CASS
Sentenza 18 maggio 2023
Sentenza 18 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/05/2023, n. 21352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21352 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IN PA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 01/12/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere FULVIO FILOCAMO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Andrea Venegoni, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 21352 Anno 2023 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: FILOCAMO FULVIO Data Udienza: 20/12/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Torino ha rigettato il reclamo proposto ai sensi dell'art. 35-bis I. 26 luglio 1975, n. 354 (ord. penit.) dal detenuto AO MA avverso la decisione del Magistrato di sorveglianza che, con ordinanza emessa il 20 aprile 2021, aveva respinto il reclamo proposto avverso la sanzione disciplinare dell'esclusione per dieci giorni dalle attività in comune, come stabilita in data 29 settembre 2020 dal Consiglio di disciplina della Casa di reclusione di Asti. 2. Propone ricorso per cassazione AO MA, con il ministero del difensore di fiducia, affidandosi a due motivi. Con il primo motivo si deduce la violazione dell'art. 38, comma 2, ord. penit., e il vizio di motivazione, atteso che il verbale di contestazione disciplinare non reca l'indicazione dell'infrazione ascrittagli della quale il detenuto aveva contezza solamente dinanzi al Consiglio di disciplina, nonché assume che il relativo vizio non fosse stato effettivamente vagliato dal Tribunale. Con il secondo motivo, si deduce la violazione di legge in relazione al diniego opposto dal Tribunale alla richiesta di visionare i filmati delle telecamere che avrebbero registrato i fatti per i quali la sanzione disciplinare era stata irrogata. In virtù dei princìpi del giusto processo che prevedono il pieno contraddittorio con la facoltà delle parti di prendere visione di tutte le prove alla base dell'istruttoria, il Tribunale di sorveglianza avrebbe dovuto consentire alla difesa del MA anche di poter prendere visione del filmato relativo agli accadimenti di cui alla contestazione, senza doversi limitare alla relazione di servizio redatta dall'Ispettore della Polizia penitenziaria che lo aveva visionato. 3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. 4. Il difensore ha presentato una memoria, con la quale ha ribadito le ragioni prospettate a sostegno dell'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e va rigettato. 2. Sul primo motivo di ricorso, va considerato che "in tema di provvedimenti disciplinari dell'amministrazione penitenziaria, l'omissione della previa contestazione dell'addebito al detenuto nelle forme previste dalla normativa regolamentare ha effetti sulla validità del provvedimento adottato, dovendo intercorrere tra il momento della contestazione e quello dell'udienza disciplinare un ragionevole lasso temporale in modo da consentire all'incolpato di predisporre adeguata difesa" (ex plurimís Sez. 1, n. 16914 del 21/12/2017, dep. 2018, Palumbo, Rv. 272786). )4'k/k Tale approdo ermeneutico consegue all'estensione al procedimento disciplinare delle norme in materia di nullità degli atti processuali (attesa la pacifica connessione funzionale tra detto procedimento e quello giurisdizionale di reclamo); detta estensione non può essere circoscritta ai soli aspetti strutturali (ovvero ai presupposti di legittimità del procedimento e di validità dell'atto avente natura decisoria che lo conclude), ma deve essere ritenuta applicabile, per ragioni logico-sistematiche, anche agli aspetti funzionali che attengono alle regole generali in materia di deducibilità del vizio. Dall'applicazione, al procedimento disciplinare, delle disposizioni in materia di nullità processuale, deriva, dunque, la sottoposizione del medesimo alle regole generali dettate in materia di deducibilità delle nullità, tra le quali vanno ricordate le disposizioni dettate dall'art. 182, commi 2 e 3, cod. proc. pen., secondo cui la violazione deve essere eccepita dalla parte che abbia patito una lesione delle sue facoltà prima del compimento dell'attività processuale cui essa si riferiva. Deve essere ribadito, pertanto, il principio secondo il quale, «in tema di procedimenti disciplinari dell'amministrazione penitenziaria, in caso di contestazione dell'infrazione direttamente all'udienza davanti al consiglio di disciplina, la violazione del diritto di difesa del detenuto deve essere eccepita, a pena di decadenza, al momento dell'apertura dell'udienza stessa, trovando applicazione le disposizioni in materia di nullità processuale, tra cui l'art. 182, commi 2 e 