Sentenza 9 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 09/04/2001, n. 5292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5292 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2001 |
Testo completo
5292 /0 1 REPUBBLICA ITA IN NOME DEL POPOLU LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Rafaele CORONA - R.G.N. 1321/99 Cron.11305 - Rel. Consigliere Dott. Antonio VELLA Rep. 1880 - Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Consigliere Ud. 14/12/00 Dott. Giovanna SCHERILLO ConsigliereDott. Ettore BUCCIANTE ha pronunciato la seguente SE NTENZA sul ricorso proposto da: MA AL, elettivamente domiciliato in ROMA CASSAZIONE 1 0 OPIE VIA LATINA 27, presso lo studio dell'avvocato ARCARESE STAIL SOLE 2 0 LUIGI, che lo difende unitamente all'avvocato CATALANO 3000 VESEVO, giusta delega in atti;
9 APR. 2001. CANCELLIERE - ricorrente
contro
LIRE 3000 CANCELLERIA COND VIA DEL PARCO MARGHERITA 24 BIS, in persona dell'Amm.re "pro-tempore" avvocato Antonio Lucio DE MARIA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTE CG508952 DELLE GIOIE 13, presso lo studio dell'avvocato difeso dall'avvocato DE TILLA ROBERTO, 2000 VALENSISE C., * 2075 giusta delega in atti;
-1- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE controricorrente UFFICIO COPIE Richiesta copia esecutiva avversO la sentenza n. 1223/98 della Corte d'Appello DETTUAdal Sig. per difty 2/1000/ diritti di NAPOLI, depositata il 22/05/98; 1 7-4-50-2001--- udita la relazione della causa svolta nella pubblica IL CANCELLIERE udienza del 14/12/00 dal Consigliere Dott. Antonio l l VELLA;
i udito il P.M.¡ in persona del Sostituto Procuratore W Generale Dott. Rosario RUSSO, che ha concluso per il CANCELLERIA rigetto del ricorso. CANCELLERIA -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO TO TT con ricorso del 15 novembre 1995 proposto dal Tribunale di Napoli, impugnò per nullità la deliberazione dell'assemblea del Condominio generale dei cinque edifici siti al parco Margherita n. 24 bis, riunitasi, in seconda convocazione, il giorno 20 ottobre dello stesso anno, sostenendo che tale assemblea si era costituita illegittimamente alle ore 0,30 del giorno successivo a quello fissato nell'avviso di convocazione, (ore 22,30 del 19 ottobre), sebbene i condomini assente non fossero stati informati. Il Condominio, costituitosi in giudizio, si oppose all'accoglimento della domanda che il Tribunale rigettò con sentenza, confermata, su impugnazione del soccombente, con decisione del 22 maggio 1998, dalla Corte d'appello di Napoli, la quale escluse la nullità della deliberazione, l'assemblea generale si era costi- ritenendo che tuita con un ritardo giustificato rispetto allo orario stabilito, perché le precedenti riunioni delle assemblee dei singoli condomini avevano avuto una durata più lunga di quella prevista;
e che, comunque, il TT non era legittimato a eccepire la nullità perché, durante l'assemblea, 3 alla quale aveva partecipato, non aveva denunziato il vizio da cui sarebbe stata affetta la sua costituzione. Il TT ricorre per cassazioni con due motivi. Il Condominio resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, denunziandosi la violazione degli art. 1136 e 2963 del codice civile, in relazione all'art. 360 del codice di procedura civile, si censura la sentenza d'appello per avere la Corte del merito ritenuta valida la deliberazione impugnata, pur essendo stata adottata il giorno successivo a quello di convocazione della assemblea generale dei cinque condominii. E al riguardo si Osserva che la costituzione ritardata di tale assemblea, dovuta al protrarsi della conclusione delle assemblee dei singoli fabbricati, non costituiva circostanza idonea ad escludere la eccepita invalidità, perché questa situazione non poteva essere conosciuta dai condomini assenti nelle assemblee particolari;
e, in ogni caso, ai sensi dell'art. 45 del regolamento del Condominio generale, era consentito solo il prosieguo della assemblea del giorno successivo a quello stabilito 4 e sempre che di tale per la seconda convocazione, eventualità si fossero avvertiti tutti i condomini con l'avviso di convocazione. Con il secondo motivo, denunziandosi la violazione dell'art. 157 del codice di procedura civile in relazione all'art. 360 dello stesso codice, si censura la sentenza impugnata per avere la Corte d'appello erroneamente ritenuto che al TT era preclusa l'eccezione di nullità della deliberazione, non avendo il medesimo rilevato l'illegittimità della costituzione dell'assemblea nel corso del suo svolgimento. In contrario si afferma che la Corte avrebbe dovuto riconoscere la legittimazione al rilievo della nullità, perché il TT aveva interesse alla sua declaratoria, deliberazione;
e che,avendo votato contro la secondo la giurisprudenza della Corte di cassa- zione, anche il condominio, il quale abbia dato il suo voto favorevole alla delibera, può eccepirne la nullità, purchè provi di avervi interesse. Il ricorso è infondato. La Corte d'appello ha, innanzi tutto, precisato che, nel caso sottoposto al suo esame, l'assemblea generale si era costituita non nel giorno stabilito, ma in quello successivo e che, quindi, 5 nell'ipotesi di differimento al non si verteva seguente della sola discussione. Ciò giorno premesso, ha negato che dalla costituzione di tale avvenuta alle ore 0,30 del 20 ottobre assemblea, cioè il giorno successivo a quello fissato 1995 - convocazione (ore 22,30 del per la sua seconda essere derivata la lesione 19.10.1995) - potesse del diritto degli assenti, avendo incensurabilmente ritenuto, con motivazione esauriente e immune da vizi logici e da errori di diritto, che il ritardo JM, della riunione era stato determinato dal protrarsi delle assemblee dei singoli edifici, convocate per le ore 22 lo stesso 19 ottobre, in base a un programma secondo cui, soltanto dopo la loro conclu- sione sarebbe cominciata l'assemblea generale di tutti condomini, i quali, pertanto, pur essendo stati convocati per le ore 22,30 dello stesso giorno, avrebbero dovuto necessariamente attendere per l'inizio della adunanza l'esaurimento delle assemblee particolari, il cui prolungato svolgi- alettesporte in ou mento non potevano ignorare se ad esse avevano Loss Th partecipato e dovevano prevedere se SE. Deve ritenersi, perciò, corretta la statuizione della Corte d'appello di conferma della decisione di primo grado, che aveva considerato valida la 6 deliberazione assembleare impugnata, e superato il secondo motivo di ricorso con cui si è contestata la dichiarata decadenza dal diritto di eccepirne la nullità. Conseguono il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio di cassazione, ai sensi dello hoooo art. 385 del codice di procedura civile. 290000
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, a favore del controri- corrente, delle spese del giudizio di cassazione e le liquida in lire 1.6 18.000 di cui un milione cinquecentomila di onorari d'avvocato. Hi Pusdint Roma 14 dicembre 2000. plazom ( O d 교내 g 0 0 0 . 0 9 2 IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Donatella D'Anna ) t . i . i z . i . r v . r . D e . a . A i S L z I S a a e e r l r M i G b A A a T e i r t N a n e A M g V i a r O i s s D . N l D I 9.APR. 2001 ( O T . N p E C ANGELLIEREQ1 E U D чом 7