Sentenza 15 febbraio 2012
Massime • 1
Il divieto della "reformatio in peius", ex art. 597, comma terzo, cod. proc. pen., non opera nel giudizio di rinvio qualora la sentenza di appello - annullata con rinvio su ricorso del solo imputato - sia stata pronunciata a seguito di impugnazione proposta dal pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento, in quanto, in tal caso, l'oggetto del giudizio di rinvio è rappresentato dalla sentenza di proscioglimento di primo grado "per come" appellata dal pubblico ministero, evenienza che si pone quale ontologica "contradictio in adjiecto" rispetto a qualsiasi divieto di "reformatio in peius", proprio alla luce del principio di devoluzione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 15/02/2012, n. 8124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8124 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 15/02/2012
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - SENTENZA
Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere - N. 394
Dott. CAMMINO Matilde - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MACCHIA Alberto - rel. Consigliere - N. 47811/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
UR TO N. IL 24/12/1959;
avverso la sentenza n. 1310/2010 CORTE APPELLO di LECCE, del 18/04/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/02/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALBERTO MACCHIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Aniello R., che ha concluso per annullamento senza rinvio nella sentenza limitatamente all'entità della pena;
Udito il difensore Avv. Fastura Francesco Saverio che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA
Con sentenza del 18 aprile 2011, la Corte di appello di Lecce, giudicando in sede di rinvio a seguito dell'annullamento pronunciato da questa Corte con sentenza del 28 aprile 2010, in parziale riforma della sentenza emessa dal tribunale di Brindisi il 7 febbraio 2005, ha, per quello che qui interessa, dichiarato UR AL colpevole dei reati di peculato e falso ideologico al medesimo ascritti ai capi A) e B) della rubrica, condannandolo alla pena di anni tre e mesi tre di reclusione.
Propone ricorso per cassazione il difensore il quale lamenta vizio di motivazione e violazione dei principi posti a fondamento della sentenza di annullamento pronunciata da questa Corte. In particolare, si censura l'assenza di specifici e coerenti passaggi argomentativi atti a suffragare il giudizio di responsabilità, alla luce dei puntuali rilievi al riguardo svolti nella pronuncia rescindente e dei principi più volte affermati in ipotesi di pronuncia di appello che modifichi integralmente il giudizio di primo grado in punto di responsabilità penale. Ciò in particolare considerando che nella sentenza impugnata vari punti significativi della vicenda sarebbero stati sviluppati in termini meramente ipotetici, così da legittimare una lettura alternativa del compendio probatorio. Si deduce, poi, che non sarebbero stai osservati i rilievi posti a base della pronuncia di annullamento in punto di inadeguatezza della provvista indiziaria, specie per quanto attiene alla attendibilità della chiamata di correo operata dal SS, priva inoltre di riscontri, le risultanze dei tabulati telefonici dai quali sarebbe emersa la presenza dell'imputato presso il "Lido del carabiniere" e la capacità di resistenza all'alibi da questi fornito. Viene poi dedotta la contraddittorietà nel prendere in considerazione gli stessi elementi di prova reputati inidonei a fondare un giudizio di responsabilità nei confronti degli altri imputati e comunque la inidoneità a porre tali elementi a base di un giudizio di colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio. I giudici del rinvio avrebbero omesso di considerare numerosi elementi significativi tratti dal merito della causa, quali la natura lecita della presenza dell'imputato presso il Lido del carabiniere dopo le ore 18, l'alibi confermato dal teste Antonio Conte, l'incertezza di chi abbia trasportato le casse di sigarette, l'assoluzione dei coimputati, e la incertezza circa la destinazione delle casse di sigarette. Non sussisterebbe, infine, motivazione alcuna circa le ragioni per le quali l'imputato sarebbe stato ritenuto responsabile di istigazione al falso ideologico contestato al capo B), in ordine al quale non sarebbe provato neppure la consapevolezza che avrebbe legittimato la contestazione, a tutti gli imputati, del nesso teleologico. Si lamenta, da ultimo, violazione del principio di divieto di reformatio in peius in quanto il giudice del rinvio ha applicato una pena superiore a quella irrogata dalla stessa Corte di appello con la sentenza poi annullata da questa Corte. Si lamenta anche vizio di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio e ci si duole del fatto che siano state negate le attenuanti generiche in ragione di un precedente specifico che però è stato commesso successivamente al fatto per il quale è processo.
