste anche le richieste di sanatoria presentate, e quale sia la attualità del periculum, considerata la risalenza nel tempo delle opere. L'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata, con rinvio al Tribunale di Campobasso per nuovo esame sui punti sopra indicati.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Campobasso competente ai sensi dell'art.324 co.5 c.p.p. Così deciso il 05/10/2022
lette le conclusioni del PG PAOLA MASTROBERARDINO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
letta la memoria dei ricorrenti, Avv. MICHELE FINOCCHIETT1, che ha insistito nei motivi di ricorso, chiedendo di "annullare l'ordinanza impugnata con ogni consequenziale provvedimento, ovvero, in subordine, l'annullamento del sequestro relativo all'intera area, con esclusione di quella occupata da due gazebo posti innanzi al ristorante e dell'area giochi sulla spiaggia, vale a dire gli unici manufatti rientranti nella linea di demarcazione risultante dal Sistema Informativo del Demanio Marittimo"; r Penale Sent. Sez. 2 Num. 11651 Anno 2023 Presidente: MANTOVANO ALFREDO Relatore: COSCIONI GIUSEPPE Data Udienza: 05/10/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 19 aprile 2022, il Tribunale di Campobasso, in funzione di giudice del riesame, rigettava la richiesta di riesame proposta nell'interesse di VI AC, Di SO DA e VI RM avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Larino, con il quale era stato disposto il sequestro preventivo dell'area dove insiste il Camping La Pineta e dei beni mobili ivi presenti - 1.1 Avverso l'ordinanza ricorre per IO il difensore degli indagati eccependo la mancanza di motivazione in ordine al requisito del fumus boni iuris ed osservando che nella richiesta di sequestro preventivo non era indicato il reato per il quale si procede, per cui doveva ipotizzarsi che il vincolo fosse stato chiesto per tutte le contestazioni provvisorie, con impossibilità di individuare il nesso di strumentabilità stabile tra il bene, il reato contestato e il suo accertamento quale necessario presupposto cautelare;
rileva che in sede di riesame si era eccepita l'impossibilità di definire l'effettiva area del suolo pubblico, essendo del tutto irragionevole sostenere la validità degli accertamenti operati dagli inquirenti se, alla luce della consultazione del SID (Sistema Informativo del Demanio Marittim(3, la linea di demarcazione demaniale marittima non interessava l'area occupata dal Camping La Pineta, salvq, una piccolissima parte: dagli atti di indagine era emerso inequivocabilmente che l'Agenza del Demanio non aveva ancora definito la linea di demarcazione demaniale, così come stabilito dall'art. 6 comma 2 bis legge n.140/2004, per cui non si vedeva come si potesse contestare l'occupazione o l'invasione abusiva. 1.2 Il difensore eccepisce la mancanza di motivazione in ordine al presupposto codificato che legittima l'applicazione della cautela reale preventiva;
con l'istanza di riesame si era osservato che non sussisteva un reale e concreto periculum in mora, in quanto la libera disponibilità del bene non comportava alcun effettivo nocumento, atteso che in nessun modo si sarebbero potute aggravare o protrarre le conseguenze del reato, ovvero agevolarne la commissione di altri;
la motivazione sul punto del Tribunale di Campobasso si fondava su valutazioni che si risolvevano in enunciazioni meramente ripetitive del dettato normativo;
inoltre, l'asserito protrarsi dell'offesa al bene protetto non era affatto connesso alle condotte direttamente poste in essere dai ricorrenti, atteso che tutti i reati erano stati commessi dal defunto LL VI;
era quindi evidente la violazione di legge per la totale assenza di motivazione in ordine al requisito dell'attualità, concretezza e proporzionalità del periculum in mora;
