CASS
Sentenza 13 settembre 2024
Sentenza 13 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/09/2024, n. 34628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34628 |
| Data del deposito : | 13 settembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da OD DA n. a Cosenza il 10/9/1982 avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro in data 21/2/2024 dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi dell'art. 23,comma 8, D.L. n. 137/2020 e succ.modif.; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dalla Consigliera Anna Maria De Santis;
letta la requisitoria del Sost. Proc. Gen. Fulvio Baldi che ha chiesto rinviarsi il processo a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 34628 Anno 2024 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA Data Udienza: 27/06/2024 RITENUTO IN FATTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Catanzaro, in riforma della decisione del Tribunale di Cosenza in data 11/9/2019, dichiarava l'estinzione per maturata prescrizione del delitto di truffa ascritto a RO MI;
confermava la penale responsabilità del medesimo per la ricettazione contestata sub b) e rideterminava la pena nella misura di anni uno di reclusione ed euro 200,00 di multa. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, Avv. Andrea N. Sarro, il quale ha dedotto: 2.1 l'omessa valutazione delle conclusioni scritte trasmesse a mezzo Pec in data 20/2/2024; 2.2 la violazione dell'art. 601 in relazione all'art. 178, comma 1 lett. c), cod.proc.pen., avendo la Corte territoriale emesso decreto di citazione per il giudizio d'appello in data 5/2/2024, notificato al difensore in pari data, per l'udienza del 21/2/2024. Il difensore segnala di aver inutilmente eccepito l'inosservanza del termine di comparizione nelle conclusioni scritte, lamentando la compressione del diritto di difesa con specifico riguardo alla preclusione in ordine al concordato sulla pena, non risultando garantito il termine di gg. quindici previsto a pena di inammissibilità. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato e merita accoglimento. La Corte territoriale, pur dando atto a pag. 3 dell'avvenuta presentazione di conclusioni scritte, non ha affrontato l'eccezione processuale sollevata dalla difesa relativa al mancato rispetto del termine di comparizione. 1.1 Va debitamente segnalato che nella giurisprudenza di legittimità si registrano difformi opinioni in ordine alla decorrenza dell'applicabilità della nuova disciplina dell'art. 601, comma 3, cod. proc. pen., introdotta dall'art. 34, comma 1, lett. g), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che individua in quaranta giorni, anziché in venti, il nuovo termine a comparire nel giudizio di appello, sostenendosi, da un lato, l'operatività della disposizione a far data dal 30 dicembre 2022, dal momento che essa non è stata oggetto di specifico differimento da parte dell'art. 94, comma 2, del citato decreto (Sez. 6, n. 12157 del 20/02/2024, Rv. 286190 - 01;Sez. 2, n. 49644 del 02/11/2023, Rv. 285674 - 01), d'altro, la sua applicabilità alle impugnazioni proposte dopo il 30 giugno 2024, per effetto della proroga disposta dall'art. 11, comma 7, d.l. 30 dicembre 2023, n. 215 (Sez. 2, n. 7990 del 31/01/2024,Rv. 286003- 01; Sez. 5, n.5347 del 02/02/2024, Rv. 285912 - 01). Tuttavia, la questione, demandata all'esame delle Sezioni Unite, che -secondo l'informazione provvisoria diffusa in esito all'udienza del 27 giugno 2024- hanno affermato l'applicabilità del nuovo regime a decorrere dal 1 luglio 2024, non riveste nel caso a giudizio immediata e decisiva rilevanza giacché non può dubitarsi che nella specie sia 2 rimasto inottemperato il termine minimo di gg. venti con conseguente integrazione della nullità denunziata. Infatti, nel giudizio di appello, il mancato rispetto del termine a comparire di cui all'art. 601, comma 3, cod. proc. pen. integra una nullità di ordine generale relativa all'intervento dell'imputato, che deve essere rilevata o dedotta entro i termini previsti dall'art. 180 cod. proc. pen. e, quindi, prima della deliberazione della sentenza di secondo grado (Sez. 2, n. 49644 del 02/11/2023, Rv. 285674 - 02). 2. Alla stregua delle considerazioni che precedono la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Catanzaro per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di Appello di Catanzaro per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, 27 giugno 2024 La Consigliera estensore La Presidente
