Sentenza 20 giugno 2006
Massime • 1
In tema di arresto in flagranza, il concetto di "inseguimento" ad opera della forza pubblica, comprende ogni attività di indagine e ricerca finalizzata alla cattura dell'indiziato di reità, purché detta attività non subisca interruzioni dopo la commissione del reato, ed anche nel caso che si protragga per più tempo. (Ha precisato la Corte che l'inseguimento del reo, necessario per definire il concetto di quasi-flagranza, va inteso in senso più ampio di quello strettamente etimologico, ricomprendendo esso anche l'azione di ricerca, immediatamente posta in atto, anche se non immediatamente conclusa, purché protratta senza soluzione di continuità).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/06/2006, n. 29980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29980 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARINI Lionello - Presidente - del 20/06/2006
Dott. CAMPANATO Graziana - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARZANO Francesco - rel. Consigliere - N. 919
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - N. 39930/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AL RO, n. in Durazzo (Albania) il 20.10.1977;
avverso l'ordinanza del Tribunale di Alba - Sezione distaccata di Bra - in data 03.10.2005. Udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Francesco Marzano;
Vista la richiesta del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Galasso Aurelio, che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
OSSERVA
1. Il 3 ottobre 2005 il Tribunale di Alba - Sezione distaccata di Bra - convalidava l'arresto in flagranza di RO AL per imputazioni di cui all'art. 189 C.d.S..
2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso AL, per mezzo del difensore, denunziando vizi di violazione di legge. Deduce che illegittimamente era stata ritenuta la "configurabilità dei reati contestati" e la sussistenza dei "requisiti di cui all'art. 381 c.p.p., comma 4", quanto "alla gravità dei fatti e pericolosità
del soggetto", e che altrettanto illegittimamente era stata ritenuta la flagranza o quasi flagranza nel reato, posto che l'arresto fu eseguito dopo oltre quattro ore dal fatto e quindi successivamente alla prima ricerca effettuata dai Carabinieri", che "procedettero all'arresto su indicazione dei fatti ad opera di terze persone...".
3. Le proposte censure non si palesano condivisibili. Invero, giova premettere, sotto un profilo di ordine generale, che, come ha pregressamente già rilevato questa Suprema Corte, in tema di convalida dell'arresto, il giudice deve compiere una valutazione diretta a stabilire la sussistenza del fumus commissi delicti, al fine di stabilire, ex post, se l'indagato sia stato privato della libertà personale in presenza della flagranza di uno dei reati previsti dagli artt. 380 e 381 c.p.p., dovendosi escludere che il controllo del giudice della convalida debba investire i gravi indizi di reità o la responsabilità per il reato addebitato, tali accertamenti essendo riservati alle successive fasi processuali (cfr. Cass., Sez. 6^, n. 8029/2003; id., Sez. 6^, n. 49124/2003; id., Sez. 6^, n. 19011/2003; id., Sez. 4^, n. 46473/2003). In particolare, il controllo sulla legittimità dell'operato della polizia va effettuato sulla base del criterio di ragionevolezza, ovvero dell'uso ragionevole del potere discrezionale riservato alla polizia giudiziaria, e solo quando ravvisi un eccesso o un malgoverno di tale discrezionalità il giudice può negare la convalida, fornendo in proposito adeguata motivazione (Cass., Sez. 6^, n. 19011/2003; id., Sez. 6^, n. 8029/2003, cit), senza sostituire ad un giudizio ragionevolmente fondato una propria differente valutazione (Cass., Sez. 4^, 9.12.2000, Mateas). Nella specie, per come risulta dal verbale di arresto (richiamato per relationem nel provvedimento impugnato), quanto alla "configurabilità dei reati contestati" il fumus della sussistenza dell'addebito contestato è stato legittimamente tratto alla stregua delle circostanze ivi esplicitate: l'attuale ricorrente, trovandosi con la propria autovettura "all'interno della pista ciclabile, ove è tassativamente vietata la circolazione e la sosta delle autovetture", "nel fare retromarcia urtava un bambino che in sella alla propria bici, unitamente al genitore, stava pedalando all'interno della pista ciclabile". Egli "si allontanava precipitosamente dal luogo del sinistro", ed altri si davano a prestare le prime cure al bambino, che veniva indi "trasportato presso il P.S. di Bra";