non si poteva poi fare a meno di osservare che i fabbricati abusivi, dopo ben 56 anni dalla loro realizzazione, fossero ormai connaturati al territorio e non si comprendeva come la libera disponibilità dei beni potesse determinare un apprezzabile 2 aggravamento dei carico urbanistico e delle bellezze naturali, specie in considerazione delle richieste di sanatoria e condono avanzate nel 1986, nel 1995 e nel 1997; quanto alla agevolazione della commissione di altri reati, appariva inverosimile che gli indagati, non direttamente responsabili della costruzione dei manufatti ritenuti abusivi, potessero realizzare altre opere irregolari. 2. Il Procuratore generale presentava conclusioni scritte, con le quali chiedeva il rigetto del ricorso. 3. Il difensore dei ricorrenti presentava memoria scritta, chiedendo di 'annullare l'ordinanza impugnata con ogni consequenziale provvedimento, ovvero, in subordine, l'annullamento del sequestro relativo all'intera area, con esclusione di quella occupata da due gazebo posti innanzi al ristorante e dell'area giochi sulla spiaggia, vale a dire gli unici manufatti rientranti nella linea di demarcazione risultante dal Sistema Informativo del Demanio Marittimo", CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato. 1.1 Relativamente al requisito del fumus, la motivazione del Tribunale è infatti apodittica, posto che si limita ad affermare che l'area su cui insiste la struttura turistica insiste nelle "quasi totalità" sul suolo pubblico, senza precisare quale sia la parte interessata;
nulla poi si dice sulla sussistenza del reato di cui all'art. 633 cod.pen. Quanto al requisito del periculum, si deve ribadire il principio per cui "È ammissibile il sequestro preventivo di opere costruite abusivamente anche nell'ipotesi in cui l'edificazione sia ultimata, fermo restando l'obbligo di motivazione del giudice circa le conseguenze ulteriori sul regolare assetto del territorio rispetto alla consumazione del reato, derivanti dalla libera disponibilità del bene. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato il provvedimento di sequestro di un impianto per la produzione di energia eolica, che di per sè, non incide sulla domanda di elementi urbanistici secondari, sul rilievo che non era stato valutato in concreto se dall'uso dell'impianto derivasse un aumento del cosiddetto carico urbanistico)." (Sez. 3, Sentenza n. 52051 del 20/10/2016, Giudici, Rv. 268812 - 01); inoltre, "il sequestro preventivo di cose pertinenti al reato può essere adottato anche nel caso di ipotesi criminosa già perfezionatasi. In particolare, per i reati edilizi, è ammissibile il sequestro di un immobile costruito abusivamente la cui edificazione sia ultimata, fermo restando l'obbligo di motivazione del giudice circa le conseguenze antigiuridiche, ed ulteriori rispetto alla consumazione del reato, derivanti dall'uso dell'edificio realizzato • 3 abusivamente, che la misura cautelare intende inibire. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato il provvedimento impugnato, sul rilievo che aveva giustificato il sequestro di un fabbricato sulla sola presunzione che la abitazione dei locali abusivi comportasse l'aggravamento del carico urbanistico, nulla argomentando in ordine all'incidenza dell'abitazione sull'equilibrio urbanistico e sull'ordinato assetto e sviluppo del territorio, attese anche le disposizioni del P.U.C. in via di approvazione). Sez. 2, Sentenza n. 17170 del 23/04/2010; De Moncao, Rv. 246854 - 01. Nel caso in esame, nell'ordinanza impugnata nulla si dice su tale aspetto: in considerazione del fatto che le opere insistono sui luoghi dal 1966, sarebbe stato necessario spiegare perché la libera disponibilità del bene determini un apprezzabile aggravamento del carico urbanistico, viste anche le richieste di sanatoria presentate, e quale sia la attualità del periculum, considerata la risalenza nel tempo delle opere. L'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata, con rinvio al Tribunale di Campobasso per nuovo esame sui punti sopra indicati.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Campobasso competente ai sensi dell'art.324 co.5 c.p.p. Così deciso il 05/10/2022