udita la relazione svolta dalla Consigliera Anna Maria De Santis;
letta la requisitoria del Sost. Proc. Gen. Fulvio Baldi che ha chiesto rinviarsi il processo a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 34628 Anno 2024 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA Data Udienza: 27/06/2024 RITENUTO IN FATTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Catanzaro, in riforma della decisione del Tribunale di Cosenza in data 11/9/2019, dichiarava l'estinzione per maturata prescrizione del delitto di truffa ascritto a RO MI;
confermava la penale responsabilità del medesimo per la ricettazione contestata sub b) e rideterminava la pena nella misura di anni uno di reclusione ed euro 200,00 di multa. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, Avv. Andrea N. Sarro, il quale ha dedotto: 2.1 l'omessa valutazione delle conclusioni scritte trasmesse a mezzo Pec in data 20/2/2024; 2.2 la violazione dell'art. 601 in relazione all'art. 178, comma 1 lett. c), cod.proc.pen., avendo la Corte territoriale emesso decreto di citazione per il giudizio d'appello in data 5/2/2024, notificato al difensore in pari data, per l'udienza del 21/2/2024. Il difensore segnala di aver inutilmente eccepito l'inosservanza del termine di comparizione nelle conclusioni scritte, lamentando la compressione del diritto di difesa con specifico riguardo alla preclusione in ordine al concordato sulla pena, non risultando garantito il termine di gg. quindici previsto a pena di inammissibilità. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato e merita accoglimento. La Corte territoriale, pur dando atto a pag. 3 dell'avvenuta presentazione di conclusioni scritte, non ha affrontato l'eccezione processuale sollevata dalla difesa relativa al mancato rispetto del termine di comparizione. 1.1 Va debitamente segnalato che nella giurisprudenza di legittimità si registrano difformi opinioni in ordine alla decorrenza dell'applicabilità della nuova disciplina dell'art. 601, comma 3, cod. proc. pen., introdotta dall'art. 34, comma 1, lett. g), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che individua in quaranta giorni, anziché in venti, il nuovo termine a comparire nel giudizio di appello, sostenendosi, da un lato, l'operatività della disposizione a far data dal 30 dicembre 2022, dal momento che essa non è stata oggetto di specifico differimento da parte dell'art. 94, comma 2, del citato decreto (Sez. 6, n. 12157 del 20/02/2024, Rv. 286190 - 01;Sez. 2, n. 49644 del 02/11/2023, Rv. 285674 - 01), d'altro, la sua applicabilità alle impugnazioni proposte dopo il 30 giugno 2024, per effetto della proroga disposta dall'art. 11, comma 7, d.l. 30 dicembre 2023, n. 215 (Sez. 2, n. 7990 del 31/01/2024,Rv. 286003- 01; Sez. 5, n.5347 del 02/02/2024, Rv. 285912 - 01). Tuttavia, la questione, demandata all'esame delle Sezioni Unite, che -secondo l'informazione provvisoria diffusa in esito all'udienza del 27 giugno 2024- hanno affermato l'applicabilità del nuovo regime a decorrere dal 1 luglio 2024, non riveste nel caso a giudizio immediata e decisiva rilevanza giacché non può dubitarsi che nella specie sia 2 rimasto inottemperato il termine minimo di gg. venti con conseguente integrazione della nullità denunziata. Infatti, nel giudizio di appello, il mancato rispetto del termine a comparire di cui all'art. 601, comma 3, cod. proc. pen. integra una nullità di ordine generale relativa all'intervento dell'imputato, che deve essere rilevata o dedotta entro i termini previsti dall'art. 180 cod. proc. pen. e, quindi, prima della deliberazione della sentenza di secondo grado (Sez. 2, n. 49644 del 02/11/2023, Rv. 285674 - 02). 2. Alla stregua delle considerazioni che precedono la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Catanzaro per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di Appello di Catanzaro per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, 27 giugno 2024 La Consigliera estensore La Presidente