Cass. pen., sez. II, sentenza 15/02/2012, n. 8124
CASS
Sentenza 15 febbraio 2012

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Il divieto della "reformatio in peius", ex art. 597, comma terzo, cod. proc. pen., non opera nel giudizio di rinvio qualora la sentenza di appello - annullata con rinvio su ricorso del solo imputato - sia stata pronunciata a seguito di impugnazione proposta dal pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento, in quanto, in tal caso, l'oggetto del giudizio di rinvio è rappresentato dalla sentenza di proscioglimento di primo grado "per come" appellata dal pubblico ministero, evenienza che si pone quale ontologica "contradictio in adjiecto" rispetto a qualsiasi divieto di "reformatio in peius", proprio alla luce del principio di devoluzione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 15/02/2012, n. 8124
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8124
    Data del deposito : 15 febbraio 2012

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