Sentenza 19 aprile 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 19/04/2002, n. 5711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5711 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2002 |
Testo completo
TE SUPRE057 11 /02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL PO LO L SANZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE AMMINISTRATIVA dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Co R.G.N. 23340/99 iovanni OLLA Presidente Dot: Dott. Ugo VITRONE · Consigliere Dott. Mario ADAMO - Rel. Consigliere Cron. 16949 Rep. Dott. Salvatore SALVAGO - Consigliere Ud. 16/01/2002 Dott. Aldo CECCHERINI Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LD MI, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GIOVANNI BARBERO, giusta mandato a margine del ricorso;
- ricorrente w
contro
REGIONE PIEMONTE, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COSSERIA 5, presso l'Avvocato ENRICO ROMANELLI che 10 rappresenta e difende unitamente all'Avvocato GIULIETTA 2002 MAGLIONA, giusta procura a margine del controricorso;
63 - controricorrente avverso la sentenza n. 83/99 del Tribunale di ACQUI TERME, depositata il 05/10/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/01/02 dal Consigliere Dott. Mario ADAMO;
udito per il resistente, l'Avvocato ROMANELLI con delega che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore concluso per Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha il rigetto del primo motivo del ricorso e l'inammissibilità del secondo motivo del ricorso. Svolgimento del processo In data 29.9.1998 il Presidente della Regione Pie- monte pronunziava ordinanza ingiunzione con la quale ingiungeva a IL IM di pagare, a titolo di sanzione amministrativa, la somma di £ 4.000.000 per avere irregolarmente compilato la scheda dell'anagrafe vinicola per gli anni 1991, 1992, 1993, 1994, in viola- Millen zione dell'art. 3 bis L.R. 13.5.1980 n 39. Avverso l'ordinanza ingiunzione proponeva opposi- zione IL IM assumendo che per la medesima in- frazione era stato già giudicato e condannato dal Pre- tore di Acqui Terme per cui chiedeva l'applicazione in proprio favore del principio del ne bis in idem, preci- sava altresì che le schede non erano state compilate da lui personalmente ma dal sindacato di categoria. Con sentenza in data 5.10.1999 il Tribunale di Ac- qui Terme respingeva l'opposizione. Per la cassazione della sentenza del Tribunale pro- pone ricorso, fondato su unico motivo IL IM. Resiste con controricorso la Regione Piemonte. Motivi della decisione Preliminare ed assorbente è l'esame della ritualità del ricorso. Al riguardo si osserva che dalla relata di notifica del ricorso risulta che lo stesso è stato notificato a mezzo posta talchè la prova dell'avvenuta notifica e la data della notifica stessa possono desumersi esclusiva- mente dalla cartolina di ritorno ai sensi dell'art. 4 L. 890/1982 (ex plurimis Cass. civ. sez. I, 22.2.2000 n 1996). Il ricorrente ha omesso di produrre l'indicato do- cumento, ragione per cui, allo stato, è possibile sta- bilire solo quando il ricorso sia stato spedito ma non in che data sia stato ricevuto. Dagli atti risulta altresì che il ricorso risulta depositato in cancelleria il 6.12.1999, data di spedi- zione del plico a mezzo posta. Dalle esposte risultanze documentali consegue che il ricorso in esame va dichiarato improcedibile, consi- derato che non è possibile stabilire se sia stato depo- sitato nei termini di cui all'art. 369 c.p.c., non es- sendo nota la data esatta di notifica, pur essendo cer- to che sia stato comunque tempestivamente notificato, posto che il controricorrente si è costituito, nel giu- dizio di cassazione, prima dello spirare dell'anno e 46 giorni dal deposito, nella cancelleria della Corte di appello, dell'impugnata sentenza, non notificata. Pertanto il ricorso va dichiarato improcedibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
dichiara improcedibile il ricorso;
condanna il ri- corrente al pagamento delle spese del giudizio di le- .24,37... gittimità di cui €. ...per esborsi ed € 400,00 per onorari. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la prima sezione civile, in data 16.gennaio.2002 Il Consigliere estensore Il Presidente Mario Adamo Giovanni Olla Mario flam Now AL CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Civite Depoeltato in Cancelleria IL CANCELLIERE 19 APR. 2002 Luisa Passine More Vou s IL CANCELLIERE 4