Sentenza 14 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 14/03/2003, n. 3821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3821 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2003 |
Testo completo
O ! E REPUBBLICA ITALIANA C A P Y IN NOME DEL POPOLO ITALIANO B A E I C G E CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R Oggetto A H D C E SEZIONE PRIMA CIVILE T E N N E . S T E Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: S I Dott. Anto0 38 2 1 /03 ( R.G. N. 15525/00 Cron.8754 Dott. Giammarco CAPPUCCIO Dott. Mario ADAMO Consigliere Rep. Dott. Walter CELENTANO - Consigliere Ud. 21/11/02 Dott. Bruno SPAGNA MUSSO Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente S EN TENZA sul ricorso proposto da: BO RO, elettivamente domiciliata in ROMA VIA BASSANO DEL GRAPPA presao l'avvocato ALDO PICCARRETA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato LORENZO. CINQUE PALMI, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
AUSSL/18 BRESCIA;
intimate avverso il provvedimento del Giudice di pace di 2002 BRESCIA, depositato il 10/05/00; 2127 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 21/11/2002 dal Consigliere Dott. Bruno SPAGNA MUSSO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato PICCARRETA, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore concluso per Generale Dott. Dario CAFIERO che ha l'accoglimento del ricorso. : -2 Svolgimento del processo UM LL, quale titolare dello "Studio Matisse", con ricorso in data 8-5-2000, impugnava innanzi al Giudice di Pace di Brescia l'ordinanza-ingiunzione n. 244/97, emessa nei suoi confronti il 29-5-1997, dal Commissario Straordinario dalla AS.L. 18 di Brescia per violazione di norme sanitarie presso la ditta di cui era all'epoca titolare. L'adito Giudice di Pace, con la decisione in esame, dichiarava l'improcedibilità del ricorso, in quanto notificato oltre il termine di 30 giorni dalla notifica del provvedimento impugnato Ricorre per cassazione, con quattro motivi, la UM;
non ha svolto attività difensiva l'intimata Azienda. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso di deduce la violazione degli artt. 139 c.p.c. e 22, primo comma, e 23, primo comma, della 1. n. 689/8), laddove il Giudice di Pace non ha tenuto conto che "Ja notificazione del provvedimento non è avvenuta a mani della persona destinataria dello stesso, né in uno dei luoghi prescritti dall'art. 139 c.p.c." e che gli avvisi prescritti dall'art. 140 cp.c. non risultano depositati o indirizzati presso l'odierna ricorrente. Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione dell'art. 2 della L.R. n. 5/86 della Regione Lombardia "che definisce il campo di applicazione della sanzione in questionc, escludendo dal novero dei destinatari della norma le attività ad esclusiva finalità estetica, alle quali appartiene l'attività di solarium dello Studio Matisse". Con il terzo e quarto motivo di ricorso si deduce, rispettivamente, la violazione dell'art. 17 di detta L. R n. 5/86 e la violazione del "principio di proporzionalità", in ordine al quarum della sanzione irrogata. Il ricorso è inammissibile. Chiento al primo motivo deve osservarsi che generica è la relativa doglianza, in quanto dalla -Tdella notifica in questione (dell'atto di opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione) ed in relazione, quindi, a quale particolare aspetto del procedimento notificatorio il ricorrente ritenga errata l'impugnata decisione. In riferimento, poi, al secondo motivo deve osservarsi che non è dato comprendere la relativa censura, sia perché si riferisce a circostanze della vicenda oggetto del presente giudizio non sufficientemente esposta in sede di premessa del ricorso, sia perché, anche in tale caso, è genericamente indicata la violazione dell'art. 2 della legge della Regione Lombardia n. 5/86 riguardo ai destinatari della stessa, con riferimento a non meglio specificate attività “ad esclusiva finalità estetica". Infine, parimenti inammissibili sono il terzo ed il quarto motivo perché entrambi aventi ad oggetto la determinazione della pena pecuniaria irrogata per la sanzione in questione che è facoltà rientrante esclusivamente nel potere discrezionale del giudice di merito. Il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell'ente intimato comporta il non doversi provvedere in ordine alle spese della presente fase.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. O I L O B In Roma, il 21-11-2002 11 Presidente L'estensore Spit CORTE SUPRATA IL CANCELLIERE Andreb 12 MAR 2003.