Sentenza 2 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 02/04/2003, n. 5018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5018 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2003 |
Testo completo
ESENTE DA REGISTRAZIONE C.C 66410 AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 N. 131 TAB. ALL. N. 5 MATERIA REPUBBLICA ITALIANA - 70° 050 18 IN NOME DEL POPOLO T LA CORTE SUPREN Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: PAOLINI Presidente R.G. N. 19383/9 Dott. Giovanni сход. 1123 Dott. Mario CICALA Consigliere Dott. Vittorio Glauco EBNER - Consigliere Rep. Dott. Vincenzo DI NUBILA Consigliere Ud.10/06/02 FALCONE Rel Consigliere Dott. Giuseppe ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE S ENTENZA N. 66490 sul ricorso proposto da: OC ON, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COSSERIA 5. presso lo studio dell'avvocato ENRICO ROMANELLI, che 10 difende unitamente all'avvocato GTANFRANCO GAFFURI, giusta procura in calce;
- ricorrente
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEItempore, PORTOGHESI 12. preaso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
2002 2585 controricorrente -1- nonchè
contro
PRIMO UFF DISTRETTUALE II DD MILANO;
- intimato la sentenza n. 156/98 della Commissione avverso tributaria regionale di MILANO, depositata il 02/10/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/06/02 dal Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE;
udito per il ricorrente, l'Avvocato ROMANELLI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale DOLL. Stefano SCHIRO' che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo NT CO ha impugnato un avviso di accertamento relativo alla tassazione di somme ricevute nel 1985, 1986 e 1988 nella qualità di funzionario del Credito italiano s.p.a., versate dal datore di lavoro a Litolo di indennizzo per il maggior canone di locazione sostenuto in dipendenza di un trasferimento non richiesto in altra città, e nel 1985 per diaria di trasferimento, e non sottoposte a ritenuta di acconto. La Commissione Tributaria di primo grado ha accolto il ricorso, mentre la Commissione Regionale ha confermato la decisione accogliendo l'appello formulato solo per la questione dei maggiori canoni di locazione. Il contribuente ha proposto ricorso deducendo tre motivi. Il Ministero delle Finanze ha resistito con controricorso. Il ricorrente ha presentato memoria. Motivi della decisione Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto erronea e contraddittoria motivazione su un punte decisivo della controversia prospettata dalla parte privata, perché la Commissione Regionale, pur affermando che l'indennizzo tende a lenire il disagio derivante dal cambiamento di sede, esclude che esso abbia natura risarcitoria di un danno emergente. Ritiene la Corte che la doglianza non ha fondamento poiché il pensiero del giudice di appello è univoco uel sostenere la tassabilità dell'indennizzo inteso a “retribuire" un disagio e non a "risarcire" un danno. Con il terzo motivo il ricorrente ha dedotto violazione dell'art. 112 c.p.c. e omessa motivazione su un punto decisivo perché la Commissione Regionale non ha riconosciuto la carenza di legittimazione passiva del sostituito. Ritiene la Corte che questa doglianza non può essere condivisa poiché gli obblighi del sostituto sono chiaramente strumentali rispetto alla obbligazione tributaria principale del dipendente che, per essere I'unico possessore del reddito tassabile, ha sempre una sua legittimazione passiva, sostanziale e processuale. Il lavoratore è l'autore ed il protagonista del fatto che costituisce il presupposto dell'imposta che si deve applicare, e aon può essere ritenuto estraneo esclusivamente perché il legislatore, per rendere più agevole il prelievo, ha ritenuto di inserire nella vicenda un altro soggetto, che ha l'obbligo di effettuare una ritenuta che dovrà essere poi conteggiata dal titolare del reddito di cui si discute, allorché verrà presentata la relativa dichiarazione. Nessuno potrebbe sostenere legittimamente che soggetto che produce un reddito di lavoro dipendente non ha l'obbligo di dichiararlo e di pagare la relativa Irpef per il fatto che il