Sentenza 20 gennaio 2004
Massime • 1
Il precetto penale di cui all'art. 12, comma primo, D.Lgs. n. 286 del 1998, come modificato dall'art. 11 della Legge n. 189 del 2002 (favoreggiamento dell'immigrazione clandestina) colpisce anche le condotte di agevolazione dirette a procurare l'ingresso illegale dello straniero dall'Italia in un Paese confinante, in quanto la portata della disposizione fa ritenere che la fattispecie corrisponde a un reato di pericolo che si perfeziona per il solo fatto di compiere atti diretti a favorire l'ingresso illegale dello straniero in un altro Stato, senza che possano assumere rilevanza la durata di tale ingresso e la destinazione finale del suo trasferimento. (Fattispecie relativa al sequestro preventivo del veicolo utilizzato per il transito nel territorio italiano di cittadini rumeni la destinazione finale del cui viaggio era proprio il paese di origine).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/01/2004, n. 3866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3866 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI Renato - Presidente - del 20/01/2004
1. Dott. FAZZIOLI Edoardo - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - N. 294
3. Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 014453/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di TOLMEZZO;
nei confronti di:
RO AI N. IL 14/12/1965;
avverso ORDINANZA del 28/01/2003 GIP TRIBUNALE di TOLMEZZO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CANZIO GIOVANNI;
lette/sentite le conclusioni del P.G. Dott. Monetti V. (annullamento con rinvio);
Osserva:
IN FATTO E IN DIRITTO
1. - Con ordinanza del 28.1.2003, il G.i.p. del Tribunale di Tolmezzo, accogliendo l'opposizione proposta da OD IH, proprietaria del veicolo, disponeva il dissequestro e la restituzione alla stessa dell'autovettura Mercedes tg. SM65COM, fermata in prossimità del confine tra Italia e Austria in relazione alle indagini per il reato di cui all'art. 12.1 d. lgs. 25.7.1998, n. 286, ritenendo insussistente il fatto di reato in quanto la destinazione finale del viaggio degli stranieri extracomunitari trasportati a bordo del veicolo era costituito dal Paese del quale costoro avevano la cittadinanza (Romania).
Il P.M. proponeva ricorso per Cassazione avverso detta ordinanza per violazione di legge, deducendo che il reato di cui all'art. 12.1 d. lgs. n. 286 del 1998, sostituito dall'art. 11 l. n. 189 del 2002, è
integrato anche dall'agevolazione del transito attraverso l'Italia e dell'ingresso in un paese estero (nella specie: l'Austria) degli immigrati clandestini, a prescindere dalla destinazione finale di quest'ultimi.
2. - Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Il testo originario dell'art. 12.1 d. lgs. n. 286 del 1998 - t.u. immigrazione e condizione dello straniero - che prevedeva il reato di chi "compie attività dirette a favorire l'ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico", è stato sostituito dall'art. 11.1 lett. a) l. 30.7.2002 n. 189, che punisce "chiunque in violazione del presente testo unico compie atti diretti a procurare l'ingresso nel territorio dello Stato di uno straniero ovvero atti diretti a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente".
Dal confronto tra le due disposizione traspare chiaramente che la nuova norma incriminatrice ha ampliato la sfera di operatività, dato che la fattispecie criminosa non è soltanto integrata dalle condotte dirette ad agevolare l'ingresso in Italia di stranieri extracomunitari in violazione della disciplina sull'immigrazione, ma ricomprende anche quelle condotte finalizzate a permettere l'ingresso illegale in altri Stati, in adempimento dell'impegno di realizzare una cooperazione internazionale diretta al controllo e al contenimento dei fenomeni migratori, nello spirito dell'accordo di Schengen del 19 giugno 1990, reso esecutivo dalla l. 30 settembre 1993 n. 388. Di talché, il precetto penale di cui al novellato art. 12.1 d. lgs. n. 286/98 colpisce anche le condotte di agevolazione dirette a procurare l'ingresso illegale dall'Italia in un paese confinante, del quale lo straniero non è cittadino o non ha titolo di residenza permanente, e la portata della disposizione lascia ritenere che la fattispecie corrisponde ad un reato di pericolo, che si perfeziona per il solo fatto di compiere atti diretti a favorire l'ingresso illegale in un altro Stato, senza che possa assumere rilevanza la durata di tale ingresso e la destinazione finale del trasferimento dello straniero (conf. Cass., Sez. 1^, 2.12.2003, P.M. in proc. Giurcau).
Pertanto, poiché l'ordinanza impugnata risulta contrastante con il principio di diritto sopra enunciato, deve pronunciarsene l'annullamento con rinvio per nuovo esame al G.i.p. del Tribunale di Tolmezzo.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al G.i.p. del Tribunale di Tolmezzo.
Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2004.
Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2004