nell'allontanarsi dal posto, dandosi "precipitosamente alla fuga", AL aveva detto: "ho i capelli corti, tanto non mi riconoscono". Rappresentavano i verbalizzanti che - essendo il fatto in questione avvenuto il 1 ottobre 2005 - "questo Ufficio in data 17.09.2005 ritirava la patente al AL, perché sorpreso alla guida di autovettura in evidente stato di ebbrezza alcolica", e che lo stesso era gravato "da precedenti di Polizia e (da) due condanne per guida senza patente e per contravvenzione al C.d.S.". Alla stregua di tutte tali rappresentate circostanze, il divisamento assunto dai pubblici ufficiali operanti non appare, per vero, esulare dai limiti della ragionevolezza e del logico apprezzamento degli elementi fattuali e di giudizio appresi, dovendosi, poi, escludere - come già s'è detto - che il controllo del giudice della convalida debba investire i gravi indizi di reità o la responsabilità per il reato addebitato, tali accertamenti essendo riservati alle successive fasi processuali. E per il resto non illogicamente annota il provvedimento impugnato che "sussistono i presupposti di cui all'art. 381 c.p.p., comma 4, in considerazione della pericolosità del soggetto", giacché "il AL... cagionò il sinistro guidando - peraltro all'interno di una pista ciclabile - un'auto allorché aveva da poco ricevuto il ritiro della patente di guida per una pregressa contestazione di guida in stato di ebbrezza;
ha, inoltre, scelto di allontanarsi dopo che non era stata accolta la sua richiesta di non allertare le forze dell'ordine; ha, inoltre, scelto di rendersi irreperibile per alcune ore, così manifestando una personalità poco incline al rispetto delle regole".
Quanto, poi, al contestato stato di flagranza o quasi flagranza, giova anche al riguardo rilevare, sotto un profilo di ordine generale, che tale stato si connota per lo stretto collegamento tra la condotta commissiva del reato, o quella ad essa immediatamente successiva, e la percezione della medesima da parte della polizia giudiziaria, sicché tale collegamento deve ritenersi sussistente quando sia trascorso un certo lasso di tempo, ancorché non necessariamente breve, durante il quale l'azione della polizia giudiziaria si sia svolta senza soluzione di continuità, anche in riferimento alla necessità dell'espletamento degli accertamenti volti a qualificare la gravità del reato, al fine di valutare l'esercizio della facoltà di arresto (Cass., Sez. 6^, n. 10392/2004). Ed è stato altra volta chiarito che il concetto di "inseguimento" ad opera della forza pubblica comprende ogni attività di indagine e ricerca finalizzata alla cattura dell'indiziato di reità, purché detta attività non subisca interruzioni dopo la commissione del reato, anche se si protragga per più tempo (Cass., Sez. 4^, n. 4348/2003): invero, l'inseguimento del reo, necessario a definire e delimitare il concetto di quasi flagranza, va inteso in senso più ampio di quello strettamente etimologico, ricomprendendo anche l'azione di ricerca, immediatamente posta in atto, anche se non immediatamente conclusa, purché protratta senza soluzione di continuità (Cass., Sez. 5^, n. 2738/1999). Nella specie, si da atto nel precitato verbale di arresto che i militi procedenti intervennero subito dopo la commissione del fatto (avvenuto alle ore 16,20); acquisita contezza del suo autore, dal passeggero dell'auto investitrice per le dichiarazioni dallo stesso rese nelle immediatezze del fatto "presso questi uffici", si ponevano immediatamente alla sua ricerca, non rinvenendolo presso la sua abitazione;
verso le ore 20 acquisivano notizia del luogo in cui egli si trovava ("davanti al bar sito in Pocapaglia..."), ivi si recavano, rinvenendolo, e, contestatogli l'addebito, procedevano al suo arresto, alle ore 20,40. Alla stregua di tale delineata sequenza fattuale e temporale, non appare censurabile il divisamente del giudice della convalida, che, cioè, "l'arresto è stato eseguito nello stato di quasi flagranza ex art. 382 c.p.p....", evidentemente non ravvisando soluzione di continuità nella ricerca del colpevole.
4. Il ricorso va, dunque, rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 20 giugno 2006.
Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2006