3, cod. proc. pen.» (Sez. 1, n. 30038 del 22/09/2020, Corso, Rv. 279733). Nel caso in esame, il ricorso non si confronta con il rilievo del Tribunale secondo cui il detenuto aveva beneficiato di un congruo termine a difesa, in considerazione del rinvio del procedimento disciplinare dal 24 settembre al 29 settembre 2020, come disposto dal Consiglio di disciplina per la visione delle riprese di videosorveglianza. Deve, inoltre, essere evidenziato che la denunciata nullità è stata dedotta per la prima volta in sede di reclamo al Tribunale di sorveglianza, e non già dinanzi al Consiglio di disciplina, ove il detenuto si è difeso nel merito, senza formulare eccezioni in rito, come risulta dagli atti del procedimento (verbali del Consiglio di disciplina, ordinanza del Magistrato di sorveglianza che, a pag. 1, dà atto che "neppure all'odierna udienza sono state mosse censure sulla regolarità del procedimento disciplinare che questo Collegio può esaminare posta la natura processuale del vizio dedotti. Da detto esame discende che la questione di nullità, come dedotta, è preclusa dall'intervenuta decadenza della relativa eccezione. Quanto al secondo motivo, il Collegio non ignora il principio secondo il quale il reclamo giurisdizionale ha natura di mezzo di impugnazione, sicché il Tribunale di sorveglianza è tenuto a decidere nel merito del reclamo, assunte, se del caso, tutte le necessarie informazioni. Tuttavia, il Tribunale non ha violato tale principio, avendo rigettato l'istanza istruttoria dopo aver osservato, in modo lineare e privo di vizi logici, 2 che agli atti fossero presenti la relazione dell'Ispettore che aveva visionato i filmati e la relazione dì servizio dell'Agente che aveva descritto quanto osservato sul posto. Pertanto, secondo il Tribunale, con statuizione che appare immune dai vizi lamentati dal ricorrente, l'istruttoria risultava completa e l'integrazione, in sostanza, risultava manifestamente superflua. A fronte di tali rilievi, il ricorso si limita a dubitare, in via generica e astratta, della veridicità della versione risultante dalla documentazione degli operatori del Corpo di Polizia penitenziaria, senza considerare che i filmati risultano essere stati visionati e posti a base della decisione dal Collegio di disciplina, senza peraltro che sia stato specificato nel dettaglio la decisività del richiesto, e negato, supplemento istruttorio. 3. In definitiva, dalle considerazioni ora espresse, deriva il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in data 20 dicembre 2022.
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Andrea Venegoni, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 21352 Anno 2023 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: FILOCAMO FULVIO Data Udienza: 20/12/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Torino ha rigettato il reclamo proposto ai sensi dell'art. 35-bis I. 26 luglio 1975, n. 354 (ord. penit.) dal detenuto AO MA avverso la decisione del Magistrato di sorveglianza che, con ordinanza emessa il 20 aprile 2021, aveva respinto il reclamo proposto avverso la sanzione disciplinare dell'esclusione per dieci giorni dalle attività in comune, come stabilita in data 29 settembre 2020 dal Consiglio di disciplina della Casa di reclusione di Asti. 2. Propone ricorso per cassazione AO MA, con il ministero del difensore di fiducia, affidandosi a due motivi. Con il primo motivo si deduce la violazione dell'art. 38, comma 2, ord. penit., e il vizio di motivazione, atteso che il verbale di contestazione disciplinare non reca l'indicazione dell'infrazione ascrittagli della quale il detenuto aveva contezza solamente dinanzi al Consiglio di disciplina, nonché assume che il relativo vizio non fosse stato effettivamente vagliato dal Tribunale. Con il secondo motivo, si deduce la violazione di legge in relazione al diniego opposto dal Tribunale alla richiesta di visionare i filmati delle telecamere che avrebbero registrato i fatti per i quali la sanzione disciplinare era stata irrogata. In virtù dei princìpi del giusto processo che prevedono il pieno contraddittorio con la facoltà delle parti di prendere visione di tutte le prove alla base dell'istruttoria, il Tribunale di sorveglianza avrebbe dovuto consentire alla difesa del MA anche di poter prendere visione del filmato relativo agli accadimenti di cui alla contestazione, senza doversi limitare alla relazione di servizio redatta dall'Ispettore della Polizia penitenziaria che lo aveva visionato. 3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. 4. Il difensore ha presentato una memoria, con la quale ha ribadito le ragioni prospettate a sostegno dell'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e va rigettato. 