Il ricorso non è fondato. Contrariamente all'assunto del ricorrente, infatti, il giudice del rinvio ha fatto puntuale applicazione dei principi posti a fondamento della pronuncia rescindente di questa Corte, espungendo, dal novero degli indizi, tutti i profili di incerta ed ambigua caratura probatoria additati nella pronuncia di annullamento, per rievocare, invece, le strette risultanze processuali, secondo una logica di rigoroso scrutinio circa i fatti che da esse potevano univocamente desumersi. In tale quadro di riferimento, dunque, la Corte di rinvio ha posto in risalto quanto con assoluta certezza scaturiva dalle dichiarazioni rese tanto dal SS che dal De RT, e valorizzando i relativi narrati, che ampiamente coinvolgevano la posizione dell'odierno ricorrente, con le restanti acquisizioni probatorie, fino a ricomporre il tutto secondo un ordito logicamente coerente, ed ampiamente riscontrato, tanto alla luce dei dati esterni al tessuto delle varie narrazioni, che nel reciproco interagire sul piano probatorio. In tale quadro di riferimento, dunque, i motivi di ricorso finiscono per sfumare in una impropria rivisitazione del merito, per di più concentrata sulla rievocazione proprio di quei punti "critici" della precedente pronuncia di merito sui quali si è attestata la critica demolitoria operata da questa Corte;
punti, peraltro, che, come si è detto, i giudici del rinvio hanno doverosamente del tutto negletto, senza assegnare ad essi neppure una portata di generico "sospetto" che, pure, la sentenza di questa Corte non aveva mancato di mettere a fuoco. Dunque, un percorso del tutto satisfattivo degli "obblighi" inerenti allo scrutinio devoluto al giudice del rinvio, non incrinato dalle doglianze del ricorrente, per di più tese ad una non consentita disarticolazione del quadro probatorio, fondata su rilievi ormai inattuali (alibi dell'imputato, incerta destinazione delle sigarette;
ambigua individuazione di autisti di vetture e dell'automezzo; assoluzione dei coimputati, e simili), proprio perché ampiamente "sanati" dal rinnovato apporto logico argomentativo.
È infondata anche la censura relativa al divieto di reformatio in peius. Al riguardo, è noto come la giurisprudenza di questa Corte, anche a Sezioni unite, abbia avuto modo di affermare che il divieto di reformatio in peius deve trovare applicazione anche nel giudizio di rinvio conseguente ad annullamento pronunciato dalla Corte di cassazione, su ricorso del solo imputato, della sentenza impugnata, purché l'annullamento non travolga anche gli atti propulsivi. Si è affermato in proposito, che deve condividersi la tesi secondo la quale è da ritenersi ammissibile la possibilità di un aggravamento del trattamento sanzionatorio in caso di annullamento di una sentenza di primo grado per effetto di nullità che travolgono l'intero giudizio (nonché quello di secondo grado nell'eventualità che quest'ultimo sia stato celebrato). Al riguardo si è infatti sottolineato come il concetto di reformatio in peius implichi necessariamente l'esistenza di un termine di paragone, rappresentato da una precedente sentenza;
presupposto che viene invece a mancare quando questa sia stata cancellata, in quanto atto finale di un giudizio nullo, e perciò privo di effetti. Ben diversa - si è invece puntualizzato - è la situazione quando in sede di legittimità venga ravvisato un vizio di motivazione o la sussistenza di invalidità di atti non propulsivi;
