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Sentenza 16 marzo 2026
Sentenza 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/03/2026, n. 10069 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10069 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da UI AI (CUI 04Y2GW), nato in [...] il [...] avverso la sentenza del 24/03/2025 della Corte di appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DE ND;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Flavia Alemi, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Bologna, esclusa l’aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen. in relazione al capo a) di imputazione, ha confermato la sentenza di primo grado, con cui il ricorrente era stato condannato per tentato furto in supermercato, rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali aggravate, oltraggio e porto ingiustificato di strumenti atti ad offendere. Penale Sent. Sez. 6 Num. 10069 Anno 2026 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: TONDIN FEDERICA Data Udienza: 10/02/2026 2 2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso per Cassazione il difensore dell’imputato per i motivi di seguito sintetizzati. 2.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 341-bis, 15 e 84 cod. pen., in quanto il delitto di oltraggio doveva essere assorbito in quello di resistenza a pubblico ufficiale. 2.2. Violazione di legge in relazione agli artt. 133 e 69 cod. pen. e difetto di motivazione, in quanto erroneamente la Corte di appello ha ritenuto che l'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen. fosse ininfluente ai fini della determinazione della pena, avendo il giudice di primo grado ritenuto tutte le circostanze aggravanti equivalenti rispetto alle attenuanti generiche. Invece, l’esclusione di una aggravante avrebbe imposto un nuovo giudizio di bilanciamento tra circostanze. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Il primo motivo di ricorso è infondato. Il reato di oltraggio, previsto dall'art.341-bis cod. pen., non è assorbito, bensì concorre con il delitto di resistenza a pubblico ufficiale, anche qualora la condotta offensiva sia finalizzata allo scopo di opporsi all'azione del pubblico ufficiale, in quanto la condotta ingiuriosa non è elemento costitutivo del reato previsto dall'art. 337 cod. pen. (Sez. 6, n. 39980 del 17/05/2018, Petrenka, Rv. 273769 – 01). La Corte di appello ha fatto corretta applicazione di tali principi rilevando che l'imputato ha posto in essere la condotta di resistenza sia mediante minaccia sia mediante violenza fisica -ingaggiando una vera e propria colluttazione con l'agente di polizia giudiziaria, che ha riportato lesioni personali- e ha, altresì, in questo contesto, ingiuriato i pubblici ufficiali. La fattispecie concreta, dunque, diversamente da quanto dedotto dalla difesa, è del tutto diversa da quella oggetto della sentenza n. 1937/2023 (Sez. 6, 13/12/2022, n.m.), in cui si è concluso per il bis in idem, in quanto la condotta era consistita nel pronunciare un'unica frase, tanto che la contestazione del reato di oltraggio si risolveva in una mera duplicazione della condotta concretante il reato di resistenza. 3 3. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato. Va premesso che il giudice di appello, dopo aver escluso una circostanza aggravante o riconosciuto un'ulteriore circostanza attenuante in accoglimento dei motivi proposti dall'imputato, può, senza incorrere nel divieto di reformatio in peius, confermare la pena applicata in primo grado, ribadendo il giudizio di equivalenza tra le circostanze, purché questo sia accompagnato da adeguata motivazione (Sez. 4, n. 29599 del 07/10/2020, Esposito, Rv. 279712 – 01). Nel caso in esame, la Corte di appello ha escluso l'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen., ritenuta sussistente primo grado, e ha, poi, rilevato che tale esclusione «non ha alcun rilievo ai fini della concreta dosimetria della pena, avendo il primo giudice posto tutte le circostanze in bilanciamento con giudizio di equivalenza». Dalla motivazione della sentenza impugnata emerge che il giudizio di equivalenza, operato in primo grado, è stato ritenuto corretto, in quanto compiuto in aderenza ai criteri di cui agli artt. 69 e 133 cod. pen., in considerazione, da un lato, del modesto valore dei beni e dell'offerta risarcitoria in favore della persona offesa e, dall'altro, dell'avanzato stato del tentativo di furto e degli altri indici della capacità a delinquere dell'appellante, emergenti dalla relazione oltraggiosa e violenta alle forze dell'ordine, oltre che dal possesso di uno strumento da punta e taglio. Tale motivazione, logica e immune da vizi, non è efficacemente contrastata con il ricorso. 4. In conclusione, il ricorso va rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 10/02/2026. Il Consigliere estensore Il Presidente DE ND IE Di FA