2. Sul primo motivo di ricorso, va considerato che "in tema di provvedimenti disciplinari dell'amministrazione penitenziaria, l'omissione della previa contestazione dell'addebito al detenuto nelle forme previste dalla normativa regolamentare ha effetti sulla validità del provvedimento adottato, dovendo intercorrere tra il momento della contestazione e quello dell'udienza disciplinare un ragionevole lasso temporale in modo da consentire all'incolpato di predisporre adeguata difesa" (ex plurimís Sez. 1, n. 16914 del 21/12/2017, dep. 2018, Palumbo, Rv. 272786). )4'k/k Tale approdo ermeneutico consegue all'estensione al procedimento disciplinare delle norme in materia di nullità degli atti processuali (attesa la pacifica connessione funzionale tra detto procedimento e quello giurisdizionale di reclamo); detta estensione non può essere circoscritta ai soli aspetti strutturali (ovvero ai presupposti di legittimità del procedimento e di validità dell'atto avente natura decisoria che lo conclude), ma deve essere ritenuta applicabile, per ragioni logico-sistematiche, anche agli aspetti funzionali che attengono alle regole generali in materia di deducibilità del vizio. Dall'applicazione, al procedimento disciplinare, delle disposizioni in materia di nullità processuale, deriva, dunque, la sottoposizione del medesimo alle regole generali dettate in materia di deducibilità delle nullità, tra le quali vanno ricordate le disposizioni dettate dall'art. 182, commi 2 e 3, cod. proc. pen., secondo cui la violazione deve essere eccepita dalla parte che abbia patito una lesione delle sue facoltà prima del compimento dell'attività processuale cui essa si riferiva. Deve essere ribadito, pertanto, il principio secondo il quale, «in tema di procedimenti disciplinari dell'amministrazione penitenziaria, in caso di contestazione dell'infrazione direttamente all'udienza davanti al consiglio di disciplina, la violazione del diritto di difesa del detenuto deve essere eccepita, a pena di decadenza, al momento dell'apertura dell'udienza stessa, trovando applicazione le disposizioni in materia di nullità processuale, tra cui l'art. 182, commi 2 e 3, cod. proc. pen.» (Sez. 1, n. 30038 del 22/09/2020, Corso, Rv. 279733). Nel caso in esame, il ricorso non si confronta con il rilievo del Tribunale secondo cui il detenuto aveva beneficiato di un congruo termine a difesa, in considerazione del rinvio del procedimento disciplinare dal 24 settembre al 29 settembre 2020, come disposto dal Consiglio di disciplina per la visione delle riprese di videosorveglianza. Deve, inoltre, essere evidenziato che la denunciata nullità è stata dedotta per la prima volta in sede di reclamo al Tribunale di sorveglianza, e non già dinanzi al Consiglio di disciplina, ove il detenuto si è difeso nel merito, senza formulare eccezioni in rito, come risulta dagli atti del procedimento (verbali del Consiglio di disciplina, ordinanza del Magistrato di sorveglianza che, a pag. 1, dà atto che "neppure all'odierna udienza sono state mosse censure sulla regolarità del procedimento disciplinare che questo Collegio può esaminare posta la natura processuale del vizio dedotti. Da detto esame discende che la questione di nullità, come dedotta, è preclusa dall'intervenuta decadenza della relativa eccezione. Quanto al secondo motivo, il Collegio non ignora il principio secondo il quale il reclamo giurisdizionale ha natura di mezzo di impugnazione, sicché il Tribunale di sorveglianza è tenuto a decidere nel merito del reclamo, assunte, se del caso, tutte le necessarie informazioni. Tuttavia, il Tribunale non ha violato tale principio, avendo rigettato l'istanza istruttoria dopo aver osservato, in modo lineare e privo di vizi logici, 2 che agli atti fossero presenti la relazione dell'Ispettore che aveva visionato i filmati e la relazione dì servizio dell'Agente che aveva descritto quanto osservato sul posto. Pertanto, secondo il Tribunale, con statuizione che appare immune dai vizi lamentati dal ricorrente, l'istruttoria risultava completa e l'integrazione, in sostanza, risultava manifestamente superflua. A fronte di tali rilievi, il ricorso si limita a dubitare, in via generica e astratta, della veridicità della versione risultante dalla documentazione degli operatori del Corpo di Polizia penitenziaria, senza considerare che i filmati risultano essere stati visionati e posti a base della decisione dal Collegio di disciplina, senza peraltro che sia stato specificato nel dettaglio la decisività del richiesto, e negato, supplemento istruttorio. 3. In definitiva, dalle considerazioni ora espresse, deriva il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in data 20 dicembre 2022.