in questa ipotesi, infatti, la Cassazione è tenuta ad annullare, in quanto non potrebbe essa stessa operare nuove valutazioni ne' rinnovare gli atti nulli: ed allora, assume significato parlare di applicazione del divieto di reformatio in peius, poiché a seguito dell'annullamento si svolge una fase che fa parte del giudizio sull'impugnazione, nel quale il compito del giudice del rinvio è analogo a quello del giudice dell'appello e che, al di fuori dei casi di cui all'art. 604 c.p.p., comma 4, deve rimediare agli errori logici o giuridici riscontrati nel provvedimento impugnato (Cass., Sez. un., n. 17050 dell'11 aprile 2006, Maddaloni). A sostegno di tali principi, la giurisprudenza di questa Corte ha dunque posto a fulcro l'assunto secondo il quale il divieto di reformatio in peius, ispirato alla tutela del diritto di difesa ed alla osservanza del devolutum è finalizzato ad impedire che si determini un aggravio della posizione dell'imputato per effetto delle sue stesse iniziative, nella acquiescenza del pubblico ministero: da ciò il corollario per il quale il principio in questione deve operare per tutte le impugnazioni alle quali sia adattabile in relazione alla loro struttura ed in particolare per il giudizio di rinvio, che non è un nuovo giudizio, ma una fase che si ricollega alla sentenza di annullamento, pur con le peculiarità connesse ai rapporti che collegano il giudizio rescindente con quello rescissorio.
In tale quadro di riferimento è allora evidente che il principio in questione non può trovare applicazione in ipotesi, come quella di specie, in cui il giudice del rinvio debba rinnovare un giudizio che si proietta come giudizio di appello introdotto dalla impugnazione proposta dal pubblico ministero avverso una sentenza di proscioglimento, giacché il giudice del rinvio è in questo caso chiamato a delibare - ed in tal senso è circoscritto il relativo devolutum - la correttezza o meno di quel proscioglimento, senza "soffrire" le limitazioni, in punto di trattamento sanzionatorio, che invece gli si offrirebbero ove l'oggetto del suo giudizio di appello fosse uno statuto di condanna, impugnato dal solo imputato. In sostanza, poiché il giudice del rinvio, a norma dell'art. 627 c.p.p., comma 2, opera con gli stessi poteri del giudice la cui sentenza è stata annullata, e poiché il divieto di reformatio in peius, è coniato ed opera per il giudice di appello, a norma dell'art. 597 c.p.p., comma 3, solo a fronte di una pregressa pronuncia appellata dal solo imputato, ne deriva che tale divieto deve escludersi ove la sentenza di appello annullata con rinvio sia stata pronunciata a seguito di impugnazione proposta di pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento. L'oggetto del giudizio del giudice del rinvio è dunque rappresentato, in un frangente come quello qui in esame, dalla sentenza di proscioglimento di primo grado "per come" appellata dal pubblico ministero: una evenienza, quindi, che si pone quale ontologica contradictio in adjecto rispetto a qualsiasi divieto di reformatio in peius, proprio alla luce del principio di devoluzione. Nè è a dirsi che il mancato ricorso per cassazione da parte del rappresentante della pubblica accusa possa atteggiarsi alla stregua di "acquiescenza" alla condanna poi annullata, "cristallizzandone" il relativo trattamento sanzionatorio, posto che la determinazione della pena, ancorché reputata non congrua dal pubblico ministero (cosa che lo avrebbe legittimato ad appellare), non per questo assume connotazioni di illegittimità devolvibili in cassazione: con l'ovvia conseguenza di rendere concettualmente incongrua qualsiasi pretesa che fondasse sul mancato ricorso del pubblico ministero una sorta di volontà di "non reclamo" tale da produrre effetti analoghi a quelli previsti dal richiamato art. 597 c.p.p., comma 3. Le restanti doglianze in punto di responsabilità in ordine al reato di cui al capo B) - del tutto consequenziale a quella ritenuta per il capo A) - e quelle formulate in tema di pena e di attenuanti generiche sono palesemente inconsistenti, avendo i giudici a quibus fornito adeguata motivazione sui punti contestati, in termini, peraltro, non poco generici.
Segue al rigetto del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 15 febbraio 2012.
Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2012