udita la relazione svolta dal Consigliere DE ND;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Flavia Alemi, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Bologna, esclusa l’aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen. in relazione al capo a) di imputazione, ha confermato la sentenza di primo grado, con cui il ricorrente era stato condannato per tentato furto in supermercato, rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali aggravate, oltraggio e porto ingiustificato di strumenti atti ad offendere. Penale Sent. Sez. 6 Num. 10069 Anno 2026 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: TONDIN FEDERICA Data Udienza: 10/02/2026 2 2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso per Cassazione il difensore dell’imputato per i motivi di seguito sintetizzati. 2.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 341-bis, 15 e 84 cod. pen., in quanto il delitto di oltraggio doveva essere assorbito in quello di resistenza a pubblico ufficiale. 2.2. Violazione di legge in relazione agli artt. 133 e 69 cod. pen. e difetto di motivazione, in quanto erroneamente la Corte di appello ha ritenuto che l'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen. fosse ininfluente ai fini della determinazione della pena, avendo il giudice di primo grado ritenuto tutte le circostanze aggravanti equivalenti rispetto alle attenuanti generiche. Invece, l’esclusione di una aggravante avrebbe imposto un nuovo giudizio di bilanciamento tra circostanze. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Il primo motivo di ricorso è infondato. Il reato di oltraggio, previsto dall'art.341-bis cod. pen., non è assorbito, bensì concorre con il delitto di resistenza a pubblico ufficiale, anche qualora la condotta offensiva sia finalizzata allo scopo di opporsi all'azione del pubblico ufficiale, in quanto la condotta ingiuriosa non è elemento costitutivo del reato previsto dall'art. 337 cod. pen. (Sez. 6, n. 39980 del 17/05/2018, Petrenka, Rv. 273769 – 01). La Corte di appello ha fatto corretta applicazione di tali principi rilevando che l'imputato ha posto in essere la condotta di resistenza sia mediante minaccia sia mediante violenza fisica -ingaggiando una vera e propria colluttazione con l'agente di polizia giudiziaria, che ha riportato lesioni personali- e ha, altresì, in questo contesto, ingiuriato i pubblici ufficiali. La fattispecie concreta, dunque, diversamente da quanto dedotto dalla difesa, è del tutto diversa da quella oggetto della sentenza n. 1937/2023 (Sez. 6, 13/12/2022, n.m.), in cui si è concluso per il bis in idem, in quanto la condotta era consistita nel pronunciare un'unica frase, tanto che la contestazione del reato di oltraggio si risolveva in una mera duplicazione della condotta concretante il reato di resistenza. 3 3. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato. Va premesso che il giudice di appello, dopo aver escluso una circostanza aggravante o riconosciuto un'ulteriore circostanza attenuante in accoglimento dei motivi proposti dall'imputato, può, senza incorrere nel divieto di reformatio in peius, confermare la pena applicata in primo grado, ribadendo il giudizio di equivalenza tra le circostanze, purché questo sia accompagnato da adeguata motivazione (Sez. 4, n. 29599 del 07/10/2020, Esposito, Rv. 279712 – 01). Nel caso in esame, la Corte di appello ha escluso l'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen., ritenuta sussistente primo grado, e ha, poi, rilevato che tale esclusione «non ha alcun rilievo ai fini della concreta dosimetria della pena, avendo il primo giudice posto tutte le circostanze in bilanciamento con giudizio di equivalenza». Dalla motivazione della sentenza impugnata emerge che il giudizio di equivalenza, operato in primo grado, è stato ritenuto corretto, in quanto compiuto in aderenza ai criteri di cui agli artt. 69 e 133 cod. pen., in considerazione, da un lato, del modesto valore dei beni e dell'offerta risarcitoria in favore della persona offesa e, dall'altro, dell'avanzato stato del tentativo di furto e degli altri indici della capacità a delinquere dell'appellante, emergenti dalla relazione oltraggiosa e violenta alle forze dell'ordine, oltre che dal possesso di uno strumento da punta e taglio. Tale motivazione, logica e immune da vizi, non è efficacemente contrastata con il ricorso. 4. In conclusione, il ricorso va rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 10/02/2026. Il Consigliere estensore Il Presidente DE ND IE Di FA