datore non ha elfettuato la ritenuta a titolo di acconto. Gli obblighi del sostituto, anche se sono obblighi propri di questo soggetto, sono sempre e comunque obblighi strumentali rispetto agli obblighi principali ed indeferribili di chi possiede il reddito. e sono obblighi diretti esclusivamente a facilitare il prelievo dello Stato, e non possono avere la forza di escludere la legittimazione, sostanziale e processuale dell'unico possessore del reddito. Su questa base, poi, può senz'altro escludersi la solidarietà nel caso di sostituzione a titolo di acconto, sia per la diversità della fonte normativa che pone gli obblighi e sia per la diversità della entità del debilo d'imposta (che non è quella che determina il sostituto, ma è quella che determina il sostituito al momento della dichiarazione). La norma che disciplína la situazione giuridica del sostituto (art. 64 del d.p.r. n 600/73) si trova sintomaticamente nel testo di legge che regola i profili procedimentali e strumentali delle vicende tributarie, e tale norma si incentra sulla obbligatorietà della rivalsa per rafforzare gli obblighi "propri" del sostituto e per consentire alla amministrazione finanziaria di svolgere la sua attività accertatrice anche nei confronti di un soggetto che pur non essendo possessore di redditi, puo compiere inadempimenti che diventano rilevanti sul piano tributario e che legittimano un intervento recuperatorio e sanzionatorio. Quando un tale intervento dovesse verificarsi, il sostituito ha la "facoltà" e non l'obbligo di intervenire, come emerge chiaramente dal citato art. 64, che ha una sua validità sul piano logico nel momento in cui tiene distinte le posizioni dei due soggetti e consente, ma non impone una loro valutazione unitaria sul piano dell'accertamento. Da qui allora è agevole dedurre l'inesistenza di un litisconsorzio necessario, o di una solidarietà nella fase dell'accertamento. Ognuno dei due soggetti (sostituto e sostituito) ha un suo obbligo e ognuno dovrà pagare la somma che potrebbe essere identica e potrebbe anche non esserla (como normalmente avviene nella gran parte dei casi). La solidarietà, invece, è prevista in sede di riscossione nel caso di ritenuta a titolo d'imposta non effettuata o non vursata, posto che in questa ipotesi vi è una sola somma da versaro, identica per il sostituto e per il sostituito, certa e ben definita già nel momento in cui si effettua il versamento della somma che costituisce la base imponibile su cui calcolare l'imposta. Quella somma deve calcolarla. trattonerla e versarla in via definitiva il sostituto allorchè paga delle somme di un corto tipo a terzi. Se ciò non avviene, e se il sostituto viene iscritto a ruolo (evidentemente, dopo la formazione di un titolo legittimante), responsabile solidale è anche il contribuente perché si tratta della stessa somma da pagare al Jon Man Fisco, non pagata al momento giusto dal sostituto. La solidarietà tra sostituto e sostituito in questa fattispecie e data dalla particolarità della sostituzione a titolo d'imposta, che comporta un prelievo a titolo definitivo, senza alcun obbligo per il contribuente sostituito (sempre che il sostituto abbia rispettato il suo obbligo). La particolarità di questa fattispecie, diversa per presupposti e per effetti rispetto a quella qui esaminata, non consento una estensione della disciplina della riscossione (e quindi della solidarietà) alla fase prodromica dell'accertamento nel caso della sostituzione a titolo d'acconto. Su questa base va disartesa anche la richiesta di utilizzazione del giudicato favorevole reso nei confronti del datore di lavoro in altro giudizio, formulata ai sensi dell'articolo 1306 cc. dal ricorrente, sia perché non c'è alcuna solidarietà nella specie tra sostituto e sostituito, e sia perché trattasi di questione nuova formulata per la prima volta in sede di Cassazione. Con il secondo motivo il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art.48, comma 1, del d.p.r.n.597/73 e dell'art. 48, comma 1 d.p.r. n.917/86, nonché della nozione giuridica di reddito fiscale desumibile dall'intero corpo normativo concernente la sua tassazione, nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale (in relazione all'art. 360, comma 1, n.3 cp.c.); motivazione insufficiente su un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360, comma 1, n.5 c.p.c., implicando il concetto di reddito fiscale un incremento di ricchezza inesistente nella specie, dal momento che le somme corrisposte hanno avuto lo scopo di compensare un danno alla cui produzione il danneggiato è rimasto totalmente estraneo. In particolare, il ricorrente ha sostenuto che il trasferimento di sede, effettuato dal datore di lavoro, ha reso necessario il rinvenimento di un alloggio nel nuovo di lavoro, per cui la Banca ha corrisposto, a titolo di indennizzo, entro limiti convenzionali, la differenza del canone, che ha natura risarcitoria e che non è quindi tassabile. Ritione la Corte che la doglianza non è fondata poiché la corresponsione di somme da parte del datore di lavoro a titolo di differenza canoni di locazione costituisce l'adempimento di un obbligo contrattuale e poiché tali somme fanno parte della retribuzione, mentre la natura risarcitoria di un pagamento é ricollegabile normalmente o ad un illecito aquillano, o ad un inadempimento contrattuale (sintomaticamente la clausola del contratto collettivo in base alla quale la corresponsione è avvenuta qualifica tali somme come “contributo”). Tali somme hanno anche oatura incentivante in quanto spesso sono collegate ad avanzamenti di carriera del dipendente, e nella realtà hanno una funzione compensativa e riequilibratrice del vantaggio che il Graff the datore di lavoro riceve dalla prestazione;
trovano titolo nel rapporto di lavoro e sono riconducibili a fatti e a prassi abbastanza diffusi (e quindi abbastanza prevedibili) in alcuni settori di lavoro, tanto che di essi si ritrova una disciplina anche a livello di contrattazione generale (cfr. in tali sensi Cass. Sez. Tributaria sent. n. 2389/00 in controversia identica;
in tale sentenza si legge che l'ampia definizione contenuta nella norma che disciplina il reddito da lavoro dipendente abbraccia necessariamente i sussidi e le indennità con cui il datore di lavoro "assuma su di sé, integralmente o parzialmente, gli oneri economici di ordine ضر generale che il lavoratore affronti per mettersi in grado di svolgere l'attività convenuta, quali le spese di alloggio, vitto e vestiario"). Questo orientamento è stato confermato recentemente in più occasioni questa Cone (cfr. per tutte le sentenze nn. 3330/00, 15048/00, 10613/00), sicché può sostenersi correttamente l'ufficio ha sottoposto a tassazione queste somme alla stregua dell'art. 43 del d.p.r] n.597/73, i cui contenuti sono diventati nel corso degli anni sempre più ampi fino al punto ricomprendere tutte le somme ei valori in genere, a qualunque titolo percepiti in relazione al rapporto di lavoro, con esclusione di alcune somme individuate in maniera sempre più precisa e puntuale. Nella norma in vigore in epoca anteriore al Tuir era già enucleabile il principio della tassabilità di tutte le somme (compensi ed “emolumenti", comunque denominati), con esclusione soltanto di quelle valutate dallo stesso legislatore, come meritevoli di un trattamento differenziato. E' la stessa tecnica di redazione della norma ad indicare questo tipo di conclusione. D'altra parte, la prestazione resa in una città diversa da quella in cui normalmente si svolge l'attività lavorativa, presenta caratteristiche diverse a fronte delle quali anche la retribuzione è diversa. Ad ogni prestazione viene in effetti a corrispondere una retribuzione. Il ricorrente ha osservato, per il caso che il tributo fosse ritenuto dovuto, che per le sanzioni si dovrebbero applicare le norme più favorevoli contenute nel d.lgs. n 427/1997. Ritiene la Corte che, a parte la genericità del rilievo, in questa sede è preclusa una statuizione sul punto, non investito da specifica censura. DEPOSITATO IN CANCELLERIA Sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti. 2 APP. 2003. Oggi IL CANCELLERE C
P.Q.M.
Mole Rigetta il ricorso e compensa le spese. Così deciso in Roma il 10.6.2002 nella camera di consiglio della Sezione Tributaria. Icons. estens. Il Presidente Dr. Giuseppe Falcone Dr.Giovanni PaoliniGiovanni NCELLIERE C1